Toscana - L.R. 23/03/2000, n. 42

TURISMO E ATTIVITÀ ALBERGHIERA
Disposizioni per il turismo

L.R. 23 marzo 2000, n. 42 (1).

Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo (2).

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(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 3 aprile 2000, n. 15, parte prima.

(2) Vedi, anche, quanto previsto dalla Delib.G.R. 29 dicembre 2000, n. 1377 e dal D.Dirig. 22 marzo 2002, n. 1360, con il quale sono state individuate le caratteristiche delle simbologie delle stelle marine per la classificazione degli stabilimenti balneari.

 

TURISMO E ATTIVITÀ ALBERGHIERA
Disposizioni per il turismo

TITOLO I

Il sistema organizzativo del turismo

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto.

Il presente testo unico disciplina il sistema organizzativo del turismo della Regione Toscana, nonché le strutture turistiche ricettive, le imprese e le professioni del turismo.

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TURISMO E ATTIVITÀ ALBERGHIERA
Disposizioni per il turismo

Art. 2

Funzioni della Regione.

1. Nella materia turismo di cui al presente testo unico come definita all'articolo 43 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», sono riservati alla Regione, ferme restando le generali potestà normative, di programmazione, di indirizzo e di controllo, le sole funzioni e compiti concernenti:

a) il concorso alla elaborazione ed alla attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore;

b) gli atti di intesa e di concertazione con lo Stato e le altre regioni nonché, per quanto di competenza, i rapporti con le istituzioni comunitarie;

c) l'attuazione di specifici progetti e programmi di interesse regionale definiti ai sensi della legislazione vigente;

d) il coordinamento dei sistemi informativi;

e) la cura di specifici interessi di carattere unitario e le altre attribuzioni specificamente previste dal presente testo unico e dalle normative attuative del medesimo.

2. Sono altresì riservate alla Regione le funzioni concernenti:

a) il coordinamento ed il miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, con particolare riferimento alla raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive attraverso lo sportello unico cui all'articolo 23 del D.Lgs. n. 112/1998;

b) la determinazione delle modalità specifiche di formazione e di attuazione degli strumenti di programmazione negoziata sul territorio regionale per quanto attiene al raccordo con gli enti locali e con i soggetti privati;

c) la determinazione di interventi per agevolare l'accesso al credito, la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri dell'ammissibilità al credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 112/1998 e con le specificazioni di cui al comma 4 dello stesso articolo.

3. In particolare sono altresì riservate alla Regione, oltre alle funzioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo:

a) la definizione in accordo con lo Stato, ai sensi dell'articolo 44, lettera a), del D.Lgs. n. 112/1998, dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico nazionale;

b) la definizione di interventi cofinanziati con lo Stato ai sensi dell'articolo 44, lettera d), del D.Lgs. n. 112/1998.

4. La Regione, inoltre esercita le funzioni amministrative inerenti:

a) alla programmazione, allo sviluppo delle attività turistiche, all'informazione, all'accoglienza turistica sul territorio regionale che attengono ad esigenze di carattere unitario, nonché alla definizione degli ambiti turistici per l'informazione, l'accoglienza e la promozione turistica locale;

b) alla programmazione della spesa per l'innovazione, allo sviluppo e alla qualificazione dell'offerta turistica, nell'ambito degli strumenti programmatori;

c) alla omogeneità dei servizi e delle attività;

d) alle attività di promozione economica nel settore del turismo, con particolare riguardo alle iniziative di promozione della domanda turistica estera;

e) al coordinamento dell'attività di raccolta dei dati statistici svolta dai soggetti pubblici ed alla organizzazione dei dati su scala regionale garantendo la massima diffusione degli stessi.

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Art. 3

Funzioni delle province.

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative in materia di:

a) agenzie di viaggio e turismo;

b) formazione e qualificazione professionale;

c) pubblicità dei prezzi delle attrezzature e dei servizi ricettivi e degli stabilimenti balneari;

d) classificazione delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari;

e) raccolta dei dati statistici riguardanti il turismo;

f) informazione, accoglienza e promozione turistica locale;

g) istituzione e tenuta dell'Albo delle associazioni Pro-loco.

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Art. 4

Funzioni dei comuni.

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative in materia di:

a) esercizio delle strutture ricettive;

b) esercizio delle attività professionali;

c) accoglienza, informazione turistica e promozione della conoscenza sulle caratteristiche dell'offerta turistica del territorio comunale.

2. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative conferite alla Regione e non ricomprese tra quelle riservate alla Regione stessa dall'articolo 2 o attribuite alle province dall'articolo 3.

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Art. 5

Elenchi regionali delle attività disciplinate dal testo unico.

1. Presso la Giunta regionale sono tenuti ed aggiornati, a fini di pubblicità e statistica, gli elenchi delle imprese e delle professioni disciplinate dal presente testo unico.

2. A tal fine, i comuni e le province trasmettono alla Giunta regionale, ciascuno per il proprio ambito di competenza, le informazioni relative.

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Capo II - Informazione, accoglienza e promozione turistica. Le agenzie per il turismo

Art. 6

Finalità.

Il presente capo, in attuazione della L. 17 maggio 1983, n. 217 «Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica», della legge 8 giugno 1990, n. 142 «Ordinamento delle autonomie locali» e della legge regionale 19 luglio 1995, n. 77 «Sistema delle autonomie in Toscana: poteri amministrativi e norme generali di funzionamento»:

a) disciplina le funzioni e i compiti della Regione, delle province e dei comuni in materia di informazione, accoglienza e promozione turistica;

b) promuove il coordinamento delle autonomie locali e degli altri soggetti interessati alla promozione della domanda turistica.

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Art. 7

Servizi di informazione e di accoglienza turistica.

1. La Regione disciplina i servizi di accoglienza turistica e di informazione sull'offerta turistica locale e sul territorio regionale praticati in forma omogenea negli ambiti territoriali di cui all'articolo 10.

2. L'attività di accoglienza può comprendere la prenotazione, effettuata presso gli uffici di informazione, dei servizi turistici e del pernottamento presso le strutture ricettive; tali servizi possono essere erogati da soggetti abilitati a tale scopo.

3. La prenotazione di strutture ricettive può essere altresì effettuata direttamente dagli uffici di informazione e accoglienza turistica esclusivamente ai turisti che accedono agli uffici medesimi.

4. I servizi di informazione e accoglienza turistica a carattere locale sono svolti dai comuni, anche in forma associata, e dalle province anche tramite le agenzie per il turismo di cui all'articolo 11. I servizi di informazione e accoglienza turistica a carattere regionale sono svolti dalla Regione, dalle province e dai comuni attraverso le agenzie per il turismo.

5. Per garantire che i servizi di cui al presente articolo siano svolti con caratteristiche di omogeneità su tutto il territorio regionale, la Regione, con il regolamento di attuazione del presente testo unito, disciplina:

a) le caratteristiche degli uffici di informazione e accoglienza turistica in relazione al carattere regionale e locale e gli standard dei relativi servizi;

b) i segni distintivi a seconda del carattere regionale o locale degli uffici di informazione e accoglienza turistica;

c) le condizioni e le garanzie per l'affidamento dei servizi di cui al presente articolo, da parte della Regione, degli Enti locali e delle agenzie per il turismo a soggetti terzi.

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Art. 8

Attività di promozione turistica.

1. Le attività di promozione turistica locale sono svolte da comuni e province tramite le agenzie per il Turismo. Si intendono per attività di promozione turistica locale le iniziative tese alla conoscenza e alla valorizzazione delle risorse e dei servizi turistici da attuare in ambito nazionale, nel quadro della programmazione regionale. L'Agenzia regionale per la promozione economica della Toscana di cui alla legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 «Costituzione dell'Agenzia di promozione economica della Toscana (A.P.E.T.)», nell'esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi delle agenzie per il turismo per iniziative che richiedono specifici riferimenti all'offerta locale.

2. Per lo svolgimento delle attività di promozione della conoscenza delle risorse e dei servizi turistici offerti nel territorio di rispettiva competenza, gli Enti locali, le agenzie per il turismo e la Regione concertano i propri interventi al fine di garantire l'immagine unitaria degli ambiti territoriali di cui all'articolo 10, anche in collaborazione con le rappresentanze degli operatori del settore.

3. La Regione, attraverso il piano triennale della promozione economica di cui all'articolo 4 della legge regionale 14 aprile 1997, n. 28 «Disciplina delle attività di promozione economica delle risorse toscane e di supporto al processo di internazionalizzazione nei settori produttivi dell'agricoltura, artigianato, piccola e media impresa industriale e turismo», definisce gli obiettivi e le modalità per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo promuovendo la necessaria integrazione tra gli interventi dei soggetti pubblici e dei soggetti privati, nonché le modalità per garantire il raccordo tra l'attuazione dei programmi di attività delle agenzie per il turismo e quelli dell'Agenzia di promozione economica della Toscana.

4. La Provincia adotta un piano triennale, sulla base degli indirizzi regionali di cui al comma 3, come riferimento per l'attività delle agenzie per il turismo.

