Friuli-Venezia Giulia - L.R. 16/01/2002, n. 2
L.R. 16 gennaio 2002, n. 2 (1).
Disciplina organica del turismo.
------------------------
(1) Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 18 gennaio 2002, n. 3, supplemento straordinario n. 1. La data del presente provvedimento è stata così corretta con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 20 febbraio 2002, n. 8.
TITOLO I
Princìpi generali
Capo I - Princìpi generali
Art. 1
Finalità.
1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia disciplina l'organizzazione turistica regionale, perseguendo il fine di una più efficace promozione turistica mediante la razionalizzazione dell'attività amministrativa e l'ottimizzazione delle risorse, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, n. 10, della L.Cost. 31 gennaio 1963, n. 1, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale di recepimento in materia di turismo, nonché ai princìpi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni.
2. La Regione esercita funzioni di indirizzo e programmazione del settore turistico, provvede al coordinamento tra gli enti operanti nel settore turistico, svolge l'attività di vigilanza e controllo sulle Agenzie di informazione e accoglienza turistica e sostiene lo sviluppo del turismo mediante l'erogazione di incentivi.
3. La presente legge è la legge regionale organica del turismo e come tale non può essere abrogata, derogata, sospesa o comunque modificata da altre norme di legge regionale, se non in modo esplicito, mediante l'indicazione precisa delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.
------------------------
Art. 2
Carta dei diritti del turista.
1. L'Amministrazione regionale redige la Carta dei diritti del turista, in almeno quattro lingue, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali del settore turistico regionale, nonché l'Associazione fra le Pro-loco del Friuli-Venezia Giulia e le associazioni di tutela dei consumatori operanti sul territorio regionale.
2. La Carta dei diritti del turista contiene informazioni sui diritti e la tutela del turista, sulle norme vigenti in materia di rispetto e tutela di luoghi e beni di interesse turistico, sulla tutela dei beni ambientali e culturali, sugli usi e le consuetudini locali.
3. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura costituiscono commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e utenti inerenti la fornitura di servizi turistici.
4. L'Amministrazione regionale cura la pubblicazione della Carta dei diritti del turista al fine di assicurarne la massima diffusione anche attraverso i soggetti operanti nel settore turistico sul territorio regionale.
------------------------
Art. 3
Tutela del turista.
1. L'Amministrazione regionale concorre a sviluppare azioni di tutela del turista durante la permanenza nel territorio regionale, con l'apporto di interventi e iniziative a difesa del soggiorno sicuro e per tutti i casi di abusi, inadempienze ed emergenze, avuto particolare riguardo alle categorie di turisti svantaggiati, anziani e minori.
2. Con Regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1.
------------------------
Art. 4
Miglioramento dei servizi sanitari e di prevenzione e sicurezza.
1. La Regione concorre a promuovere il miglioramento dei servizi sanitari e di prevenzione e sicurezza nelle località con afflusso turistico rilevante, quale indispensabile supporto all'offerta turistica.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale assicura il pieno coordinamento per i servizi di competenza regionale mediante intesa con i Comuni competenti per territorio.
3. Per realizzare condizioni di generale miglioramento dei servizi possono essere assicurate forme di supporto alle attività delle forze dell'ordine, su richiesta dei competenti organi dello Stato.
------------------------
TITOLO II
Ordinamento del settore turistico
Capo I - Soggetti operanti nel settore turistico
Art. 5
Enti, Associazioni e Consorzi.
1. Le competenze in materia di turismo sono esercitate da:
a) Regione;
b) Agenzie di informazione e accoglienza turistica;
c) Comuni e Province;
d) Associazioni Pro-loco;
e) Consorzi turistici per la gestione, promozione e commercializzazione del prodotto turistico.
------------------------
Capo II - Funzioni della regione e attività di promozione turistica
Art. 6
Funzioni della Regione.
1. La Giunta regionale determina gli indirizzi e i programmi relativi al settore turistico, in coerenza con i contenuti della programmazione economica regionale.
2. In conformità con le determinazioni di cui al comma 1, la Giunta regionale:
a) favorisce la promozione turistica, anche mediante sistemi di teleinformazione, teleprenotazione e telepromozione;
b) verifica l'azione dei soggetti incaricati dell'attuazione dei programmi;
c) indirizza le attività degli Enti locali per favorire lo sviluppo del turismo;
d) promuove il coordinamento tra i soggetti operanti nel settore turistico;
e) emana direttive per lo svolgimento delle attività istituzionali delle Agenzie di informazione e accoglienza turistica ed esercita la vigilanza e il controllo sulle medesime;
f) cura i rapporti anche mediante la predisposizione di progetti speciali con l'ENIT, con le altre Regioni italiane, con i Paesi dell'Unione europea e con altri enti e organismi operanti nel settore.
