Molise - L.R. 25/10/1996, n. 32

TURISMO E ATTIVITA' ALBERGHIERA
Disposizioni di carattere generale

L.R. 25 ottobre 1996, n. 32 (1).

Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggi e turismo (2).

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(1) Pubblicata nel B.U. Molise 31 ottobre 1996, n. 21.

(2) Per l'attribuzione alle province delle funzioni amministrative in materia, vedi l'articolo 56 della L.R. 29 settembre 1999, n. 34.

 

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Disciplina delle agenzie di viaggi e turismo

Art. 1

Finalità della legge.

1. Con la presente legge la Regione Molise in attuazione del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6 e nel rispetto dei princìpi sanciti dagli artt. 9, 10 e 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, della convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio ratificata con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché del D.Lgs. 23 novembre 1991, n. 392 e del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111, disciplina l'esercizio delle agenzie di viaggi e turismo.

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Art. 2

Agenzie di viaggi e turismo.

1. Sono agenzie di viaggi e turismo le imprese che esercitano congiuntamente o disgiuntamente le attività di organizzazione/produzione di viaggi e turismo e di intermediazione e vendita dei predetti servizi.

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Art. 3

Attività delle agenzie di viaggi e turismo.

1. Sono attività proprie delle agenzie di viaggi e turismo l'organizzazione e la vendita di pacchetti turistici, così come definiti dal D.Lgs. 11 marzo 1995, n. 111.

2. Le agenzie di viaggi possono svolgere le seguenti attività complementari, fornendo le garanzie e dotandosi degli eventuali titoli autorizzativi secondo quanto previsto dalle normative che disciplinano le singole attività:

a) emissione e vendita di biglietti di trasporto;

b) organizzazione di escursioni locali individuali o collettive e giri di città con ogni mezzo di trasporto;

c) accoglienza di clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo dei mezzi collettivi di trasporto;

d) prenotazione dei servizi di albergo, residence, villaggi turistici, campeggi o di ristoranti ovvero vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;

e) attività di informazione e propaganda di iniziative turistiche;

f) inoltro, ritiro e deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;

g) noleggio di autovetture e/o di altri mezzi di trasporto;

h) emissioni di polizze turistiche per viaggiatori, a garanzia di infortuni, di assistenza malattia e di furto e/o danni al bagagliaio, ecc.;

i ) prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;

l ) assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;

m) rilascio e pagamento di assegni turistici, di assegni circolari e altri titoli di credito per viaggiatori, di lettere di credito e di cambio valuta;

n) distribuzione e vendita di pubblicazioni utili al turismo quali guide, opere illustrative, ecc.

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Art. 4

Attività delle agenzie fuori della sede.

1. È consentita la vendita di pacchetti e di altri servizi turistici da parte delle agenzie di viaggi e turismo al di fuori della propria sede.

2. Le agenzie di viaggi e turismo possono prestare servizi ad imprese ed organismi vari direttamente presso la sede degli stessi anche mediante la dislocazione di terminali remoti «inplant» che comportino o meno la presenza di personale dell'agenzia.

L'attività è soggetta a comunicazione alla Regione - Assessorato al Turismo - ed al Comune territorialmente competente entro il termine di 30 giorni dall'avvio della stessa. L'attività «inplant » è limitata all'ambito del territorio della Regione.

3. Le agenzie di viaggi e turismo possono prestare i propri servizi temporaneamente in occasione di mostre, borse e fiere, nella sede in cui si tengono tali manifestazioni, dandone preventiva comunicazione alla Regione Assessorato al Turismo.

I servizi possono essere prestati limitatamente alle manifestazioni che si svolgono nell'ambito del territorio Regionale.

4. La vendita dei servizi di agenzie per corrispondenza o mediante strumenti telematici, o mediante promotori commerciali porta a porta, è subordinata alle norme sul diritto di recesso da parte dell'acquirente (tutela del consumatore).

5. I promotori commerciali devono essere muniti di documento di identificazione rilasciato dall'agenzia; di tale promotori l'agenzia deve tenere un elenco presso la propria sede a disposizione dell'autorità di vigilanza.

6. L'attività di vendita mediante strumenti telematici o per corrispondenza, può essere svolta su tutto il territorio nazionale.

7. L'attività di vendita mediante promotori commerciali porta a porta è limitata all'ambito provinciale in cui ha sede l'agenzia o filiale o succursale.