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Art. 9

Razionalizzazione delle attività di competenza degli Enti locali in materia di turismo.

1. Oltre alle attività di cui agli articoli 7 e 8, le province e i comuni, al fine di garantire le migliori e più facili condizioni di accesso ai servizi, possono svolgere le attività di rispettiva competenza in materia di turismo di cui agli articoli 3 e 4 legge regionale 1° dicembre 1998, n. 87 «Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» ed i servizi ad esse connesse, avvalendosi delle agenzie per il turismo.

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Art. 10

Ambiti turistici.

1. Gli ambiti territoriali individuati nella tabella di cui all'allegato A, comprendenti i comuni ivi elencati, costituiscono ambito ottimale per l'esercizio dei compiti e delle funzioni disciplinati dal presente capo.

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Art. 11

agenzie per il turismo (A.P.T.).

1. In ogni ambito territoriale di cui all'articolo 10, è istituita una Agenzia per il turismo (A.P.T.). Le A.P.T. sono strumenti tecnico-operativi, dotati di autonomia organizzativa, amministrativa e di gestione. Le province esercitano sulle A.P.T. le funzioni amministrative e di controllo disciplinate dal presente capo. Alle A.P.T. si applicano le norme in materia di contabilità, bilancio, attività contrattuale e patrimonio della Provincia.

2. Nel caso in cui l'ambito territoriale di competenza dell'A.P.T. comprenda il territorio di più province, le province interessate indicono una conferenza di servizi al fine di decidere a quale Provincia attribuire le funzioni amministrative e di controllo sulla A.P.T. Nel caso di mancata intesa tra le province, la Regione provvede, con proprio atto, ad individuare la Provincia competente.

3. Le A.P.T., per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 7 e 8, espletano in particolare, i seguenti compiti:

a) fornire servizi di informazione e di assistenza turistica nell'ambito del proprio territorio e istituire gli uffici di informazione e accoglienza turistica a carattere regionale ove previsti;

b) provvedere alla promozione e valorizzazione delle località turistiche e del relativo patrimonio culturale, artistico, storico, paesaggistico ambientale e dei servizi turistici presenti;

c) promuovere, coordinare ed attuare attività di interesse turistico nel proprio ambito territoriale, anche in collaborazione con altre A.P.T., con enti pubblici e con associazioni locali.

4. Le A.P.T. non possono concedere contributi per iniziative turistiche promosse ed organizzate da altri soggetti.

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Art. 12

Organi dell'A.P.T.

1. Sono organi dell'A.P.T.:

a) il Direttore;

b) il Collegio dei revisori.

2. La nomina degli organi dell'A.P.T. compete al Presidente della Provincia. Tali nomine devono essere effettuate entro tre mesi dall'entrata in carica del Presidente della Provincia.

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Art. 13

Direttore.

1. Il Presidente della Provincia nomina il direttore, previa procedura di selezione mediante avviso pubblico tra soggetti di comprovata esperienza e professionalità nell'organizzazione e amministrazione di enti e organismi pubblici o privati del settore turistico. Il direttore svolge le proprie funzioni per lo stesso periodo di durata in carica del Presidente della Provincia e comunque fino alla nomina del nuovo direttore ai sensi dell'articolo 12.

2. Il rapporto di lavoro continuativo ed esclusivo con il direttore è regolato dalla Provincia.

3. Non possono essere nominati direttore i consiglieri e gli assessori regionali, i componenti degli organi di altri enti regionali, nonché, con riferimento all'ambito territoriale della A.P.T., i sindaci, i presidenti delle province, i presidenti delle Comunità montane, i membri dei consigli e delle Giunte di tali enti. Non possono essere nominati direttore i titolari, gli amministratori ed i dipendenti di imprese turistiche nell'ambito del territorio regionale.

4. Il rapporto di lavoro è risolto anticipatamente dalla Provincia con provvedimento che dichiara la decadenza dalla nomina di direttore, per uno dei seguenti motivi:

a) grave perdita del conto economico per due anni consecutivi,

b) gravi violazioni di norme di legge;

c) inadempienze degli indirizzi contenuti nel programma di attività dell'A.P.T.;

d) gravi irregolarità nella gestione, tali da compromettere il buon funzionamento dell'Agenzia;

e) sopravvenuta causa di incompatibilità;

f) mancata predisposizione del programma di attività e del bilancio di previsione nei termini di legge.

5. L'atto di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro del direttore è adottato dal Presidente della Provincia.

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Art. 14

Compiti del direttore.

1. Il direttore rappresenta legalmente l'A.P.T., è responsabile dell'elaborazione e dell'attuazione dei programmi dell'Agenzia ed esercita conseguentemente tutti i poteri di amministrazione.

2. Il direttore predispone, entro il 30 settembre, la proposta di programma di attività dell'A.P.T. Il programma è determinato sulla base del piano triennale della Provincia, nel rispetto del piano triennale della promozione economica previsto dalla L.R. n. 28/1997. La Provincia, previo parere del Comitato turistico di indirizzo di cui all'articolo 17, provvede all'approvazione di tale programma, nonché all'approvazione del bilancio preventivo, delle relative variazioni, e del conto consuntivo dell'A.P.T.

3. Il programma dell'A.P.T. è finalizzato allo sviluppo e alla promozione del prodotto turistico locale, ai sensi dell'articolo 8. A tal fine, il programma tiene conto delle peculiarità turistiche presenti nel territorio di competenza e della rilevanza turistica delle diverse località in relazione alla loro ricettività. Il programma di attività dell'A.P.T. assume come riferimento il metodo della concertazione tra soggetti pubblici e privati operanti nel settore.

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Art. 15

Collegio dei revisori.

1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi iscritti nel registro dei revisori contabili. Il Collegio è nominato dal Presidente della Provincia che ne individua anche il Presidente, entro la data della nomina del direttore dell'A.P.T. Il Collegio dei revisori svolge le proprie funzioni per lo stesso periodo di durata in carica del Presidente della Provincia.

2. Il Collegio dei revisori esamina tutti gli atti amministrativi dell'A.P.T. sotto il profilo della legittimità contabile e amministrativa.

3. Gli atti soggetti al controllo sono trasmessi al Collegio dei revisori dal direttore entro il giorno successivo a quello della loro adozione.

4. L'atto di controllo consiste nell'apposizione del visto di legittimità contabile e amministrativa, da effettuarsi entro quindici giorni dal ricevimento degli atti.

5. Nell'ipotesi in cui il Collegio dei revisori, anziché apporre il visto di legittimità, manifesti rilievi sugli atti, se il direttore ritiene di adeguarsi a detti rilievi adotta i provvedimenti conseguenti, dandone immediata notizia al Collegio stesso. In caso contrario, il direttore è, comunque, tenuto a motivare al Collegio le proprie valutazioni, notificando la conferma dell'atto e dandone comunicazione al Presidente della Provincia.

6. Per quanto attiene alle condizioni di incompatibilità dei membri del Collegio dei revisori, valgono le disposizioni previste per il direttore definite dall'articolo 13, comma 3.

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Art. 16

Sostituzione degli organi dell'A.P.T.

1. La nomina del direttore e dei membri del Collegio dei revisori in sostituzione di quelli decaduti, dimissionari o deceduti deve essere effettuata entro quarantacinque giorni dalla data della decadenza, delle dimissioni o del decesso.

2. In attesa della nomina del nuovo direttore il Presidente della Provincia provvede al commissariamento dell'A.P.T.

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Art. 17

Comitato turistico di indirizzo (C.T.I.).

1. Le province, i comuni e le Comunità montane ricompresi negli ambiti territoriali di cui all'articolo 10, e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti costituiscono, in ciascun ambito, il Comitato turistico di indirizzo (C.T.I.). Il C.T.I. resta in carica per l'intera durata del mandato amministrativo del Presidente della Provincia.

2. Un'apposita conferenza di servizi, disciplinata ed indetta dalla Provincia, tra gli enti di cui al comma 1, definisce le norme che determinano:

a) il valore proporzionale degli enti di cui al comma 1 rispetto alla composizione del C.T.I., tenuto conto in particolare della valenza turistica dei singoli comuni;

b) le modalità di funzionamento del C.T.I.

3. Qualora la conferenza di servizi non adotti le previste determinazioni, provvede la Provincia in via sostitutiva.

4. Entro sessanta giorni dalle determinazioni della conferenza di servizi di cui al comma 2, o dalle determinazioni della Provincia adottate in via sostitutiva, la Provincia insedia il C.T.I.

5. Qualora, entro i termini previsti, la Provincia non possa insediare il C.T.I. in quanto non sia pervenuta la designazione di almeno il cinquanta per cento dei membri dello stesso, le relative funzioni sono svolte dalla Provincia fino a quando non sia validamente insediato il C.T.I.

6. Spetta al C.T.I.:

a) esprimere parere obbligatorio sul programma annuale di attività dell'A.P.T.;

b) esprimere parere obbligatorio sul bilancio di previsione, sulle relative variazioni e sul conto consuntivo;

c) definire gli indirizzi operativi utili a garantire il migliore raggiungimento degli obiettivi;

d) valutare lo stato di attuazione del programma di attività; a tal fine, il direttore trasmette, ogni quattro mesi, al C.T.I. una relazione sull'andamento delle attività e sullo stato di attuazione del programma annuale.