3. La Giunta regionale provvede, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, alla classificazione delle aree del territorio regionale ai fini della determinazione dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative.
------------------------
Art. 7
Promozione turistica.
1. La Regione favorisce la promozione turistica mediante la partecipazione a società per la promozione turistica e a società d'area, anche tramite le Agenzie di informazione e accoglienza turistica.
2. Ai fini della presente legge per "società d'area" si intendono le società a prevalente capitale pubblico costituite, ciascuna in ogni area territoriale regionale con offerta turistica omogenea, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.
3. La Regione può concedere finanziamenti a favore dei Comuni e delle Province per la partecipazione dei medesimi a società d'area costituite per lo svolgimento di attività di promozione turistica e per la gestione di attività economiche turistiche di interesse regionale in àmbito locale, nonché alle stesse società d'area per il funzionamento (2).
4. In attesa della costituzione delle società d'area di cui al comma 2, la Regione può concedere finanziamenti a favore dei Comuni e delle Province per la partecipazione dei medesimi a Consorzi turistici costituiti per le finalità di cui all'articolo 36, individuati con deliberazione della Giunta regionale, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 1, lettera c), purché comprendano almeno due Enti locali territoriali. La Regione può altresì partecipare direttamente o attraverso le Agenzie di informazione e accoglienza turistica ai Consorzi turistici di cui al presente comma (3).
------------------------
(2) Con regolamento approvato con D.P.Reg. 15 ottobre 2002, n. 0310/Pres. sono stati dettati i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi qui previsti.
(3) Con regolamento approvato con D.P.Reg. 15 ottobre 2002, n. 0310/Pres. sono stati dettati i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi qui previsti.
Art. 8
Conferenza regionale del turismo.
1. L'Assessore regionale al turismo convoca annualmente la Conferenza regionale del turismo alla quale partecipano i Sindaci, i Presidenti delle Province, i Direttori delle Agenzie di informazione e accoglienza turistica, i Presidenti dei Consorzi turistici per la gestione, promozione e commercializzazione del prodotto turistico, rappresentanti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle Pro-loco, degli operatori turistici e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, nonché soggetti operanti nel settore turistico.
2. La Conferenza regionale del turismo ha lo scopo di acquisire la valutazione di tutti i soggetti interessati sull'organizzazione e il funzionamento del settore turistico regionale, unitamente alle proposte di sviluppo del settore medesimo.
------------------------
Capo III - Agenzie di informazione e accoglienza turistica
Art. 9
Agenzie di informazione e accoglienza turistica.
1. Le Agenzie di informazione e accoglienza turistica (A.I.A.T.) sono enti funzionali della Regione, aventi personalità giuridica, autonomia gestionale, patrimoniale e contabile, sottoposti al controllo e alla vigilanza della Regione; sono istituite con deliberazione della Giunta regionale che ne determina gli àmbiti territoriali di competenza.
2. Le Aziende di promozione turistica istituite con la legge regionale n. 10/1991 e successive modifiche e integrazioni, sono trasformate in A.I.A.T. a partire dalla data del provvedimento che ne ridetermina gli àmbiti territoriali di competenza (4).
------------------------
(4) Articolo così sostituito dall'art. 9, comma 1, L.R. 15 maggio 2002, n. 13. Il testo originario era così formulato: «Art. 9. Agenzie di informazione e accoglienza turistica. 1. Le Aziende di promozione turistica assumono la denominazione di Agenzie di informazione e accoglienza turistica (A.I.A.T.); sono enti funzionali della Regione, aventi personalità giuridica, autonomia gestionale, patrimoniale e contabile, sottoposti al controllo e alla vigilanza della Regione.».
Art. 10
Competenze.
1. Le A.I.A.T., in concorso con gli Enti locali interessati e con i soggetti individuati dalla presente legge, realizzano gli obiettivi definiti dalla Regione nel settore turistico nell'àmbito territoriale di competenza, svolgendo le attività ad esse attribuite nell'àmbito dei programmi adottati dalla Giunta regionale.
2. Le A.I.A.T. svolgono le seguenti attività:
a) informazione e assistenza turistica, anche attraverso l'istituzione degli Uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT);
b) raccolta ed elaborazione di dati statistici concernenti il movimento turistico nel proprio àmbito territoriale;
c) tutte le attività ad esse espressamente attribuite dalla Giunta regionale.
3. [Gli àmbiti territoriali di competenza delle A.I.A.T. sono determinati dalla Giunta regionale] (5).