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Art. 5

Opuscoli informativi.

1. Gli opuscoli informativi concernenti i pacchetti turistici e quelli concernenti i viaggi, crociere, escursioni e soggiorni, devono essere redatti in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 111 del 1995.

2. Gli opuscoli informativi non sono soggetti ad approvazione preventiva, ne devono essere trasmessi all'Ente di vigilanza. La pubblicazione di opuscoli informativi redatti in modo non conforme a quanto sopra indicato, è sanzionato amministrativamente.

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Art. 6

Requisiti professionali.

1. Il titolare dell'agenzia deve offrire, anche mediante persone da lui preposte alla conduzione dell'agenzia, garanzie di capacità professionale per la direzione delle stesse, nonché di onorabilità e assenza di fallimento (D.Lgs. 23 novembre 1991, n. 392.)

2. La prova del possesso delle capacità professionali per la direzione dell'agenzia è fornita, al momento della richiesta dell'apertura della stessa o di variazioni successive, presentando la certificazione che comprovi che è stata prestata attività in agenzie di viaggi e turismo secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 392 del 1991.

3. Tale procedura si applica sia ai cittadini comunitari che ai cittadini italiani.

4. In subordine alla presentazione dei titoli, la prova del possesso delle capacità professionali può essere fornita sostenendo l'esame previsto dall'art. 10 della presente legge.

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Art. 7

Requisiti strutturali.

1. L'agenzia deve disporre di strutture ed attrezzature idonee allo svolgimento delle attività autorizzate, nonché nel caso di vendita al pubblico, di locali facilmente accessibili, anche ai disabili, convenientemente arredati e distinti da quelli di altri esercizi commerciali.

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Art. 8

Produttori di servizi turistici e ricettivi.

1. I produttori di servizi turistici e ricettivi, singolarmente o tra loro associati nelle forme previste dalla legge, possono prenotare e vendere direttamente al pubblico i loro servizi, anche organizzati in forma di pacchetto turistico. Nel pacchetto si combinano gli elementi dell'alloggio, dei servizi turistici e del trasporto; quest'ultimo, però non deve costituire la parte più significativa del pacchetto (sono ammessi i transfert locali).

2. L'esercizio di tale attività non è soggetto alla stessa autorizzazione di agenzia di viaggi e turismo, ma deve rispettare, per quanto applicabili, le norme che regolano la responsabilità contrattuale e le garanzie al consumatore.

I produttori di tali servizi sono tenuti alla sola denuncia dell'inizio dell'attività, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

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Art. 9

Obblighi del titolare e del direttore tecnico.

1. Il direttore tecnico deve prestare la propria opera professionale alle dipendenze di una sola agenzia o filiale o succursale autonoma, con carattere di continuità ed esclusività.

2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma precedente la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore al Turismo, provvede alla sospensione dall' esercizio della professione.

3. La Giunta Regionale, inoltre, su proposta dell'Assessore al Turismo, può disporre la sospensione o, nei casi più gravi, la revoca dell'autorizzazione anche nei confronti dei titolari, per inosservanza degli obblighi discendenti dalla presente legge.

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Art. 10

Esame di abilitazione.

1. Ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) licenza di scuola media superiore o titolo equipollente;

b) non aver riportato condanne penali.

2. I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

3. Le modalità ed i termini dell'esame di abilitazione vengono definiti con apposito bando della Giunta Regionale.

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Art . 11

Domanda di partecipazione all'esame.

1. Coloro che intendano partecipare all'esame di abilitazione devono inoltrare domanda in carta legale alla Regione Molise, Assessorato al Turismo, e devono dichiarare :

a) cognome, nome, luogo e data di nascita;

b) luogo di residenza;

c) titolo di studio posseduto;

d) l'assenza di condanne penali;

e) le lingue straniere, almeno due sulle quali intendono sostenere gli esami, scelte tra quelle maggiormente diffuse;

f) il recapito presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni inerenti l'esame e recapito telefonico.

2. La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nei modi di legge.

3. In caso di superamento dell'esame il richiedente deve produrre la certificazione attinente i requisiti di cui agli artt. 10 e 11.

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Art. 12

Prova di esame.

1. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo consiste:

1ª Prova scritta:

- tecnica turistica, amministrazione ed organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo;

- princìpi di legislazione turistica;

- geografia turistica.

2ª Prova scritta:

- traduzione di una lettera a contenuto commerciale nelle lingue straniere scelte dal candidato.

Prova orale:

- colloquio sulle materie delle prove scritte e su due lingue straniere, compresa quella oggetto della prova scritta.

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Art. 13

Commissione di esame.

1. La Commissione d'esame per l'abilitazione all'esercizio di Direttore Tecnico è così composta:

- il responsabile del Settore Turismo che la presiede;

- un insegnante o esperto di tecnica turistica e di organizzazione delle agenzie di viaggi e turismo;

- un insegnante o esperto di legislazione turistica;

- un rappresentante degli EE.PP.T.;

- un insegnante o esperto in geografia turistica.

2. Della Commissione fanno parte di volta in volta membri aggiunti laureati nelle lingue straniere richieste dai candidati.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario in servizio presso il settore Turismo.

4. La Commissione è nominata con deliberazione della Giunta Regionale.

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Art. 14

Autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle attività delle agenzie di viaggi e turismo.

1. L'apertura delle agenzie di viaggi e turismo e l'esercizio delle attività di cui all'art. 3 della presente legge, sono soggette ad autorizzazione dell'Amministrazione Regionale, da concedersi con Decreto del Presidente della Giunta

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Art. 15

Domanda per il rilascio dell'autorizzazione.

1. Coloro che intendano ottenere l'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di un'agenzia di viaggi e turismo, devono produrre domanda in carta legale alla Regione Molise - Assessorato al Turismo - indicando in essa:

a) le complete generalità e la cittadinanza del titolare o del legale rappresentante nel caso di società;

b) le complete generalità della persona che assume la direzione tecnica dell'agenzia di viaggi e turismo, se persona diversa dal titolare;

c) le attività che congiuntamente o disgiuntamente si intendono esercitare ai sensi del precedente art. 3;

d) la qualità di agenzia principale o filiale;

e) l'ubicazione dei locali in cui si intende esercitare l'attività;

f ) l'organizzazione e le attrezzature previste per la gestione dei servizi;

g) il possesso dei requisiti soggettivi previsti dal T.U. delle leggi di P.S. 18, giugno 1931, n. 773.

2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a) certificato di cittadinanza;

b) copia autenticata dell'atto costitutivo nel caso di società;

c) certificato generale del casellario giudiziale, in data non anteriore a tre mesi, riguardante il titolare o il legale rappresentante della società;

d) attestato di abilitazione della persona che assume la direzione tecnica dell'agenzia.

3. Salvo che si tratti di agenzie che non svolgono attività di vendita diretta al pubblico, la domanda deve essere altresì, corredata dal progetto di sistemazione dei locali, da una relazione tecnico illustrativa e dalle relative planimetrie.

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Art. 16

Denominazione dell'agenzia.

1. Nella domanda di cui al precedente art. 15 devono essere indicati la denominazione prescelta per l'agenzia e l'eventuale marchio.

2. L'Assessorato al Turismo accerta che la denominazione ed il marchio prescelti non siano uguali o simili ad altri adottati da agenzie già operanti nel territorio nazionale o comunque tali da ingenerare confusione.

3. Non può essere adottata denominazione di Comuni o Regioni italiane.

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Art. 17

Istruttoria preliminare per l'apertura dell'agenzia.

1. L'istruttoria preliminare viene effettuata tramite gli Enti Turistici competenti per territorio, che esprimono il relativo parere dopo aver provveduto ad acquisire il nulla osta dell'autorità di Pubblica Sicurezza per quanto attiene l'accertamento del possesso dei requisiti di cui agli artt. 11 e 12 del T.U. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni.

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Art. 18

Decreto di autorizzazione.

1. L'autorizzazione all'apertura dell'agenzia di viaggi e turismo è concessa con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa, e previo accertamento, d'intesa con l'organo turistico periferico, dell'idoneità dei locali in cui si intende esercitare l'attività.

2. Il decreto di autorizzazione deve indicare espressamente le attività per l'esercizio delle quali l'autorizzazione stessa è concessa e le generalità della persona titolare dell'agenzia o del legale rappresentante nel caso di società. Deve indicare inoltre espressamente le generalità della persona alla quale è affidata la responsabilità tecnica dell'agenzia stessa.

3. Trascorsi sei mesi dalla data del decreto del Presidente della Giunta Regionale senza che il titolare abbia iniziato l'attività dell'agenzia, l'autorizzazione decade di diritto.

4. L'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di agenzia di viaggi e turismo si intende tacitamente rinnovata con il pagamento della tassa di concessione regionale.

5. Per il rilascio dell'autorizzazione di agenzia di viaggi e turismo a persone fisiche e giuridiche straniere si applicano le disposizioni previste dall'art. 58 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

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Art. 19

Tassa di concessione regionale.

1. L'autorizzazione di cui all'art. 18 della presente legge è soggetta alla tassa di rilascio nonché alla tassa annuale nella misura prevista dal n. 23 della tariffa annessa al D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230.

2. La tassa per il rinnovo deve essere versata entro il 31 gennaio di ogni anno.

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Art. 20

Attività non soggette ad autorizzazione.

1. L'attività di emissione e vendita di biglietti di trasporto ferroviario, automobilistico, marittimo, fluviale, lacuale, filoferroviario, che non comporti anche l'organizzazione di viaggi, soggiorno, crociere, gite ed escursioni, comprendenti prestazioni e servizi oltre al trasporto, non è soggetta ad autorizzazione.

2. L'attività di emissione e vendita di biglietti di trasporto aereo non è soggetta ad autorizzazione, qualora sia svolta direttamente dalle imprese di trasporto, anche per conto di altre imprese, o dalle imprese aereo portuali.

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Art. 21

Apertura di succursali e filiali.

l. L'apertura nell'ambito regionale di succursali e filiali di agenzie di viaggi e turismo e le domande di trasferimento della sede di agenzia di viaggio e turismo e di succursali e filiali da Comune diverso da quello in cui hanno la sede, sono soggette alle procedure di cui alla presente legge.

2. Le succursali o filiali a gestione non autonoma sono escluse dall'obbligo del pagamento della tassa di concessione regionale.

3. La Regione Molise può autorizzare l'apertura stagionale di succursali o filiali di agenzie autorizzate nelle località di particolare interesse turistico in cui non operino agenzie di viaggi e turismo per un periodo non superiore a tre mesi con deliberazione della Giunta Regionale, senza l'osservanza delle prescrizioni di cui alla presente legge.

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Art. 22

Chiusura temporanea dell'agenzia.

1. Il titolare che intenda procedere alla chiusura temporanea di una sede dell'agenzia deve informare, indicandone i motivi, il periodo e la durata, l'Assessorato Regionale al Turismo e l'Ente turistico periferico di competenza.

2. Il termine di chiusura non può essere superiore a tre mesi nell'anno. È ammessa una sola proroga di non più di tre mesi per comprovate ragioni.

3. I provvedimenti vengono concessi con delibera della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessorato al Turismo.

4. Nel caso che la chiusura avvenga senza l'avviso di cui al primo comma o che l'ufficio non sia riaperto decorso il termine di proroga, la Giunta Regionale, su proposta dell'assessorato al Turismo, delibera la revoca dell'autorizzazione.

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Art. 23

Mutamenti nell'organizzazione dell'agenzia.

1. Qualsiasi mutamento alle condizioni originarie in base alle quali è stata rilasciata l'autorizzazione di cui all'art. 18 della presente legge, deve essere autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore al Turismo. A tal fine, ogni mutamento deve essere tempestivamente comunicato all'Assessorato Regionale al Turismo.

2. L'inosservanza della prescrizione di cui al comma precedente può comportare la sospensione o, nei casi più gravi, la revoca dell'autorizzazione.

3. Qualsiasi variazione che comporti modifiche alla titolarità dell'agenzia è soggetta alla tassa di rilascio nella misura prevista dal D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230.

4. È prevista la sospensione dell'autorizzazione nel caso in cui la sostituzione del titolare o del direttore tecnico non avvenga nel termine di tre mesi.

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Art. 24

Sospensione e revoca dell'autorizzazione.

1. Quando l'attività dell'agenzia o dei suoi titolari sia ritenuta dannosa o contraria agli interessi del turismo, o quando siano modificate le condizioni originarie per il rilascio dell'autorizzazione, o quando si rilevino gravi irregolarità di ordine amministrativo, salvo quanto previsto dalle norme di Pubblica Sicurezza, la Regione Molise, sentito l'Ente turistico competente, può procedere, con deliberazione della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore al Turismo, alla sospensione fino a sei mesi e, in caso di recidiva, alla revoca dell'autorizzazione.

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Art. 25

Registro regionale delle agenzie di viaggi e turismo.

1. Le agenzie di viaggi e turismo e le rispettive succursali e filiali autorizzate ai sensi della presente legge, sono iscritte nell'apposito registro regionale istituito presso l'Assessorato Regionale al Turismo che provvede alla sua tenuta e aggiornamento.

2. Nel registro sono riportati i dati relativi alla denominazione dell'agenzia, il tipo di attività autorizzata, il nome o la ragione sociale del titolare ed il nome dell'eventuale direttore tecnico, nonché tutti i provvedimenti assunti dalla Giunta Regionale ai sensi della presente legge.

3. Il registro regionale consta di un'apposita sezione dove sono iscritte le agenzie di viaggi e turismo straniere autorizzate.

4. L'elenco delle agenzie di viaggi e turismo iscritte al registro regionale è pubblicato ogni anno sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise (3).

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(3) Sul B.U. 1° aprile 2000, n. 7 è stato pubblicato l'elenco delle 38 agenzie iscritte.

 

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Art. 26

Assicurazione.

1. Le agenzie di viaggi e turismo sono tenute a stipulare polizze assicurative di responsabilità civile a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio ed in relazione al costo complessivo dei servizi, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084.

2. Le suddette polizze devono prevedere, per espressa menzione, la garanzia assicurativa per infortuni sopravvenuti durante il periodo di prestazione dell'attività professionale in favore delle guide turistiche interpreti ed accompagnatori turistici abilitati della cui opera le agenzie di viaggi e turismo si avvalgono.

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Art. 27

Associazioni senza scopo di lucro operanti in modo continuativo ed organizzato.

1 Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali sono autorizzate a svolgere, in modo continuativo ed organizzato, le attività di organizzazione e vendita di viaggi e turismo esclusivamente per i propri associati.

2. Per poter svolgere l'attività le Associazioni devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

a) numero di soci non inferiore a 5000;

b) presenza organizzata in almeno tre regioni;

c) costituzioni ed operatività continuativa da almeno un triennio nelle attività sociali statutarie;

d) riconoscimento associativo ai sensi della vigente normativa nazionale concernente il riconoscimento della personalità giuridica;

e) assenza di qualsiasi forma di lucro desumibile anche dai bilanci sociali, nonché di qualsiasi dipendenza da soggetti ed organismi esercenti attività imprenditoriali;

f) organizzazione e funzionamento secondo criteri di democraticità;

g) fruizione dei servizi solo da parte degli associati.

3. Alle attività delle Associazioni si applicano le disposizioni sulla responsabilità e sugli obblighi previsti dal C.C.V. (legge 27 dicembre 1977, n. 1084) nonché del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111.

4. Le Associazioni devono stipulare polizze assicurative a copertura delle responsabilità di cui al comma precedente assunte nei confronti dei propri associati con la prestazione dei servizi.

5. Gli opuscoli informativi concernenti pacchetti turistici e quelli concernenti viaggi, crociere, escursioni e soggiorni, devono essere redatti in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 111 del 1995 e formare oggetto di diffusione esclusivamente in ambito associativo.

6. Le Associazioni nazionali devono trasmettere alla Regione nel cui territorio hanno sede legale, una dichiarazione, agli effetti dell'art. 19 della legge n. 241 del 1990, che attesti il possesso dei requisiti sopra indicati, nonché trasmettere annualmente una relazione concernente il programma di attività di organizzazione e vendita del turismo che intendono svolgere e che indica il numero dei soci.

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Art. 28

Associazioni, enti e sodalizi senza scopo di lucro operanti a livello regionale.

1. Le Associazioni, gli Enti e i sodalizi senza scopo di lucro, aventi finalità ricreative, culturali, religiose e sociali, operanti a livello regionale, possono svolgere le attività di cui all'art. 3 della presente legge.

2. I sodalizi e le Associazioni possono liberamente organizzare ed effettuare, senza scopo di lucro e senza carattere di professionalità, gite occasionali riservate ai propri associati.