7. Nel caso in cui il C.T.I. non esprima i pareri di cui al comma 6, lettere a) e b), entro venti giorni dal ricevimento della formale richiesta, la Provincia provvede all'approvazione degli atti, prescindendo dal parere del C.T.I.

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Art. 18

Personale.

1. La Giunta regionale, con proprio atto da adottarsi previa intesa con la Provincia interessata, sentite le organizzazioni sindacali, stabilisce i contingenti complessivi di personale di organico per l'esercizio delle funzioni di ciascuna delle ex Aziende di promozione turistica di cui alla legge regionale 23 febbraio 1988, n. 9 «Organizzazione turistica della Regione Toscana».

2. Dalla data di decorrenza della nomina del direttore, il personale in servizio a tempo indeterminato presso le Aziende di promozione turistica costituite ai sensi della L.R. n. 9/1988, è inserito nel ruolo provinciale di competenza, con la salvaguardia del trattamento giuridico ed economico acquisito nel ruolo regionale. Al personale regionale trasferito continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 150 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51, «Testo unico della legge sul personale» con oneri a carico della Regione. Al personale trasferito si applicano i benefici relativi agli assegni di mobilità previsti dalle norme vigenti. Il personale in servizio presso le Aziende di promozione turistica di cui alla L.R. n. 9/1988 all'entrata in vigore della legge regionale 14 ottobre 1999, n. 54 «Norme di riordino delle funzioni amministrative in materia di informazione, accoglienza e promozione turistica locale della Regione Toscana. Istituzione delle agenzie per il turismo» è destinato alle corrispondenti A.P.T. di cui all'articolo 11.

3. Il personale del ruolo unico regionale compreso nel contingente di cui al comma 1, è trasferito, con il corrispondente posto di pianta organica, ed il relativo finanziamento, alla Provincia di competenza. Sono, inoltre, trasferiti alla Provincia i posti vacanti di tale contingente, con i relativi finanziamenti. Contestualmente, con le procedure previste dall'articolo 32 della legge regionale 7 novembre 1994, n. 81 «Recepimento del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 - Modifiche all'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa regionale», la Giunta regionale provvede alla corrispondente riduzione della propria dotazione organica.

4. Le dotazioni organiche delle A.P.T. sono successivamente definite da parte di ciascuna Provincia.

In tali dotazioni confluisce il personale trasferito ai sensi del comma 3.

5. Nel caso di scioglimento delle A.P.T., il personale in servizio presso tali organismi rimane nel ruolo provinciale di appartenenza.

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Art. 19

Successione nei rapporti delle Aziende di promozione turistica costituite ai sensi della legge regionale 23 febbraio 1988, n. 9 «Organizzazione turistica della Regione Toscana».

1. Con deliberazione della Giunta regionale è regolato il subingresso delle province nel patrimonio delle Aziende di promozione turistica costituite ai sensi della L.R. n. 9/1988.

2. Il patrimonio immobiliare strettamente connesso con le attività di cui alla presente legge è trasferito alle province per lo svolgimento delle relative funzioni. Il restante patrimonio, non trasferito alle province, rimane acquisito al patrimonio regionale. Al trasferimento dei beni si provvede mediante verbali di consegna sottoscritti dalle parti. Tali verbali costituiscono titolo per le volture e le trascrizioni.

3. Ai fini di cui al comma 2, è istituita apposita commissione paritetica tra Regione e province che provvede all'individuazione dei beni delle Aziende di promozione turistica da trasferire alle province.

4. I beni patrimoniali trasferiti alle province ai sensi dei precedenti commi, hanno vincolo di destinazione per le attività delle A.P.T.; eventuali rendite e proventi derivanti da tali beni devono essere obbligatoriamente destinati al bilancio delle A.P.T.

5. Le A.P.T. di cui all'articolo 11, succedono nei rapporti attivi e passivi alle Aziende di promozione turistica costituite ai sensi della L.R. n. 9/1988, al momento dell'insediamento del direttore dell'A.P.T.

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Art. 20

Finanziamenti (3).

1. La Regione determina l'entità dello stanziamento da destinare a ciascuna A.P.T. per lo svolgimento delle attività di cui al presente capo. Lo stanziamento non potrà, comunque, essere inferiore alla somma totale degli importi destinati alle spese di personale, di funzionamento e di attività di ciascuna Azienda di promozione turistica costituita ai sensi della L.R. n. 9/1988, previsti dal bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1995.

2. La somma di cui al comma 1, è erogata dalla Regione alla Provincia a cui l'A.P.T. è funzionalmente collegata, con vincolo di destinazione.

3. La Regione, annualmente, in sede di approvazione del bilancio di previsione, stanzia per le attività richiamate al comma 1 svolte dalle A.P.T., le somme necessarie, calcolate secondo le modalità definite al comma 1 ed aumentate in rapporto al tasso di inflazione programmata per l'anno di riferimento. La Regione istituisce un apposito capitolo di spesa denominato «Finanziamenti per le agenzie per il turismo per lo svolgimento delle attività di informazione e promozione turistica locale».

4. Le A.P.T. provvedono alle spese di funzionamento e di attività anche mediante:

a) contributi da parte delle province, dei comuni, di altri enti pubblici e di privati, connessi all'esercizio dei compiti istituzionali svolti;

b) rendite e proventi patrimoniali di gestione;

c) finanziamenti e rimborsi dell'Agenzia di promozione economica di cui all'articolo 28 della L.R. n. 87/1998, in funzione di specifici incarichi affidati;

d) proventi dei servizi erogati, corrispettivi, finanziamenti, contributi e rimborsi da parte degli enti locali, di altri enti pubblici e di privati, connessi all'esercizio di incarichi;

e) risorse derivanti dalla partecipazione a progetti regionali, nazionali e comunitari;

f) ulteriori eventuali entrate.

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(3) Con D.Dirig. 15 novembre 2001, n. 7270 sono state assegnate, ai sensi del presente articolo, le somme relative a residui da corrispondere, per l'anno 2001, con vincolo di destinazione a favore delle A.P.T.

 

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Art. 21

Poteri sostitutivi.

1. In caso di accertata inadempienza delle province nell'esercizio delle funzioni conferite con la presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della L.R. n. 87/1998.

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Art. 22

Riconoscimento delle associazioni pro-loco.

1. La Regione riconosce le associazioni pro-loco quali strumenti di promozione dell'accoglienza turistica. A tal fine, le pro-loco cooperano con gli Enti locali per:

a) la realizzazione di iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali;

b) la realizzazione di iniziative idonee a favorire la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali;

c) la realizzazione di iniziative atte a migliorare le condizioni di soggiorno, dei turisti;

d) garantire migliori servizi di assistenza e informazione.

2. Presso le province sono istituiti gli albi provinciali delle associazioni pro-loco.

3. La Regione, con il regolamento di attuazione, disciplina le modalità e le condizioni per l'espletamento delle attività di cui al comma 1. Con lo stesso regolamento, è disciplinata la tenuta dell'albo provinciale delle associazioni Pro-loco.

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Art. 23

Norme transitorie.

1. Fino alla nomina dei direttori delle A.P.T., gli amministratori straordinari ed i Collegi dei revisori delle Aziende di promozione turistica costituite ai sensi della L.R. n. 9/1988, istituiti con legge regionale 18 novembre 1998, n. 84 «Scioglimento dei consigli di amministrazione delle Aziende di promozione turistica di cui alla L.R. 23 novembre 1988, n. 9», svolgono le funzioni loro attribuite dalla medesima L.R. n. 84/1998. A tali organi continuano ad essere corrisposte le indennità di carica ed i rimborsi spese corrisposti alla data del 30 giugno 1999.

2. I dirigenti in servizio alla data di entrata in vigore della L.R. n. 54/1999 presso le agenzie di promozione turistica con la qualifica di direttore conservano il diritto di optare per la permanenza nel ruolo della Regione, qualora non siano nominati direttori delle A.P.T. Tale opzione deve essere esercitata entro trenta giorni dalla nomina del direttore.

3. I rappresentanti delle Comunità montane entrano a far parte dei Comitati turistici di indirizzo di cui all'articolo 17, a partire dal rinnovo dei Comitati in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

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TITOLO II

Imprese turistiche

Capo I - Strutture ricettive alberghiere, campeggi e villaggi turistici

Sezione I - Disposizioni generali

Art. 24

Oggetto.

1. Il presente capo disciplina le seguenti strutture ricettive gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità:

a) alberghi;

b) residenze turistico-alberghiere;

c) campeggi;

d) villaggi turistici;

e) aree di sosta;

f) parchi di vacanza.

2. Con il regolamento di attuazione, la Regione stabilisce i requisiti delle strutture ricettive di cui al comma 1 e delle loro dipendenze e i criteri per la loro classificazioni.

3. Il regolamento di cui al comma 2 determina caratteristiche tecniche e specifiche modalità di esercizio delle strutture ricettive.