------------------------
(5) Comma abrogato dall'art. 9, comma 2, L.R. 15 maggio 2002, n. 13.
Art. 11
Organi.
1. Sono organi delle A.I.A.T.:
a) il Direttore;
b) il Collegio dei revisori contabili.
------------------------
Art. 12
Il Direttore.
1. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'A.I.A.T. ed è responsabile della gestione della medesima, della realizzazione dei compiti istituzionali, nonché del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale. Trasmette alla Regione gli atti soggetti a controllo, fornendo la collaborazione necessaria all'esercizio del potere di vigilanza.
2. Il Direttore svolge le seguenti funzioni:
a) adotta il piano preventivo delle risorse e degli obiettivi, il bilancio annuale e pluriennale di previsione, il rendiconto generale e redige la relazione sulla gestione;
b) cura la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'A.I.A.T., anche mediante l'adozione di atti di organizzazione e di spesa;
c) ha la rappresentanza in giudizio dell'A.I.A.T. con facoltà di conciliare e transigere;
d) dispone la partecipazione ai Consorzi turistici di cui all'articolo 7, comma 4, e a società di capitale;
e) stipula i contratti e provvede alle spese;
f) dirige il personale e organizza i servizi assicurandone la funzionalità;
f-bis) può nominare, tra i dipendenti di ruolo assegnati all'AIAT un proprio sostituto, che provvede in caso di assenza o impedimento ad adottare gli atti di ordinaria amministrazione dell'Agenzia, senza corresponsione di alcuna indennità aggiuntiva (6).
3. All'articolo 52 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, dopo il comma 3-ter, è aggiunto il seguente:
"3-quater. Il Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario approva i contratti stipulati dai Direttori delle Agenzie di informazione e accoglienza turistica.".
------------------------
(6) Lettera aggiunta dall'art. 50, L.R. 5 dicembre 2003, n. 18.
Art. 13
Incarico.
1. Il Direttore dell'A.I.A.T. è nominato dalla Giunta regionale ed è scelto tra:
a) dirigenti pubblici o privati, in possesso di diploma di laurea, che abbiano svolto attività dirigenziale per almeno quattro anni in enti , associazioni o aziende pubbliche o private;
b) persone di particolare e comprovata qualificazione professionale nel settore turistico, che abbiano svolto funzioni direttive per almeno quattro anni in enti, associazioni o aziende pubbliche o private operanti nel settore turistico.
2. Il trattamento economico del Direttore è determinato dalla Giunta regionale con riferimento al trattamento spettante ai Direttori di Servizio autonomo presso la Regione.
3. Qualora l'incarico di Direttore sia attribuito ad un dipendente della Regione o di altra Amministrazione locale del Friuli-Venezia Giulia questi, per la durata dell'incarico, è collocato in aspettativa senza assegni. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio.
------------------------
Art. 14
Consulta degli Enti locali.
1. È istituita la Consulta degli Enti locali facenti parte degli àmbiti territoriali delle singole A.I.A.T.
2. La Consulta è formata da cinque componenti nominati dall'Assemblea dei Sindaci dei Comuni interessati e scelti tra gli stessi ovvero tra Amministratori comunali del medesimo àmbito territoriale.
3. L'Assemblea di cui al comma 2 è convocata dal Sindaco del Comune demograficamente più rappresentativo.
4. Le funzioni di segreteria vengono svolte da un funzionario del Comune di cui al comma 3.
5. La Consulta è convocata con cadenza semestrale dal Direttore dell'A.I.A.T. e, in ogni caso, per l'espressione del proprio parere in relazione a quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, lettera a).
------------------------
Art. 15
Il Collegio dei revisori contabili.
1. Il Collegio dei revisori contabili di ciascuna A.I.A.T. è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili, nominati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente.
2. Il Collegio dei revisori contabili esercita funzioni di controllo generale e in particolare svolge i seguenti compiti:
a) esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria;
b) verifica almeno ogni trimestre la situazione di cassa, nonché l'andamento finanziario e patrimoniale;
c) esprime parere sul piano preventivo delle risorse e degli obiettivi e sul bilancio annuale e pluriennale di previsione;
d) vigila sulla regolarità amministrativa e in particolare controlla la regolarità dei contratti e delle convenzioni.
3. Il Presidente del Collegio dei revisori contabili comunica i risultati delle verifiche di cassa e dell'attività di vigilanza alla Giunta regionale, tramite l'Assessore regionale competente.
4. I componenti del Collegio dei revisori contabili restano in carica per cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina. In caso di cessazione anticipata dall'incarico di un revisore effettivo, è disposto il subentro di un revisore supplente con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente.