3. È esclusa dalla disciplina della presente legge l'organizzazione di viaggi da parte di enti, istituti, od organismi pubblici nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività istituzionali.

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Art. 29

Attività turistiche esercitate dalle imprese di trasporti pubblici.

1. Le imprese che, esercitando l'attività di trasporto terrestre, marittimo, aereo o di altro tipo, assumono direttamente anche l'organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi resi oltre il servizio di trasporto, sono assoggettate alle disposizioni della presente legge.

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Art. 30

Vigilanza e controllo.

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sulle agenzie di viaggi e turismo sono esercitate dall'Ente Turistico periferico competente per territorio.

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Art. 31

Esercizio abusivo delle attività.

1. Chiunque intraprenda o svolga in forma continuativa od occasionale, anche senza scopo di lucro, le attività di cui alla presente legge, senza aver ottenuto le prescritte autorizzazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 3.000.000 a L. 15.000.000, tenuto conto delle attività abusivamente esercitate.

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Art. 32

Sanzioni.

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste specificatamente nei singoli articoli della presente legge, l'esercizio delle attività difformi da quelle per le quali è stata ottenuta l'autorizzazione nonché l'inosservanza di quanto previsto negli altri articoli, comporta la sanzione pecunaria da L. 2.000.000 a L. 5.000.000.

2. L'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni sono effettuate in base alla presente legge e con le modalità e procedure previste dalle norme vigenti in materia.

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Art. 33

Qualificazione professionale del personale.

1. La Regione Molise promuove l'organizzazione di corsi di formazione professionale attinenti le specifiche materie oggetto della presente legge, ai fini della migliore qualificazione tecnica del personale da applicare ai servizi delle Agenzie di viaggi e turismo.

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Art. 34

Escursioni e viaggi lungo percorsi serviti da autolinee in concessione.

1. Per l'organizzazione di viaggi, gite ed escursioni lungo percorsi serviti da autolinee in concessione, le agenzie di viaggi e turismo autorizzate devono osservare le disposizioni vigenti in materia.

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Art. 35

Uso della denominazione.

1. Le denominazioni di «Agenzie di viaggi», di «Agenzie turistiche» e simili, nonché le corrispondenti espressioni in lingue straniere, sono riservate alle aziende che hanno ottenuto l'autorizzazione prevista dalla presente legge.

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Art. 36

Norma finanziaria.

1. Il funzionamento della commissione per l'abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico, di cui all'art. 13 della presente legge grava sul capitolo 53511 del bilancio di previsione della Regione Molise per l'esercizio finanziario 1996.

2. Allo stanziamento dei fondi necessari per gli anni successivi si provvederà con la legge di approvazione del bilancio dei rispettivi esercizi finanziari.

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Art. 37

Norma transitoria.

1. I direttori tecnici di agenzie riconosciuti idonei ai sensi del R.D.L. 23 novembre 1936, n. 2523, non sono tenuti a sostenere l'esame di abilitazione di cui all'art. 10 e seguenti della presente legge per l'assunzione della direzione tecnica dell'Agenzia di viaggi e turismo.

2. I titolari o amministratori di agenzie di Viaggi e turismo operanti nella Regione possono conseguire l'idoneità a direttore tecnico delle agenzie che esercitano le attività di cui all'art 3, previo superamento di esame colloquio vertente nelle materie di cui all'art. 12 della presente legge.

3. A tal fine gli interessati devono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentare domanda alla Regione Molise, Assessorato al Turismo, ai sensi del precedente art. 11 e, in caso di superamento dell'esame devono produrre le relative certificazioni.

4. Le agenzie di viaggi e turismo già operanti ai sensi del R D.L. 23 novembre 1936, n. 2523, devono, entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, richiedere l'iscrizione all'Albo regionale di cui al precedente art. 25 e comunicare all'Assessorato Regionale al Turismo, per le relative autorizzazioni da concedersi con deliberazione della Giunta stessa, le attività tra quelle indicate all'art. 3 della presente legge che esse intendono svolgere.

5. Per il rilascio dell'autorizzazione sostitutiva di altra precedentemente concessa, il titolare della stessa è esonerato dall'obbligo del pagamento di una nuova tassa di rilascio.

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TURISMO E ATTIVITA' ALBERGHIERA
Disposizioni di carattere generale

Art. 38

1 La presente legge è dichiarata ungente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

2. È fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

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