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TURISMO E ATTIVITÀ ALBERGHIERA
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Art. 25

Ripartizione delle competenze e informazioni.

1. Le funzioni amministrative di cui al presente capo sono esercitate dai comuni. Le province esercitano le funzioni relative alla classificazione delle strutture ricettive di cui al presente capo.

2. I comuni e le province sono tenute a fornirsi reciprocamente informazioni circa le rispettive funzioni svolte in attuazione del presente capo.

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Sezione II - Definizione e caratteristiche delle strutture ricettive

Art. 26

Alberghi.

1. Sono alberghi le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico che, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, forniscono alloggio e possono disporre di ristorante, bar e altri servizi accessori.

2. Possono assumere la denominazione di «motel» gli alberghi ubicati nelle vicinanze di grandi vie di comunicazione o di porti e approdi turistici, i quali risultino attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture e/o delle imbarcazioni. Nei «motel» sono altresì assicurati i servizi di autorimessa, rifornimento carburanti e riparazione.

3. Possono assumere la denominazione di «villaggio albergo» gli alberghi caratterizzati dalla centralizzazione dei principali servizi in funzione di più stabili facenti parte di un unico complesso e inseriti in un'area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.

4. Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative, costituite da uno o più locali e dotate di servizio autonomo di cucina, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al venticinque per cento di quella complessiva dell'esercizio.

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Art. 27

Residenze turistico-alberghiere.

1. Sono residenze turistico-alberghiere le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, che offrono alloggio in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali e dotate di servizio autonomo di cucina. Le residenze turistico-alberghiere possono disporre di ristorante, bar e altri servizi accessori.

2. Nelle residenze turistico-alberghiere i clienti possono essere alloggiati anche in camere, con o senza il vano soggiorno e senza il servizio autonomo di cucina. La capacità ricettiva di tali locali non deve risultare superiore al venticinque per cento di quella complessiva dell'esercizio.

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Art. 28

Dipendenze.

1. Salva l'ipotesi del «villaggio albergo» nel caso in cui l'attività ricettiva di cui agli articoli 26 e 27 venga svolta in più stabili o parte di stabili, viene definito «casa madre» lo stabile in cui, oltre ai locali destinati ad alloggio per i clienti, sono ubicati i servizi di ricevimento e portineria nonché gli altri servizi generali a disposizione della clientela. Gli altri stabili sono definiti «dipendenze».

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Art. 29

Campeggi.

1. Sono campeggi le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico, attrezzate su aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di mezzi di pernottamento autonomi e mobili. I campeggi possono altresì disporre di ristorante, bar e altri servizi accessori.

2. È consentita in non più del venticinque per cento delle piazzole l'installazione di strutture temporaneamente ancorate al suolo per l'intero periodo di permanenza del campeggio nell'area autorizzata, allestite dal titolare o gestore e messe a disposizione degli ospiti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento.

3. Nei campeggi con un numero di piazzole non superiore a centocinquanta la quota percentuale di piazzole interessate da strutture allestite dal titolare o gestore può raggiungere il trentacinque per cento.

4. In deroga a quanto disposto dal comma 3, nei campeggi già esistenti al 5 dicembre 1997, o per i quali a tale data fosse già stata presentata domanda di autorizzazione, è consentito, comunque, mantenere la presenza di un numero di piazzole, interessate da strutture allestite dal titolare o gestore, fino a un massimo di trenta, ove già autorizzate.

5. Nei campeggi è consentito l'affitto di non più del quaranta per cento delle piazzole per l'intera durata del periodo di apertura della struttura.

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Art. 30

Villaggi turistici.

1. Sono villaggi turistici le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico, attrezzate su aree recintate con strutture temporaneamente o permanentemente ancorate al suolo allestite dal titolare o gestore e messe a disposizione per la sosta e il soggiorno di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento. I villaggi turistici possono altresì disporre di ristorante, bar e altri servizi accessori.

2. Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole utilizzabili da clienti forniti di mezzi propri di pernottamento, purché in misura non superiore al venticinque per cento del numero complessivo delle piazzole.

3. Nei villaggi turistici già esistenti alla data di entrata in vigore del presente testo unico è consentito comunque mantenere la presenza di un numero di piazzole, interessate da strutture allestite dal titolare o dal gestore, fino a un massimo di trenta, ove già autorizzate.

4. Nei villaggi turistici è consentito l'affitto di non più dei quaranta per cento delle piazzole per l'intera durata del periodo di apertura della struttura.

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Art. 31

Aree di sosta.

1. Sono aree di sosta le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico, che hanno un minimo di cinque e un massimo di cinquanta piazzole, destinate alla sosta, per non più di settantadue ore, di turisti provvisti di mezzi di pernottamento autonomo. Le aree di sosta possono disporre di bar e spaccio al servizio delle sole persone ospitate.

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Art. 32

Parchi di vacanza.

1. Sono denominati parchi di vacanza i campeggi, a gestione unitaria, in cui è praticato l'affitto della piazzola ad un unico equipaggio per l'intera durata del periodo di apertura della struttura.

2. Nei parchi di vacanza è consentito, per non più del quaranta per cento delle piazzole, l'affitto delle piazzole stesse per periodi inferiori a quelli di apertura della struttura.

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Art. 33

Divieti di vendita e affitto.

1. Nei campeggi, nei villaggi turistici, nelle aree di sosta e nei parchi di vacanza è vietata la vendita frazionata delle piazzole e delle strutture ancorate al suolo che insistono sulla piazzola, ovvero l'affitto delle stesse per periodi pluriennali o indeterminati.

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Sezione III - Autorizzazione all'esercizio e criteri di classificazione

Art. 34

Autorizzazione all'esercizio.

1. L'esercizio delle strutture ricettive di cui al presente capo è subordinato alla autorizzazione del Comune ove è ubicata la struttura. Per il rilascio dell'autorizzazione, si applica il procedimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 «Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

2. L'autorizzazione può essere rilasciata a persone fisiche, ad enti, ad associazioni, a società. Nel caso in cui il richiedente non sia persona fisica è obbligatoria la designazione di un gestore. Il titolare o il gestore possono nominare loro rappresentanti purché in possesso dei requisiti di cui al comma 3. In caso di società o di organismo collettivo i requisiti personali debbono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento antimafia ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia».

3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al possesso:

a) dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

b) dell'iscrizione alla sezione speciale per le imprese turistiche del registro esercenti il commercio (R.E.C.).

4. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato altresì all'esistenza, nella struttura ricettiva da autorizzare, dei requisiti obbligatori previsti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 24, comma 2, per il livello minimo di classificazione.

5. L'autorizzazione all'esercizio può riguardare anche la somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto delle normative statali vigenti.

6. L'avvenuto rilascio della autorizzazione all'esercizio di nuove strutture, le modificazioni e le eventuali revoche, devono essere comunicati dal Comune alla Provincia competente per territorio entro quindici giorni.

7. L'autorizzazione conserva validità fino a che non ricorrano le fattispecie di sospensione o di revoca di cui all'articolo 41.

8. L'autorizzazione è reintestata, a seguito di morte del titolare, di cessione o di affidamento in gestione dell'attività, ad altro soggetto in possesso dei requisiti di cui al comma 3. La domanda di reintestazione è presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla morte del titolare o entro sessanta giorni dalla stipula dell'atto di cessione o di affidamento in gestione.

9. L'autorizzazione è reintestata, nel caso di morte del titolare, all'erede o agli eredi che ne facciano domanda, purché abbiano nominato, con la maggioranza di cui all'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi ovvero abbiano costituito una società. In ogni caso l'erede o il rappresentante degli eredi, o i rappresentanti legali della società devono possedere i requisiti di cui al comma 3, lettera a); gli eredi non in possesso del requisito di cui al comma 3, lettera b), devono acquisirlo entro il termine per la presentazione della domanda di reintestazione.

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Art. 35

Classificazione.

1. Le strutture ricettive disciplinate dal presente capo devono possedere le caratteristiche e i requisiti specificati nel regolamento di attuazione. In relazione alle caratteristiche delle strutture e dei servizi offerti, gli alberghi e le loro dipendenze sono classificati dalla Provincia con un numero di stelle variabile da uno a cinque, i campeggi e i parchi di vacanza sono classificati con un numero di stelle variabili da uno a quattro, le residenze turistico-alberghiere, le loro dipendenze e i villaggi turistici con un numero di stelle variabile da due a quattro.

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Art. 36

Revisione e rettifica della classificazione.

1. Qualora si verifichino variazioni dei requisiti tali da comportare un aggiornamento del livello di classificazione, il titolare o gestore di una struttura ricettiva dichiara tale circostanza in occasione della comunicazione dei prezzi e delle attrezzature alla Provincia; a tale dichiarazione può allegare comunicazione di nuovi prezzi, secondo quanto previsto all'articolo 76, comma 6. La Provincia entro sessanta giorni, verifica il possesso dei nuovi requisiti. Qualora non venga comunicata entro tale termine una richiesta di ulteriori elementi conoscitivi o notificato un provvedimento di diniego, si intende attribuito il nuovo livello di classificazione richiesto. La Provincia trasmette al Comune l'atto di attribuzione dell'eventuale nuovo livello di classificazione.

2. La Provincia può procedere in ogni momento, anche d'ufficio, alla rettifica della classificazione qualora accerti che una struttura ricettiva possiede i requisiti di una classificazione inferiore a quella in essere. Il provvedimento della Provincia è notificato all'interessato e trasmesso al Comune.

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Sezione IV - Norme particolari

Art. 37

Insediamenti occasionali

1. Non è soggetto alle disposizioni di cui al presente testo unico l'insediamento occasionale di tende o di altri mezzi di soggiorno mobile.

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Art. 38

Autorizzazione per campeggi temporanei.

1. Il Comune può consentire, in aree pubbliche o private ove siano assicurati i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie, la salvaguardia della pubblica salute e dell'ambiente, campeggi della durata massima di sessanta giorni:

a) per rispondere ad avvenimenti di carattere straordinario;

b) per le finalità educative, ricreative, sportive, culturali, sociali, religiose delle associazioni ed organismi senza scopo di lucro.

2. Il Comune determina i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo.

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Art. 39

Campeggi e villaggi turistici a gestione non lucrativa.

1. Gli enti, le associazioni e gli organismi operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive, ricreative, possono organizzare e gestire, al di fuori dei normali canali commerciali, campeggi o villaggi turistici riservati ad ospitare esclusivamente i propri associati. Tali disposizioni si applicano anche a enti ed aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

2. Le strutture di cui al comma 1 non sono soggette a classificazione. Tali strutture devono possedere almeno i requisiti previsti per i campeggi classificati con una stella ovvero per i villaggi turistici classificati con due stelle.

3. L'autorizzazione alla apertura di uno degli insediamenti di cui al comma 1, deve contenere l'indicazione dei fruitori abilitati alla utilizzazione della struttura.

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Sezione V - Vigilanza e sanzioni

Art. 40

Compiti di vigilanza e di controllo.

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sulla osservanza delle disposizioni di cui al presente capo sono esercitate dal Comune e dalla Provincia nell'ambito delle rispettive competenze.

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Art. 41

Sospensione e revoca della autorizzazione.

1. Qualora sia accertata la mancanza di alcuno dei requisiti obbligatori per il livello minimo di classificazione previsto dal regolamento di attuazione, il Comune sospende l'autorizzazione all'esercizio per un periodo non superiore a sei mesi se, a seguito di diffida, non si sia ottemperato entro il termine fissato nella diffida dal Comune.

2. Il provvedimento di sospensione di cui al comma 1, si applica anche nel caso in cui il titolare o il gestore di una delle strutture ricettive di cui al presente capo non abbia consentito agli enti competenti gli accertamenti ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti.

3. L'autorizzazione all'esercizio di una delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge è revocata:

a) qualora, alla scadenza del periodo di sospensione di cui al comma 1, non si sia provveduto ad adempiere a quanto previsto nella diffida o non si sia consentito l'accertamento;

b) qualora venga meno alcuno dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per il titolare o gestore della autorizzazione.

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Art. 42

Sanzioni amministrative.

1. Chi gestisce una delle strutture ricettive disciplinate dal presente capo sprovvisto della relativa autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 (516,46 euro) a lire 6.000.000 (3098,74 euro).

2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 (258,23 euro) a lire 3.000.000 (1549,37 euro) chi contravvenga a quanto previsto:

a) dall'articolo 29, commi 2, 3, 4 e 5;

b) dall'articolo 30 commi 2 e 3;

c) dall'articolo 32, comma 2;

d) dall'articolo 33;

e) dall'articolo 44, comma 1.

3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 (258,23 euro) a lire 3.000.000 (1549,37 euro):

a) chi pubblicizzi mediante qualsiasi mezzo, un livello di classificazione della propria struttura superiore a quello attribuito;

b) chi, essendosi verificate le condizioni per una classificazione a livelli inferiori della propria struttura, ometta di dichiarare tale circostanza in occasione della comunicazione annuale dei prezzi ai sensi del titolo II capo IV,

c) chi doti i locali e gli spazi destinati all'alloggio dei clienti con un numero di posti superiore a quello autorizzato.

4. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo, nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.

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Sezione VI - Norme transitorie

Art. 43

Norma transitoria per i campeggi e villaggi turistici.

1. I campeggi e i villaggi turistici già autorizzati in deroga, ai sensi dell'art. 25, commi 4 e 5, della legge regionale 29 ottobre 1981, n. 79 «Disciplina e classificazione dei campeggi e dei villaggi turistici», che si trovino nell'impossibilità tecnica dell'adeguamento ai requisiti stabiliti dal presente testo unico e dal relativo regolamento di attuazione, mantengono la classificazione già attribuita fino al 31 dicembre 2008.

2. I campeggi e i villaggi turistici già autorizzati alla data dell'entrata in vigore della legge regionale 12 novembre 1997, n. 83 «Nuove norme in materia di disciplina e classificazione delle strutture ricettive» devono adeguare le proprie strutture e i propri servizi alle disposizioni previste dal regolamento di attuazione della stessa legge o dal regolamento di attuazione del presente testo unico entro e non oltre il 31 dicembre 2000 e fino a tale data possono mantenere la classificazione in essere.

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Art. 44

Norma transitoria per i campeggi stanziali.

1. I campeggi di cui alla legge regionale n. 83/1997, nei quali è praticato, in più del 55% delle piazzole, l'affitto ad un unico equipaggio per l'intera durata dell'intero periodo di apertura della struttura e che ne abbiano dato regolare comunicazione al Comune, possono mantenere la denominazione aggiuntiva di "stanziale", con l'obbligo di pubblicizzazione anche nelle insegne di tale condizione, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000.

2. Entro il 31 dicembre 2000, i campeggi di cui al comma 1 possono chiedere al Comune il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di «parco di vacanza». Il Comune decide sull'accoglimento delle domande entro sessanta giorni.

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Capo II - Altre strutture ricettive

Sezione I - Disposizioni generali

Art. 45

Oggetto.

1. Il presente capo disciplina le seguenti strutture ricettive gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità:

a) strutture ricettive extra-alberghiere per la ospitalità collettiva:

1) case per ferie;

2) ostelli per la gioventù;

3) rifugi alpini;

4) bivacchi fissi;

5) rifugi escursionistici;

b) strutture ricettive extra - alberghiere con le caratteristiche della civile-abitazione:

1) esercizi di affittacamere,

2) case e appartamenti per vacanze;

3) residenze d'epoca;

c) residence.

2. Con il regolamento di attuazione, la Regione stabilisce i requisiti delle strutture ricettive di cui al comma 1.

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Art. 46

Ripartizione delle competenze e informazioni.

1. Le funzioni amministrative di cui al presente capo sono esercitate dai comuni. Le province esercitano le funzioni amministrative relative alla classificazione dei residence.

2. I comuni e le province sono tenuti a scambiarsi informazioni circa lo svolgimento delle rispettive funzioni in attuazione del presente capo.

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Sezione II - Definizioni e caratteristiche delle strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva

Art. 47

Case per ferie e rifugi escursionistici.

1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo, anche in forma autogestita, di persone o gruppi gestite al di fuori di normali canali commerciali, dai soggetti di cui all'articolo 51. Le case per ferie gestite da privati possono ospitare esclusivamente le categorie di persone indicate nell'autorizzazione, come previsto dall'articolo 53.

2. Le strutture ricettive che possiedono i requisiti igienico-sanitari delle case per ferie, idonee a offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti in luoghi collegati direttamente alla viabilità pubblica, anche in prossimità di centri abitati, possono assumere la denominazione di rifugi escursionistici.

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Art. 48

Ostelli per la gioventù.

1. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate prevalentemente per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani e dei loro accompagnatori.

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Art. 49

Rifugi alpini.

1. Sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti in zone ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni raggiungibili a piedi e non collegate direttamente alla viabilità pubblica.

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Art. 50

Bivacchi fissi.

1. I locali di alta montagna e di difficile accesso, allestiti con un minimo di attrezzature per il riparo degli alpinisti sono denominati bivacchi fissi.

2. I bivacchi fissi sono incustoditi e aperti in permanenza.

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Art. 51

Soggetti legittimati alla gestione.

1. Le strutture ricettive di cui alla presente sezione possono essere gestite da privati, soggetti pubblici, associazioni ed enti che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.

2. Nel caso in cui il titolare non sia persona fisica è obbligatoria la designazione di un gestore. Il titolare o il gestore possono nominare loro rappresentanti purché in possesso degli stessi requisiti personali richiesti al titolare o gestore. In caso di società o di organismo collettivo i requisiti personali debbono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento antimafia ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998.

3. Nel caso di gestione da parte di associazioni, l'attività può essere esercitata solo nei confronti dei soci, fatta eccezione per i rifugi alpini.

4. L'esercizio in forma di impresa dell'attività di gestione delle strutture ricettive di cui alla presente sezione è soggetto al possesso dell'iscrizione nella sezione speciale del Registro esercenti il commercio (R.E.C.).

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Art. 52

Obblighi amministrativi per lo svolgimento delle attività previste nella sezione seconda.

1. Salvo il caso dei bivacchi fissi, l'esercizio dell'attività ricettiva nelle strutture di cui alla presente sezione è subordinato alla autorizzazione del Comune ove è ubicata la struttura. Per il rilascio dell'autorizzazione si applica il procedimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 «Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al possesso:

a) dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92, del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/1931;

b) dell'iscrizione alla sezione speciale per le imprese turistiche del Registro esercenti il commercio (R.E.C.), qualora l'attività sia esercitata in forma di impresa.

3. L'autorizzazione all'esercizio può comprendere anche la somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto delle normative statali vigenti.

4. L'autorizzazione conserva validità fino a che non ricorrano le fattispecie di sospensione e di revoca di cui all'articolo 67.

5. All'autorizzazione di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, commi 8 e 9.

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Art. 53

Norme particolari per l'autorizzazione di case per ferie, rifugi e bivacchi.

1. Per le case per ferie, l'autorizzazione individua i soggetti cui la struttura è destinata.

2. Per i rifugi, qualora trattasi di rifugi con custodia, all'atto della richiesta di apertura deve essere indicato il nominativo del custode, che, qualora non coincida con il gestore stesso, deve sottoscrivere la domanda per accettazione.

3. Chiunque intenda attivare un bivacco fisso deve darne comunicazione al Comune competente per territorio, specificandone l'ubicazione.

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Sezione III - Definizione e caratteristiche delle strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione

Art. 54

Requisiti.

1. I locali destinati alle attività ricettive di cui alla presente sezione devono possedere i requisiti strutturali ed igienico-edilizi previsti per le case di civile abitazione, nonché quelli previsti dal regolamento di attuazione del presente capo.

2. L'utilizzo delle abitazioni per le attività di cui alla presente sezione non comporta modifica di destinazione d'uso degli edifici ai fini urbanistici.

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Art. 55

Affittacamere.

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere per clienti, con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari.

2. Gli affittacamere possono somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande.

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Art. 56

Case e appartamenti per vacanze.

1. Sono case e appartamenti per vacanze le unità abitative composte da uno o più locali arredati e dotate di servizi igienici e di cucina autonoma gestite unitariamente in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi.

2. Nella gestione delle case e appartamenti per vacanze devono essere assicurati i servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti come definiti nel regolamento di attuazione.

3. La gestione di case e appartamenti per vacanze non può comunque comprendere la somministrazione di cibi e bevande e l'offerta di altri servizi centralizzati caratteristici delle aziende alberghiere.

4. Agli effetti del presente testo unico si considera gestione di case e appartamenti per vacanze la gestione non occasionale e organizzata di tre o più case o appartamenti ad uso turistico.

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Art. 57

Locazioni ad uso turistico.

Non sono soggette alle disposizioni della presente legge le locazioni concluse ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 9 dicembre 1998, n. 431 «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo».

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Art. 58

Residenze d'epoca.

1. Sono residenze d'epoca le strutture ricettive ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico assoggettati ai vincoli previsti dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, che offrono alloggio in camere e unità abitative, con o senza servizio autonomo di cucina, con il limite di venticinque posti letto.

2. Nelle residenze d'epoca possono essere somministrati alimenti e bevande nel rispetto delle normative statali vigenti.

3. I servizi minimi offerti dalle residenze d'epoca sono quelli degli affittacamere e delle case e appartamenti per vacanze.

4. Gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere di cui agli articoli 26 e 27, nonché gli alloggi agrituristici di cui alla legge regionale 17 ottobre 1994, n. 76 «Disciplina delle attività agrituristiche», che rispondono ai requisiti di cui al comma 1 relativamente al pregio storico-architettonico, possono assumere la denominazione di «residenze d'epoca», mantenendo gli obblighi amministrativi previsti per gli alberghi, le residenze turistico-alberghiere e gli alloggi agrituristici.

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Art. 59

Disposizioni concernenti i soggetti gestori.

1. È obbligatoria la designazione di un gestore nel caso in cui il titolare della struttura non sia persona fisica. Il titolare o il gestore possono nominare loro rappresentanti purché in possesso degli stessi requisiti personali richiesti al titolare o gestore.

2. L'esercizio in forma di impresa dell'attività di gestione delle strutture ricettive di cui alla presente sezione è soggetto al possesso dell'iscrizione nella sezione speciale del Registro esercenti il commercio (R.E.C.).

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Art. 60

Obblighi amministrativi per lo svolgimento delle attività previste nella sezione terza.

1. L'esercizio delle attività ricettive di cui alla presente sezione è subordinato alla presentazione al Comune in cui si intende svolgere l'attività di una denuncia di inizio della stessa ai sensi degli articoli 58 e seguenti della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 «Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti» attestante l'esistenza dei requisiti soggettivi e della struttura previsti dalla presente legge.

2. A tal fine il denunciante deve indicare:

a) generalità e denominazione del denunciante;

b) generalità dell'eventuale rappresentante legale;

c) il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/1931 e successive modificazioni; in caso di nomina di un rappresentante legale i requisiti devono essere posseduti anche da quest'ultimo;

d) possesso di iscrizione alla sezione speciale del Registro esercenti il commercio (R.E.C.), qualora l'attività sia esercitata in forma di impresa;

e) l'esistenza nelle strutture dei requisiti previsti per le case di civile abitazione.

3. Nelle residenze d'epoca con un numero di posti letto superiore a dodici e in cui si intenda somministrare pasti agli ospiti, l'attività è soggetta ad autorizzazione con il procedimento di cui al D.P.R. n. 447/1998.

4. La denuncia deve contenere le seguenti informazioni relative alla struttura e ai servizi offerti:

a) ubicazione e caratteristiche;

b) servizi offerti;

c) numero dei posti letto e delle unità abitative;

d) servizi igienici a disposizione degli ospiti;

e) periodi di apertura.

5. Chi gestisce una delle strutture ricettive di cui alla presente sezione è inoltre tenuto a comunicare al Comune ogni variazione del numero e delle caratteristiche delle case e degli appartamenti di cui dispone per la gestione.

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Art. 61

Esercizio non professionale dell'attività di affittacamere.

1. Coloro che esercitano, non professionalmente, l'attività di affittacamere nella casa ove hanno la propria residenza e domicilio sono esonerati, oltre che dall'iscrizione nella sezione speciale per gli esercenti l'attività ricettiva istituito dall'articolo 5 della legge n. 217/1983, dalla presentazione della comunicazione dei prezzi di cui all'articolo 75.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti comunque alla denuncia di cui all'articolo 60.

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Sezione IV - Definizione e caratteristiche dei residence

Art. 62

Residence.

1. Sono residence le strutture ricettive costituite da almeno sette unità abitative mono o plurilocali, aventi i requisiti igienico-edilizi previsti per le case di civile abitazione, ciascuna arredata, corredata e dotata di servizi igienici e di cucina, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per fornire alloggio e servizi, anche centralizzati.

2. Le unità immobiliari devono essere ubicate in stabili a corpo unico od a più corpi.

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Art. 63

Classificazione e revisione della classificazione.

1. I residence sono classificati dalla Provincia in tre categorie sulla base della tabella di classificazione ad essi relativa prevista nel regolamento di attuazione.

2. Qualora si verifichino variazioni dei requisiti tali da comportare un aggiornamento del livello di classificazione, il titolare o gestore del residence dichiara tale circostanza in occasione della comunicazione dei prezzi e delle attrezzature alla Provincia. La Provincia entro sessanta giorni verifica il possesso dei nuovi requisiti. Qualora non venga comunicata entro tale termine una richiesta di ulteriori elementi conoscitivi o notificato un provvedimento di diniego, si intende attribuito il nuovo livello di classificazione richiesto. La Provincia trasmette al Comune l'atto di attribuzione dell'eventuale nuovo livello di classificazione.

3. La Provincia può procedere in ogni momento, anche d'ufficio, alla rettifica della classificazione qualora accerti che una struttura ricettiva possiede i requisiti di una classificazione inferiore a quella in essere. Il provvedimento della Provincia è notificato all'interessato e trasmesso al Comune.

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Art. 64

Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività.

1. L'esercizio dell'attività ricettiva di residence è subordinato alla autorizzazione del Comune ove è ubicata la struttura. Per il rilascio dell'autorizzazione si applica il procedimento di cui al D.P.R. n. 447/1998.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al possesso:

a) dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92, del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/1931;

b) dell'iscrizione alla sezione speciale per le imprese turistiche del Registro esercenti il commercio (R.E.C.).

3. La gestione di residence può comprendere la sola somministrazione di bevande.

4. L'autorizzazione conserva validità fino a che non ricorrano le fattispecie di sospensione o di revoca di cui all'articolo 67.

5. All'autorizzazione di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, commi 8 e 9.

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Sezione V - Uso occasionale a fini ricettivi

Art. 65

Uso occasionale di immobili a fini ricettivi.

1. È consentito, previo nulla osta del Comune e per periodi non superiori a sessanta giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, l'uso occasionale di immobili non destinati abitualmente a ricettività collettiva, da parte di soggetti pubblici o delle associazioni ed enti che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.

2. Il Comune concede il nulla osta limitatamente al periodo di utilizzo dopo aver accertato la presenza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza in relazione al numero degli utenti e al tipo di attività. Al rilascio del nulla osta si applica la procedura del silenzio assenso di cui all'articolo 61 della L.R. n. 9/1995.

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Sezione VI - Vigilanza e sanzioni

Art. 66

Compiti di vigilanza e controllo.

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sulla osservanza delle disposizioni di cui al presente capo sono esercitate dal Comune e dalla Provincia nell'ambito delle rispettive competenze.

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Art. 67

Sospensione e revoca.

1. Qualora sia accertata la mancanza di alcuno dei requisiti obbligatori delle strutture individuati dal regolamento di attuazione, il Comune sospende l'autorizzazione di cui alle sezioni seconda e quarta, e l'attività di cui alla sezione terza, per un periodo non superiore a sei mesi, se, a seguito di diffida, non si sia ottemperato entro il termine fissato nella diffida.

2. Il provvedimento di sospensione di cui al comma 1, si applica anche nel caso in cui il titolare o il gestore di una delle strutture ricettive di cui al presente capo non abbia consentito agli enti competenti gli accertamenti ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti.

3. Il Comune revoca l'autorizzazione di cui alle sezioni II e IV e inibisce la prosecuzione dell'attività di cui alla sezione III qualora:

a) alla scadenza del periodo di sospensione di cui al comma 1 non si sia adempiuto a quanto previsto nella diffida o non si sia consentito l'accertamento;

b) venga meno uno dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per l'esercizio delle attività di cui al presente capo.

4. Le modificazioni e le eventuali sospensioni e revoche, devono essere comunicate dal Comune alla Provincia competente per territorio entro quindici giorni.

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Art. 68

Sanzioni amministrative.

1. Chi gestisce una delle strutture disciplinate al presente capo sprovvisto dell'autorizzazione o senza aver provveduto alla denuncia di inizio della attività è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 (516,46 euro) a lire 6.000.000 (3098,74 euro).

2. Il superamento della capacità ricettiva consentita, fatto salvo il caso di stato di necessità per i rifugi alpini, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 (258,23 euro) a lire 31.000.000 (1549,37 euro).

3. Chi ospita all'interno delle case per ferie soggetti diversi da quelli previsti nell'autorizzazione di cui all'articolo 52 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 250.000 (129,11 euro) a lire 600.000 (309,87 euro).

4. Chi somministra alimenti e bevande in violazione delle prescrizioni del presente capo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 (103,29 euro) a lire 1.000.000 (516,46 euro).

5. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 (258,23 euro) a lire 3.000.000 (1.549,337 euro):

a) chi pubblicizza con qualunque mezzo, un livello di classificazione di residence superiore a quello attribuito;

b) chi non fornisce i servizi previsti dalla legge e dal regolamento per il tipo di struttura.

6. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.

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Capo III - Stabilimenti balneari

Art. 69

Stabilimenti balneari.

1. Sono stabilimenti balneari le strutture poste sulla riva del mare, di laghi o di fiumi attrezzate per la balneazione con cabine, spogliatoi, servizi igienici e docce.

2. Gli stabilimenti balneari possono altresì essere dotati di altri impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande e per l'esercizio delle attività connesse alla balneazione, come le cure elioterapiche e termali, le attività sportive e la ricreazione, purché in possesso delle relative autorizzazioni.

3. Gli stabilimenti sono classificati con un numero di stelle marine da uno a tre in relazione ai requisiti fissati nel regolamento di attuazione. Si applicano a tal fine gli articoli 35 e 36.

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Art. 70

Obblighi amministrativi.

1. L'apertura di stabilimenti balneari è soggetta ad autorizzazione secondo quanto stabilito nel regolamento di attuazione.

2. Le funzioni amministrative di cui al presente capo sono esercitate dai comuni. Le province esercitano le funzioni amministrative relative alla classificazione degli stabilimenti balneari.

3. comuni e province sono tenuti a fornirsi reciprocamente informazioni concernenti lo svolgimento delle rispettive funzioni.

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Art. 71

Compiti di vigilanza e controllo.

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo, sono esercitate dal Comune e dalla Provincia nell'ambito delle rispettive competenze.

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Art. 72

Sanzioni amministrative.

1. Chi gestisce uno stabilimento balneare sprovvisto della relativa autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 (516,96 euro) a lire 6.000.000 (3098,74 euro).

2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 (258,234 euro) a lire 3.000.000 (1549,37 euro):

a) chi pubblicizzi mediante qualsiasi mezzo, un livello di classificazione della propria struttura superiore a quello attribuito;

b) chi, essendosi verificate le condizioni per una classificazione a livelli inferiori della propria struttura, ometta di dichiarare tale circostanza in occasione della comunicazione annuale dei prezzi ai sensi del titolo II capo IV.

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Capo IV - Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari

Art. 73

Oggetto.

1. Il presente capo disciplina la comunicazione e la pubblicità dei prezzi dei servizi e delle caratteristiche delle strutture turistiche ricettive e degli stabilimenti balneari, in seguito tutti denominati strutture, ai fini della trasparenza dei prezzi e delle prestazioni, nonché della loro verificabilità da parte degli utenti.

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Art. 74

Attribuzione di funzioni.

1. Le funzioni amministrative di cui al presente capo sono esercitate dalle province.

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Art. 75

Modalità e contenuti della comunicazione.

1. I titolari o i gestori comunicano alla Provincia i prezzi dei servizi, nonché le informazioni relative alle caratteristiche delle strutture.

2. La comunicazione è redatta in conformità del modello approvato dal dirigente del competente ufficio della Giunta regionale, contenente la descrizione delle caratteristiche della struttura, l'elencazione delle attrezzature, dei servizi ed i relativi prezzi.

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Art. 76

Termine di presentazione della comunicazione.

1. Ai titolari o gestori delle strutture ricettive è fatto obbligo di comunicare entro il 1° ottobre di ogni anno i prezzi massimi che intendono praticare dal 1° gennaio dell'anno successivo. Per le strutture con apertura stagionale invernale la decorrenza dei prezzi comunicati è anticipata al 1° dicembre dell'anno in corso.

2. Ai titolari o gestori degli stabilimenti balneari è fatto obbligo di comunicare, entro il 1° marzo di ogni anno, i prezzi che intendono praticare dal 1° giugno dello stesso anno, nonché le caratteristiche delle strutture. Non vi è obbligo di comunicazione in relazione ai prezzi o alle caratteristiche che non siano variati rispetto alla comunicazione precedente.

3. Entro il termine di cui al comma 2, i titolari o gestori delle strutture ricettive hanno facoltà di presentare una comunicazione suppletiva dei prezzi che intendono praticare dal 1° giugno, se variati in aumento.

4. Per le strutture di nuova apertura la comunicazione deve essere effettuata entro la data di inizio dell'attività.

5. In caso di cessione della struttura, il titolare o gestore subentrante deve trasmettere alla Provincia la comunicazione dei prezzi solo in caso di variazione di quanto comunicato dal gestore uscente.

6. I titolari o i gestori delle strutture, in occasione di ristrutturazioni che comportino sostanziali variazioni dei servizi offerti, possono effettuare contestualmente alla dichiarazione di nuova classificazione, la comunicazione alla Provincia di nuovi prezzi da praticare in conseguenza dell'attribuzione del nuovo livello di classificazione.

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Art. 77

Informazioni.

1. La Provincia trasmette in via telematica, secondo le istruzioni tecniche fornite dai competenti uffici regionali, alla Regione e all'E.N.I.T., entro il 30 novembre di ogni anno, le comunicazioni dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture presentate entro il 1° ottobre, nonché entro il 30 aprile, le comunicazioni suppletive presentate entro il 1° marzo.

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Art. 78

Pubblicità dei prezzi e informazioni all'interno dell'esercizio.

1. Nella zona di ricevimento degli ospiti della struttura deve essere tenuta esposta e perfettamente visibile, anche senza esplicita richiesta del cliente, una tabella secondo il modello approvato dal dirigente del competente ufficio della Giunta regionale, riepilogativa dei prezzi dei servizi praticati nell'anno in corso, nonché delle caratteristiche della struttura, conformi all'ultima comunicazione.

2. In ogni camera o unità abitativa delle strutture ricettive deve essere esposto, in luogo ben visibile, un cartellino contenente le informazioni relative al prezzo massimo del pernottamento ed ai servizi offerti nell'anno in corso, redatto secondo il modello approvato dal dirigente del competente ufficio della Giunta regionale.

3. Le informazioni sulle caratteristiche delle strutture, diffuse con qualsiasi mezzo, devono essere conformi ai dati comunicati alla Provincia in base alle disposizioni del presente testo unico.

4. La pubblicizzazione con qualsiasi mezzo, di offerte che praticano prezzi inferiori a quelli comunicati deve riportare chiaramente il periodo di validità, nonché le eventuali condizioni relative ai soggetti destinatari delle offerte stesse. In assenza di tali indicazioni l'offerta deve intendersi come generalizzata e valida per tutto l'anno.