5. Il Collegio dei revisori contabili si riunisce almeno ogni tre mesi. La mancata partecipazione a due riunioni consecutive, senza giustificato motivo, comporta la decadenza dall'incarico. La decadenza viene rilevata dal Collegio medesimo, il quale promuove la sostituzione dei componenti decaduti.
6. Il Presidente del Collegio dei revisori contabili ha l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione, di riferirne immediatamente alla Giunta regionale, tramite l'Assessore regionale competente.
------------------------
Art. 16
Compensi.
1. Al Presidente e ai restanti membri effettivi del Collegio dei revisori contabili compete un'indennità annuale lorda di carica stabilita con deliberazione della Giunta regionale (7).
------------------------
(7) Articolo così sostituito dall'art. 51, L.R. 5 dicembre 2003, n. 18. Il testo originario era così formulato: «Art. 16. Compensi. 1. Al Presidente del Collegio dei revisori contabili e ai restanti membri del Collegio compete un'indennità mensile di carica. Gli importi delle indennità di carica e dei gettoni di presenza sono determinati con decreto del Presidente della Regione.».
Art. 17
Fonti di finanziamento.
1. Le A.I.A.T. provvedono al raggiungimento dei propri obiettivi mediante:
a) i finanziamenti dello Stato, della Regione e degli Enti locali;
b) i proventi derivanti dalla gestione di proprie attività e del proprio patrimonio;
c) i proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio;
d) le eventuali altre entrate derivanti da lasciti, legati e donazioni, nonché contributi e sovvenzioni da parte di privati;
e) i finanziamenti dell'Unione europea.
------------------------
Art. 18
Finanziamento dell'attività istituzionale.
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, a decorrere dall'insediamento degli organi delle A.I.A.T., a concedere finanziamenti annui per il perseguimento dei fini istituzionali e per le spese di funzionamento delle A.I.A.T. medesime.
2. La ripartizione delle somme stanziate annualmente con la legge finanziaria della Regione viene disposta a cura della Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, tenendo conto dei bilanci di previsione delle A.I.A.T.
------------------------
Art. 19
Poli turistici di interesse regionale.
1. La Giunta regionale, sentita la seconda Commissione consiliare permanente, individua e definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Poli turistici di interesse regionale. Detti Poli possono avere anche natura interregionale e interstatale.
2. In occasione della convocazione della Conferenza regionale del turismo, la Giunta regionale effettua la ricognizione del settore, verificando se sussistano i presupposti per l'individuazione di nuovi Poli turistici di interesse regionale ed eventualmente procede alla loro definizione.
3. In armonia con il Piano annuale e triennale di sviluppo, l'Amministrazione regionale trasferisce finanziamenti alle forme organizzative che i Poli turistici di interesse regionale intendono darsi così come previsti dalla presente legge, per tutte le finalità connesse allo sviluppo turistico dell'area interessata.
4. La Giunta regionale, con proprio Regolamento, determina i criteri di trasferimento dei finanziamenti di cui al comma 3. Detti criteri dovranno comunque, tra le altre cose, tenere presente l'incremento delle presenze turistiche rispetto all'anno precedente e la concorrenza del Polo turistico alla formazione del PIL regionale.
------------------------
Art. 20
Disposizioni contabili.
1. Le A.I.A.T. applicano il Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità degli enti e organismi funzionali della Regione, secondo il proprio ordinamento.
------------------------
Art. 21
Vigilanza e controllo.
1. Le A.I.A.T. sono sottoposte al controllo e alla vigilanza della Giunta regionale, tramite la Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, al fine dell'accertamento del pieno raggiungimento delle finalità istituzionali.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Giunta regionale approva i seguenti atti:
a) il bilancio di previsione annuale e pluriennale, corredato di tutti gli allegati previsti dal Regolamento di cui all'articolo 20, le variazioni relative al bilancio di previsione, il rendiconto generale;
b) la partecipazione a società;
c) gli atti di disposizione di beni immobili.
3. Gli atti di cui al comma 2 sono trasmessi, entro quindici giorni dalla data della loro adozione, alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario. Contestualmente, gli atti di cui al comma 2, lettere a) e b), sono trasmessi alla Ragioneria generale e gli atti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono trasmessi alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio per i pareri di competenza. La Ragioneria generale e la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio inviano i rispettivi pareri alla struttura regionale competente in materia entro quindici giorni dalla ricezione degli atti.
4. Decorsi quindici giorni dalla data della ricezione degli atti, la struttura regionale competente invia i medesimi alla Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale, corredati della relativa proposta motivata e dei pareri acquisiti ai sensi del comma 3, per l'esame da parte della Giunta regionale entro i successivi venticinque giorni. