Puglia - L.R. 14/06/1996, n. 8
L.R. 14 giugno 1996, n. 8 (1).
Disciplina delle attività di agenzie di viaggio e turismo (2).
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(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 2 luglio 1996, n. 67.
(2) Il primo comma dell'art. 1, L.R. 3 marzo 1998, n. 10 ha disposto che, ovunque ricorra nel testo della presente legge la parola «titolare», questa venga sostituita con l'espressione «la persona fisica titolare di autorizzazione».
Art. 1
Finalità.
1. La presente legge disciplina l'esercizio delle attività professionali delle Agenzie di viaggi e turismo di cui all'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, in attuazione al decreto-legge 23 novembre 1991, n. 392.
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Art. 2
Definizione.
1. Sono agenzie di viaggi e turismo le imprese che svolgono congiuntamente o disgiuntamente le seguenti attività, ivi compresi i compiti di assistenza e accoglienza ai turisti, secondo quanto precisato dalla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084 e dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111. "Attuazione della direttiva n. 90/314 CEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti tutto compreso":
a) produzione, organizzazione e intermediazione di soggiorni, viaggi e crociere per via terrestre, fluviale, lacuale, marittima e aerea, per singole persone o per gruppi, con o senza vendita diretta al pubblico;
b) sola intermediazione, a forfait o a provvigione, e vendita diretta al pubblico di soggiorni, viaggi e crociere organizzate da altre agenzie (3).
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(3) Comma così modificato dal primo comma dell'art. 2, L.R. 3 marzo 1998, n. 10.
Art. 3
Attività.
1. È di esclusiva competenza delle agenzie di viaggi e turismo l'effettuazione dei seguenti servizi e prestazioni:
a) l'organizzazione di soggiorni ed escursioni individuali e collettive e giri di città con ogni mezzo di trasporto;
b) la prenotazione e la vendita di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano attività di trasporto;
c) l'assistenza ai clienti, sia mediante l'attività di accoglienza, trasferimento e accompagnamento da e per i porti, aeroporti e stazioni, sia con orientamento e informazioni anche di tipo geoturistico e tecnico;
d) la prenotazione di servizi ricettivi, di ristorazione e in genere turistici, ovvero la vendita di buoni di credito per detti servizi, forniti anche da altri operatori, nazionali ed esteri, e utilizzabili in Italia e all estero;
e) la diffusione e la pubblicità di iniziative turistiche organizzate anche da altre agenzie di viaggi;
f) la raccolta di adesioni a viaggi, crociere e soggiorni organizzati anche da altre agenzie di viaggi;
g) [l'organizzazione di convegni e congressi] (4).
2. Le agenzie di viaggi e turismo possono altresì svolgere le seguenti attività nel rispetto delle leggi che specificatamente le regolano:
a) l'assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;
b) l'inoltro, il ritiro e il deposito di bagaglio per conto e nell'interesse dei propri clienti;
c) la prenotazione di vetture da noleggio e di altri mezzi di trasporto individuale o collettivo;
d) il rilascio e il pagamento di assegni turistici o di altri titoli di credito per viaggiatori, lettere di credito e cambio di valuta;
e) l'emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazione, di polizze a garanzia di infortuni ai viaggiatori e danni alle cose trasportate;
f) la distribuzione e la vendita di manuali, guide, piantine, opuscoli illustrativi e informativi e di ogni altra pubblicazione relativa al turismo;
g) la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni.
h) l'organizzazione di convegni e congressi (5).
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(4) Lettera soppressa dal primo comma dell'art. 3, L.R. 3 marzo 1998, n. 10.
(5) Lettera aggiunta dal secondo comma dell'art. 3, L.R. 3 marzo 1998, n. 10.
Art. 4
Richiesta di autorizzazione.