5. Il trattamento di pensione o di mezza pensione è erogato esclusivamente previa richiesta del cliente, al momento della prenotazione o contestualmente all'arrivo presso la struttura.

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Art. 79

Vigilanza e controllo.

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sulla osservanza delle disposizioni di cui al presente capo, ivi compresa l'applicazione delle sanzioni, sono esercitate dalla Provincia.

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Art. 80

Sanzioni amministrative.

1. Chi effettui la comunicazione incompleta o priva di indicazioni relative a caratteristiche della struttura variate rispetto alle precedenti comunicazioni è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 100.000 (51,56 euro) a lire 600.000 (309,87 euro).

2. Chi non espone la tabella o la espone in modo non perfettamente visibile, nonché chi compili la stessa in modo incompleto rispetto al modello regionale ovvero in contrasto con quanto comunicato alla Provincia è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 300.000 (154,94 euro) a lire 1.800.000 (929,62 euro). La sanzione è ridotta della metà nel caso della mancata esposizione o della esposizione non completamente visibile o della compilazione incompleta, ovvero in contrasto con quanto comunicato alla Provincia, del cartellino di cui all'articolo 78, comma 2.

3. È soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 600.000 (309,87 euro) a lire 3.600.000 (1859,24 euro):

a) chi espone prezzi superiori a quelli comunicati;

b) chi viola le disposizioni di cui all'articolo 78, comma 3 e comma 4.

4. Chi applica prezzi superiori a quelli comunicati è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 1.000.000 (516,46 euro) a lire 6.000.000 (3098,74 euro).

5. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le sanzioni pecuniarie previste sono raddoppiate.

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Art. 81

Osservatorio regionale dei prezzi e delle strutture ricettive.

1. Al fine di disporre di un quadro completo e costante sull'andamento dei prezzi dell'offerta ricettiva è istituito l'osservatorio regionale dei prezzi e delle strutture ricettive. La Regione istituisce l'osservatorio previo coinvolgimento delle associazioni di categoria del settore, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni per la tutela dei consumatori e con la partecipazione delle province.

2. Per l'operatività dell'osservatorio, la Regione si avvale delle province, delle A.P.T., delle associazioni di categoria del settore, dei consorzi costituiti tra imprese ricettive più rappresentativi e delle associazioni per la tutela dei consumatori.

3. Il Consiglio regionale definisce le modalità di organizzazione e funzionamento dell'osservatorio.

4. Alle spese necessarie per l'osservatorio si fa fronte utilizzando gli stanziamenti previsti dal piano regionale dello sviluppo economico di cui all'articolo 8 della L.R. n. 87/1998.

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Capo V - agenzie di viaggio e turismo

Sezione I - Definizione e attività

Art. 82

Definizione e attività delle agenzie di viaggio e turismo.

1. Sono agenzie di viaggio e turismo (di seguito definite agenzie di viaggio) le imprese che esercitano le seguenti attività tipiche:

a) produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, senza vendita diretta al pubblico;

b) produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, intermediazione nei servizi di cui alla lettera a) o di singoli servizi separati con vendita diretta al pubblico;

c) intermediazione di viaggi e soggiorni prodotti e organizzati, per singole persone o per gruppi, dalle imprese di cui alla lettere a) e b) e di singoli servizi separati con vendita diretta al pubblico.

2. Nell'esercizio delle attività tipiche di produzione, organizzazione, vendita ed intermediazione di viaggi e soggiorni, le agenzie di viaggio stipulano contratti di viaggio ai sensi della Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (C.C.V.), ratificata e resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 «Attuazione della direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso"»; le agenzie di viaggio svolgono altresì, ai sensi della medesima C.C.V. e del D.Lgs. n. 111/1995, singole attività preparatorie e successive, connesse e finalizzate alla stipula e alla esecuzione dei contratti di viaggio.

3. Rientrano tra le attività delle agenzie di viaggio:

a) la raccolta di adesioni a viaggi e crociere per l'interno e per l'estero;

b) l'organizzazione e realizzazione di gite ed escursioni individuali o collettive e visite guidate di città;

c) la prenotazione e la vendita di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano attività di trasporto ferroviario, automobilistico, marittimo, aereo o altri tipi di trasporto;

d) l'informazione e l'assistenza ai propri clienti, nonché l'accoglienza degli stessi nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto;

e) la prenotazione dei servizi di ristoro e di strutture ricettive di cui all'articolo 6 della L. n. 217/1983, ovvero la vendita di buoni di credito per i servizi suindicati emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;

f) ogni altra forma di attività connessa con la vendita di servizi.

4. Le agenzie di viaggio di cui al comma 1, lett. a) possono stipulare contratti direttamente con i soggetti di cui all'articolo 92 purché si tratti di viaggi collettivi «tutto compreso», organizzati e prodotti dalle agenzie medesime, con un numero di partecipanti non inferiore a venti. Possono altresì stipulare contratti direttamente con i soggetti di cui all'articolo 90.

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Art. 83

Requisiti e obblighi per l'esercizio dell'attività.

1. Per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio sono necessari i seguenti requisiti personali, strutturali e professionali:

a) assenza di condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, da parte del titolare, ovvero del rappresentante legale e della persona che assume la direzione tecnica dell'agenzia se diversa dal titolare o dal rappresentante legale;

b) requisiti strutturali di cui all'articolo 85;

c) requisito professionale di cui all'articolo 88.

2. È inoltre necessario che sia stato assolto l'obbligo della stipula della polizza assicurativa di cui all'articolo 86.

3. La denominazione dell'agenzia non può essere uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, né essere quella di regioni o comuni italiani.

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Art. 84

Denuncia di inizio di attività.

1. L'apertura di agenzie di viaggio è subordinata ad una denuncia di inizio di attività ai sensi dell'articolo 58 e seguenti della L.R. n. 9/1995 che deve essere presentata alla Provincia nel cui territorio ha sede l'agenzia, attestante il possesso dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi.

2. Nelle agenzie di viaggio devono essere esposte in modo ben visibile copia della denuncia di inizio di attività ed ogni comunicazione di cui ai commi 3 e 5.

3. Ogni variazione relativa alla denominazione dell'agenzia di viaggio, al titolare, alla persona preposta alla direzione tecnica, alla denominazione o ragione sociale della società, alla sede, comporta l'immediata comunicazione alla Provincia.

4. Ogni variazione relativa all'attività esercitata tra quelle di cui all'articolo 82, comma 1, comporta l'obbligo di una nuova denuncia di inizio di attività.

5. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare non è soggetta a denuncia di inizio di attività, ma a comunicazione alla Provincia ove è ubicata, nonché alla Provincia alla quale è stata inviata la denuncia di inizio attività, se ubicata in Toscana. La Provincia, negli stessi termini della denuncia di inizio di attività, verifica il possesso dei requisiti di cui all'articolo 85.

6. Le agenzie che svolgono attività stagionali devono concludere soltanto contratti relativi a viaggi da esse organizzati che si svolgono integralmente, durante i periodi di apertura della agenzia medesima.

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Sezione II - Norme in materia di esercizio dell'attività e tutela dell'utente

Art. 85

Requisiti strutturali.

1. Le agenzie di viaggio che esercitano la vendita diretta al pubblico devono possedere locali indipendenti ed escludenti altre attività.

2. È fatto divieto alle agenzie di viaggio che non effettuano la vendita diretta al pubblico di operare in locali aperti al pubblico. Eventuali insegne devono comunque contenere l'indicazione del divieto di vendita diretta al pubblico di viaggi e soggiorni.

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Art. 86

Garanzia assicurativa.

1. Le agenzie di viaggio sono tenute a stipulare polizze assicurative di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione ai programmi di viaggio e soggiorno nonché a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi verso l'utente dei servizi turistici, nella osservanza delle disposizioni previste in materia dalla Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (C.C.V.) di cui alla L. n. 1084/1997, nonché dal D.Lgs. n. 111/1995.

2. Le polizze assicurative sono stipulate secondo lo schema tipo approvato dal dirigente del competente ufficio della Giunta Regionale, nel quale sono indicate, tra l'altro, le specifiche clausole volte ad assicurare la più sollecita liquidazione del risarcimento dovuto all'utente dei servizi turistici in conseguenza della mancata o difettosa prestazione di servizi da parte dell'agenzia di viaggio.

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Art. 87

Chiusura temporanea dell'agenzia.

1. Non è consentita la chiusura dell'agenzia di viaggio per un periodo superiore a otto mesi consecutivi.

2. Il titolare che intenda procedere alla chiusura temporanea dell'agenzia di viaggio, per un periodo di almeno quindici giorni consecutivi, ne deve informare la Provincia indicando i motivi e la durata della chiusura.

3. In ogni caso l'agenzia non può procedere alla chiusura fino a che sono in corso di svolgimento i contratti relativi a viaggi da essa organizzati, ovvero fino a quando devono ancora svolgersi i viaggi da essa venduti.

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