1. L'esercizio delle attività di cui agli artt. 2 e 3 è soggetto all'autorizzazione regionale.
2. [Al fine di favorire una più razionale distribuzione sul territorio regionale dell'attività di intermediazione produzione dei servizi turistici, la Regione può autorizzare:
a) l'apertura di agenzie di viaggi, nel rapporto di un per ogni 10 mila abitanti residenti nel Comune, comprendendo le agenzie già autorizzate e operanti;
b) nei Comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti, ove non è presente alcuna agenzia di viaggio l'apertura di una sola agenzia a condizione che sia accertata nel territorio comunale la presenza di adeguate strutture alberghiere e/o turistiche che dispongano di almeno 200 posti letto] (6).
3. La domanda diretta a ottenere l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di un'agenzia di viaggi e turismo deve essere presentata all'Assessorato regionale al turismo e contenere le seguenti indicazioni:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e cittadinanza del richiedente e, ove si tratti di società, del suo locale rappresentante;
b) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e cittadinanza del direttore tecnico, se questi sia persona diversa dal richiedente;
c) denominazione dell'agenzia;
d) ubicazione e descrizione dei locali in cui l'agenzia avrà sede;
e) l'attività che l'agenzia intende svolgere e il periodo di apertura, annuale o stagionale;
f) l'organizzazione e le attrezzature dell'impresa nonchè il numero di addetti da impiegare nell'azienda (sedi proprie e di rappresentanza in Italia e all'estero, mandanti eventualmente conferiti all'impresa da ferrovie, società di navigazione marittima e area o da altri vettori internazionali, mezzi di trasporto di cui dispone etc.);
g) il possesso dei requisiti di onorabilità e capacità finanziaria, di cui all'art. 3 del decreto legge 23 novembre 1991, n. 392;
h) il possesso dei requisiti di capacità professionale di cui al comma 1 del successivo art. 8 da parte della persona fisica richiedente l'autorizzazione o del direttore tecnico nel caso in cui il richiedente non intenda prestare con carattere di continuità e esclusività la propria opera nell'agenzia (7).
4. L'Assessorato regionale al turismo, a seguito di esame favorevole dell'istanza di cui al precedente comma, richiede la seguente documentazione (8):
a) certificato di cittadinanza italiana del richiedente, o del rappresentante legale in caso di società; qualora l'istante sia persona fisica o giuridica straniera nullaosta di cui all'art. 58 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
b) [titolo di scuola media superiore;] (9)
c) certificato generale del casellario giudiziale del richiedente, o del rappresentante legale in caso di società, e del direttore tecnico;
d) certificato di residenza del direttore tecnico in un Comune della Regione Puglia;
e) la certificazione atta a dimostrare il possesso della capacità professionale, di cui al comma 1 del successivo art. 8, della persona fisica richiedente l'autorizzazione o del direttore tecnico nel caso in cui il richiedente non intenda prestare con carattere di continuità ed esclusività la propria opera nell'agenzia (10);
f) titolo di proprietà dei locali in cui avrà sede l'agenzia o altro titolo idoneo da cui risulti la disponibilità dei locali medesimi;
g) certificato di vigenza della società da cui risulti il nominativo del legale rappresentante;
h) dichiarazione, con sottoscrizione autenticata, del direttore tecnico a prestare con carattere di continuità, esclusività e professionalità la propria opera nell'agenzia;
i) pianta planimetrica dei locali, dalla quale risulti la piena indipendenza degli stessi da ogni altro ambiente commerciale, una superficie non inferiore a mq. 30 e la disponibilità di adeguati servizi igienico-sanitari;
l) nota descrittiva dell'arredamento (11);
m) certificato antimafia della persona fisica richiedente di autorizzazione, o del rappresentante legale in caso di società, nonchè del direttore tecnico (12).
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(6) Comma soppresso dal primo comma dell'art. 4, L.R. 3 marzo 1998, n. 10.
(7) Lettera così modificata dal secondo comma dell'art. 4, L.R. 3 marzo 1998, n. 10.
(8) Alinea così sostituito dal terzo comma dell'art. 4, L.R. 3 marzo 1998, n. 10.
(9) Lettera soppressa dal quarto comma dell'art. 4, L.R. 3 marzo 1998, n. 10.
(10) Lettera così modificata dal quinto comma dell'art. 4, L.R. 3 marzo 1998, n. 10.
(11) Lettera così modificata dal sesto comma dell'art. 4, L.R. 3 marzo 1998, n. 10.
(12) Lettera così modificata dal settimo comma dell'art. 4, L.R. 3 marzo 1998, n. 10.
Art. 5
Autorizzazione all'apertura.
1. L'autorizzazione all'apertura e all'esercizio dell'agenzia di viaggi e turismo è concessa con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore al turismo, se delegato su conforme deliberazione della Giunta medesima (13).
2. L'autorizzazione è subordinata al nulla-osta della competente autorità di pubblica sicurezza per quanto attiene all'accertamento, in capo al richiedente, o al legale rappresentante in caso di società, nonchè in capo al direttore tecnico, del possesso dei requisiti di cui agli artt. 11 e 12 del testo unico approvato con R.D. 18 giugno 1931 e successive modificazioni.
3. La Regione, in occasione del rilascio dell'autorizzazione, accerterà l'inesistenza di agenzie con denominazione uguale o simile a quella proposta già operanti sul territorio nazionale.
4. Non potrà, in ogni caso, essere adottata dall'agenzia la denominazione di Comuni o Regioni italiane.
5. Per le persone fisiche o giuridiche straniere l'autorizzazione è subordinata al rilascio del nulla-osta dello Stato, ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. n. 616/1977.
6. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 2 è subordinata al pagamento della tassa di concessione regionale in base alle leggi tributarie regionali vigenti e alla specificazione del tipo di contratto con il direttore tecnico, se diverso dalla persona fisica titolare di autorizzazione (14).
7. [L'autorizzazione è valida per un anno e si intende automaticamente rinnovata mediante il pagamento, nei termini prescritti, della tassa di cui al comma 6] (15).
8. In caso di cessione dell'agenzia, per atto tra vivi o mortis causa, la prosecuzione della sua attività è subordinata al rilascio di autorizzazione regionale in favore della persona fisica titolare di autorizzazione della ditta individuale o del legale rappresentante della società, subentrati nella proprietà dell'agenzia ceduta, previo accertamento dei requisiti di capacità professionale.
9. In caso di cessione di agenzia ovvero di sostituzione del rappresentante legale della società, avvenuta prima dell'entrata in vigore della presente legge, il rilascio di nuova autorizzazione al richiedente subentrante nella titolarità è subordinato soltanto all'accertamento dei requisiti di cui alla legge regionale 11 dicembre 1984, n. 52 (16).
10. Sono altresì assoggettati soltanto all'accertamento dei requisiti di cui al comma precedente anche i soggetti richiedenti per i quali la procedura per il rilascio dell'autorizzazione sia già stata avviata dal Settore turismo e non ancora conclusa a causa di contenziosi in corso e/o di fatti non riconducibili agli istanti, prima dell'entrata in vigore della presente legge (17).
11. La persona fisica titolare di autorizzazione, entro novanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione, è tenuta a iniziare l'attività dandone comunicazione scritta alla Regione, pena la decadenza della autorizzazione concessa (18).
12. A seguito di gravi motivi afferenti l'igiene pubblica e/o l'ordine pubblico, e soltanto a seguito di formale richiesta motivata dell'autorità competente, il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore regionale al turismo, se delegato, può autorizzare i titolari di autorizzazioni delle agenzie di viaggio e turismo ricadenti nel territorio comunale, per l'assistenza ai propri clienti, alla vendita di titoli di viaggio in zone portuali di rilevante flusso turistico per un periodo non superiore a sessanta giorni, fatte salve le autorizzazioni amministrative rilasciate dalle autorità competenti (19).
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(13) Comma così modificato dal primo comma dell'art. 5, L.R. 3 marzo 1998, n. 10.
(14) Il presente comma, già modificato dal secondo comma dell'art. 5, L.R. 3 marzo 1998, n. 10, è stato poi così sostituito dall'art. 30, comma 4, L.R. 5 dicembre 2001, n. 32. Il testo precedente era così formulato: «6. L'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui all'art. 2 è subordinata al pagamento della tassa di concessione regionale in base alle leggi tributarie regionali vigenti e alla presentazione del contratto di lavoro del direttore tecnico, se diverso da persona fisica titolare di autorizzazione.».
(15) Comma soppresso dal terzo comma dell'art. 5, L.R. 3 marzo 1998, n. 10.
(16) Comma aggiunto dal quarto comma dell'art. 5, L.R. 3 marzo 1998, n. 10.
(17) Comma aggiunto dal quarto comma dell'art. 5, L.R. 3 marzo 1998, n. 10.
(18) Comma aggiunto dal quarto comma dell'art. 5, L.R. 3 marzo 1998, n. 10.
(19) Comma aggiunto dal quarto comma dell'art. 5, L.R. 3 marzo 1998, n. 10.
Art. 6
Deposito cauzionale.
1. Prima dell'emissione del decreto del Presidente della Giunta regionale di autorizzazione all'esercizio, entro e non oltre venti giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, l'imprenditore deve versare all'Amministrazione regionale, a pena di decadenza, una cauzione di lire 75 milioni, se intende svolgere l'attività di cui alla lett. a) dell'art. 2 della presente legge, ovvero di lire 50 milioni se intende svolgere l'attività di cui alla lett. b) del medesimo articolo.
2. La cauzione è versata alla Regione in contanti o in titoli di rendita pubblica esenti da vincoli, ovvero in titoli al portatore o anche mediante sottoscrizione di apposita fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa.
3. L'ammontare della cauzione di cui al comma 1 può, con deliberazione della Giunta regionale, essere adeguato all'aumento del costo della vita rilevato in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
4. La cauzione è vincolata per tutto il periodo di esercizio dell'agenzia.
5. Lo svincolo della cauzione, su domanda dell'interessato, è concesso dalla Regione non prima di centottanta giorni dalla data di cessazione dell'attività dell'agenzia o dalla data di stipula di nuova polizza fidejussoria (20).
6. La cauzione può essere destinata, con provvedimento della Giunta regionale, da adottarsi a seguito di atto giudiziale o stragiudiziale che riconosca la responsabilità dell'imprenditore per il mancato esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti, al risarcimento nei confronti degli stessi, qualora sia insufficiente la copertura della polizza assicurativa di cui all'art. 7.
7. Il mancato pagamento delle sanzioni di cui all'art. 17, disposto con atto definitivo, determina il prelievo dal deposito cauzionale della somma pari all'ammontare della sanzione irrogata.
8. Nei casi previsti dai commi 6 e 7 del presente articolo 1 imprenditore dovrà, entro sessanta giorni dalla data di adozione del provvedimento regionale, reintegrare la cauzione, pena la decadenza dell'autorizzazione.
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(20) Comma così modificato dal primo comma dell'art. 6, L.R. 3 marzo 1998, n. 10.
Art. 7
Garanzia assicurativa.
1. Nel medesimo termine di cui al comma 1 dell'art. 6, l'agenzia di viaggi e turismo deve stipulare polizza assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio e in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, fatte salve le disposizioni previste in materia dalla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio, di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084 e dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111 "Attuazione della direttiva n. 90/314 CEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti tutto compreso" (21).
2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, determina, con riferimento all'attività autorizzata, i nuovi massimali di copertura assicurativa, in attuazione di quanto previsto dal comma 1 (22).
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(21) Comma così modificato dal primo comma dell'art. 7, L.R. 3 marzo 1998, n. 10.
(22) Comma aggiunto dal secondo comma dell'art. 7, L.R. 3 marzo 1998, n. 10.
Art. 8
Capacità professionale - Requisiti.
1. La persona fisica che intende svolgere attività di agenzia di viaggi e turismo, il rappresentante legale in caso di società, o, in loro vece, il preposto alla direzione tecnica dell'agenzia, deve risultare in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217 "Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica", da accertarsi mediante esame di idoneità.
2. I cittadini e le imprese di altri Stati membri dell'Unione europea che intendono svolgere attività di agenzia di viaggio e turismo nella Regione Puglia devono fornire la prova del possesso delle conoscenze e attitudini generali, commerciali e professionali di cui all'art. 4 del decreto legge 23 novembre 1991, n. 392 e devono, comunque, comprovare che l'attività è stata prestata secondo le modalità previste dal suddetto decreto.
3. I certificati attestanti la natura e la durata delle attività svolte all'estero sono rilasciati in lingua italiana dalle Autorità consolari.
4. I soggetti di cui al comma 1 devono prestare la propria attività lavorativa con carattere di esclusività e continuità in una sola agenzia, o filiale o succursale. Tale disposizione non si applica nel caso di attività prestata, in qualità di socio, a favore di uno degli organismi associativi di cui all'art. 13, comma 1, della presente legge. Qualora uno stesso titolare sia in possesso di più autorizzazioni, può svolgere le funzioni di direttore tecnico in una sola agenzia di viaggio e turismo (23).
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(23) Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 8, L.R. 3 marzo 1998, n. 10.
Art. 9
Esame di idoneità.
1. L'esame di idoneità previsto dall'articolo 8 della presente legge, da effettuarsi con cadenza almeno annuale, consiste in un esame colloquio nel corso del quale il candidato deve dimostrare di possedere adeguata conoscenza dell'amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio, della tecnica, della legislazione e della geografia turistica, nonché la conoscenza di due lingue straniere tra cui l'inglese (24).
[2. L'accertamento di idoneità avverrà con sistema automatizzato a risposta sintetica] (25).
3. La commissione dell'esame di idoneità, nominata dalla Giunta regionale per un triennio, è composta:
a) dal dirigente del Settore turismo o dirigente suo delegato, con funzioni di presidente;
b) da due docenti di lingue e letterature straniere;
c) da un esperto nel settore di legislazione turistica, geografia economica e turistica;
d) da un esperto nel settore di amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio (26).
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale appartenente all'ottava qualifica o, in carenza, da istruttore direttivo di settima qualifica.
5. Per ogni membro effettivo e per il segretario della Commissione viene nominato un supplente.
6. I compensi per i componenti della Commissione esaminatrice di cui al presente articolo sono determinati ai sensi della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45.
7. Il superamento dell'esame di idoneità previsto dall'articolo precedente dà diritto al conseguimento della qualifica di direttore tecnico. A tale esame sono ammessi tutti coloro i quali sono in possesso di diploma di scuola media superiore (27).
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(24) Comma così sostituito dall'art. 30, comma 1, L.R. 5 dicembre 2001, n. 32. Il testo precedente era così formulato: «1. L'esame di idoneità, previsto dall'art. 8 della presente legge, da effettuarsi con cadenza almeno annuale, consiste in due prove scritte, una delle quali per accertare la conoscenza dell'amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio e della tecnica, legislazione e geografica turistica, l'altra per l'accertamento della conoscenza di due lingue straniere, di cui almeno una deve essere l'inglese.».
(25) Comma soppresso dall'art. 30, comma 2, L.R. 5 dicembre 2001, n. 32.
(26) Comma così sostituito dall'art. 30, comma 3, L.R. 5 dicembre 2001, n. 32. Il testo precedente era così formulato: «3. L'esame di idoneità è sostenuto davanti a una apposita commissione nominata dalla Giunta regionale per un triennio è così composta:
a) un dirigente regionale, con funzioni di Presidente;
b) quattro docenti nelle diverse materie di esame.».
(27) Articolo così sostituito dall'art. 9, comma 1, L.R. 3 marzo 1998, n. 10, poi modificato come indicato nelle note che precedono.
Art. 10
Chiusura temporanea.
1. La persona fisica titolare di autorizzazione che intende procedere alla chiusura temporanea dell'agenzia per un periodo non superiore a sette giorni ne deve informare, indicandone la durata, l'Assessorato regionale al turismo.
2. L'Assessore regionale al turismo può autorizzare, su domanda della persona fisica titolare di autorizzazione che adduca gravi e comprovati motivi, la chiusura di un'agenzia per un periodo superiore a sette giorni e inferiore a trenta; è ammessa una sola proroga non superiore a trenta giorni.
3. Qualora la chiusura venga effettuata senza l'avviso di cui al comma 1, o l'autorizzazione di cui al comma 2, ovvero l'agenzia non sia riaperta decorso il termine della chiusura e della eventuale proroga, la Giunta regionale delibera la revoca dell'autorizzazione. Il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore al turismo, se delegato, emette il relativo decreto (28).
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(28) Comma così modificato dal primo comma dell'art. 10, L.R. 3 marzo 1998, n. 10.
Art. 11
Mutamenti dell'agenzia.
1. Qualsiasi mutamento nella situazione originaria, in base alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione di cui all'art. 5 della presente legge, salvo i casi di trasferimento di sede nello stesso Comune e/o di sostituzione del direttore tecnico, che comportano il solo aggiornamento dell'autorizzazione a cura dell'Assessore al turismo mediante annotazione in calce al provvedimento autorizzativo, deve essere autorizzato con deliberazione della Giunta regionale (29).
2. A tal fine, ogni variazione deve essere preventivamente comunicata all'Assessorato regionale al turismo.
3. L'inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 può comportare la sospensione e, in caso di recidiva, la revoca dell'autorizzazione.
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(29) Comma così modificato dal primo comma dell'art. 11, L.R. 3 marzo 1998, n. 10.
Art. 12
Redazione e diffusione dei programmi di viaggio (30).
1. I programmi, gli annunci, i manifesti e altro materiale illustrativo concernenti l'organizzazione di viaggi diffusi dalle agenzie di viaggi e turismo operanti nel territorio regionale devono essere redatti e diffusi in modo da fornire al pubblico un'informazione corretta e completa (31).
2. Ogni programma concernente viaggi, crociere, con o senza prestazioni relative al soggiorno ed escursioni, organizzato da agenzie di viaggi e turismo deve contenere le seguenti indicazioni:
a) data di svolgimento del viaggio o della crociera;
b) itinerario;
c) durata;
d) prezzo globale corrispondente a tutti i servizi previsti ed eventuale acconto da versare all'atto dell'iscrizione;
e) qualità e quantità dei servizi forniti con particolare riferimento ai mezzi di trasporto, categoria degli alberghi, numero dei posti, visite guidate e a tutte le altre prestazioni comprese nel prezzo;
f) termini per le iscrizioni;
g) termini e condizioni per le rinunce;
h) condizioni di annullamento del viaggio da parte dell'agenzia di viaggi e turismo;
i) periodo di validità e data di prima diffusione dei programma;
l) estremi della polizza di garanzia assicurativa di cui all'art. 7;
m) esatta denominazione dell'agenzia organizzatrice ed estremi del relativo decreto autorizzativo regionale;
n) le misure igieniche e sanitarie richieste, nonché le informazioni di carattere generale, in materia di visti e passaporti, necessarie all'utente dei servizi turistici per usufruire delle prestazioni turistiche previste dai programmi di viaggio (32).
3. Quando la durata del soggiorno è espressa in giorni, dal programma deve risultare esplicitamente anche il numero dei pernottamenti compresi nel periodo.
4. Qualora il documento di viaggio non sia previsto, il programma costituisce l'elemento di riferimento della promessa di servizi a tutti i fini di accertamento dell'esatto adempimento.
4-bis. Il contratto di viaggio è sottoposto alle disposizioni della convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (C.C.V.), nonché del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111. Detto decreto legislativo definisce pacchetto turistico "tutto compreso" il risultato della prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti o offerti in vendita a un prezzo forfettario, e di durata superiore alle ventiquattro ore, ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio, di cui alle lettere i) ed m) dell'art. 7 del succitato decreto legislativo, che costituiscono parte significativa del "pacchetto turistico" (33).
5. [Le agenzie di viaggi e turismo trasmettono all'Assessorato competente, trenta giorni prima della diffusione, copia delle pubblicazioni dei programmi aventi validità annuale] (34).
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(30) Titolo così modificato dal primo comma dell'art. 12, L.R. 3 marzo 1998, n. 10.
(31) Comma così modificato dal secondo e terzo comma dell'art. 12, L.R. 3 marzo 1998, n. 10.
(32) Comma così modificato dal quarto, quinto e sesto comma - che ha aggiunto la lettera n) - dell'art. 12, L.R. 3 marzo 1998, n. 10.
(33) Comma aggiunto dal settimo comma dell'art. 12, L.R. 3 marzo 1998, n. 10.
(34) Comma soppresso dall'ottavo comma dell'art. 12, L.R. 3 marzo 1998, n. 10.
Art. 13
Associazioni senza scopo di lucro operanti a livello nazionale.
1. Le associazioni senza scopo di lucro costituite da almeno tre mesi che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali sono autorizzate a esercitare, ai sensi dell'art. 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, le attività disciplinate dalla presente legge, esclusivamente a favore dei propri associati, senza munirsi dell'autorizzazione di cui all'art. 5.
2. A tal fine dette associazioni devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:
a) presenza operativa dell'associazione su tutto il territorio nazionale con organizzazione e succursali in più Regioni;
b) assenza di qualsiasi forma di lucro nell'esercizio delle attività desumibile dai bilanci sociali, nonchè di qualsiasi dipendenza da soggetti e organismi esercenti attività imprenditoriali;
c) organizzazione e funzionamento secondo criteri di democraticità;
d) fruizione dei servizi sociali solo da parte degli associati;
e) finalizzazione esclusiva allo sviluppo sociale, morale e culturale della personalità degli associati.
3. Le associazioni, per esercitare le attività previste dal presente articolo, devono trasmettere all'Assessorato al turismo della Regione una documentata relazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 2 nonchè copie conformi dell'atto costitutivo, dello Statuto e del bilancio dell'ultimo esercizio.
4. Alle attività delle associazioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni sulle responsabilità e sugli obblighi previsti dalla convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggi (C.C.V.) ratificata e resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084.
5. Le associazioni devono stipulare polizze assicurative a copertura delle responsabilità assunte nei confronti dei propri soci con l'organizzazione dei viaggi, per l'esatto adempimento del programma (35).
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(35) Comma così modificato dal primo comma dell'art. 13, L.R. 3 marzo 1998, n. 10.
Art. 14
Gite occasionali.
1. Gli enti, gli istituti scolastici, le associazioni e i comitati, aventi finalità politiche, culturali, religiose, sportive, dopolavoristiche e sociali, riconosciuti ai sensi degli artt. 11 e 12 del C.C., non rientranti nelle previsioni dell'art. 13, che promuovono, senza scopo di lucro e unicamente per i propri associati o appartenenti, l'effettuazione di viaggi, devono avvalersi per l'organizzazione e la vendita dei viaggi stessi di agenzie di viaggi e turismo autorizzate; tali organismi possono tuttavia promuovere e pubblicizzare al loro interno, con divieto assoluto di qualsiasi forma di diffusione al pubblico, i viaggi stessi raccogliendo le adesioni e le quote di partecipazione.
2. Gli organismi di cui al comma 1 possono peraltro organizzare direttamente, senza scopo di lucro ed esclusivamente per i propri associati o appartenenti, gite occasionali, manifestazioni, pellegrinaggi a santuari, luoghi di culto, monumenti patriottici, militari, ecc., in coincidenza di iniziative o ricorrenze inerenti ai loro fini istituzionali (36).
3. Non è soggetta alle norme della presente legge l'organizzazione di viaggi da parte di enti pubblici nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività istituzionali.
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(36) Comma così modificato dal primo comma dell'art. 14, L.R. 3 marzo 1998, n. 10.
Art. 15
Biglietterie.
1. Non sono tenuti a munirsi dell'autorizzazione di cui all'art. 4 gli uffici che si occupano esclusivamente della vendita di biglietti delle ferrovie dello Stato.
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Art. 16
Uso della denominazione.
1. È fatto divieto alle imprese che non hanno ottenuto l'autorizzazione regionale di cui all'art. 4 di utilizzare nella propria denominazione o ragione sociale le parole «Viaggio», «Turismo» e simili, nonchè le loro corrispondenti in lingue straniere.
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Art. 17
Sanzioni.
1. Ferme restando le sanzioni previste dal Codice penale, chiunque intraprenda e svolga, in forma continuativa o occasionale, le attività di organizzazione e di intermediazione di cui all'art. 2 della presente legge senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 10 milioni a lire 30 milioni.
2. Quando siano violate le condizioni autorizzative o si svolga l'attività fuori dei locali assentiti, si procede alla sospensione dell'autorizzazione per un periodo di tempo compreso tra i 15 e 60 giorni a seconda della gravità delle violazioni e, in caso di recidiva, alla revoca della stessa (37).
3. La persona fisica titolare di autorizzazione che, mediante scritti, stampati o qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche pubblicitaria, attribuisca alla propria agenzia una denominazione diversa da quella autorizzata, anche in aggiunta alla denominazione stessa, incorre nella sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 4 milioni.
4. La mancata esposizione al pubblico dell'autorizzazione regionale comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500 mila a lire 2 milioni.
5. L'applicazione di tariffe superiori a quelle autorizzate comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 3 milioni a lire 5 milioni.
6. La divulgazione di programmi di viaggio non conforme a quanto stabilito dall'art. 12 è punita con la sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 6 milioni.
7. Il mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie di cui alla presente legge comporta la rivalsa sul deposito cauzionale; il mancato reintegro del deposito stesso entro il termine di venti giorni dalla data di comunicazione dell'effettuata rivalsa dà luogo alla sospensione dell'autorizzazione e, in caso di recidiva, alla revoca della stessa.
7-bis. La mancata comunicazione da parte del direttore tecnico della risoluzione del rapporto di lavoro di cui al comma 6 dell'art. 9 comporta a suo carico una sanzione amministrativa di lire un milione (38).
8. Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi di polizia di Stato, anche dai dipendenti della Regione, in servizio presso l'Assessorato al turismo, designati dall'Assessore al ramo e muniti di speciale tessera di riconoscimento, nonchè dai dipendenti regionali di cui all'art. 7 della legge regionale 9 giugno 1990, n. 65.
9. Le funzioni di vigilanza e di controllo sono esercitate dall'Assessorato regionale al turismo, che può avvalersi della collaborazione degli enti turistici sub-regionali.
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(37) Comma così modificato dal primo e secondo comma dell'art. 15, L.R. 3 marzo 1998, n. 10.
(38) Comma aggiunto dal terzo comma dell'art. 15, L.R. 3 marzo 1998, n. 10.
Art. 18
Reclami.
1. I clienti delle agenzie di viaggi e turismo, che riscontrino irregolarità nelle prestazioni pattuite possono presentare, entro trenta giorni dalla fine del viaggio, documentato reclamo all'Assessore al turismo della Regione, inviandone contestualmente copia all'agenzia interessata.
2. La persona fisica titolare di autorizzazione dell'agenzia, a mezzo del direttore tecnico, può comunicare le proprie osservazioni entro trenta giorni dalla data di ricezione del reclamo al fine di intervenire nel procedimento amministrativo per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 dell'art. 17 (39).
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(39) Comma così modificato dal primo comma dell'art. 16, L.R. 3 marzo 1998, n. 10.
Art. 19
Norma transitoria.
1. Le agenzie di viaggi e turismo già autorizzate ai sensi della legge regionale 11 dicembre 1984, n. 52 devono adeguarsi alle disposizioni di cui ai precedenti artt. 6 e 7 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza dell'autorizzazione in possesso.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le domande di apertura di agenzie di viaggi e turismo presentate ai sensi della legge regionale 11 dicembre 1984, n. 52 sono prive di alcun effetto.
3. [Sono fatti salvi i diritti dell'ordine cronologico di presentazione delle precedenti domande ove sussistano tutti i requisiti richiesti dalla presente legge. Tali domande dovranno essere comunque ripresentate ai sensi dell'art. 4 della stessa legge] (40).
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(40) Comma soppresso dal primo comma dell'art. 17, L.R. 3 marzo 1998, n. 10.
Art. 20
Abrogazione.
1. La legge regionale 11 dicembre 1984, n. 52 è abrogata.
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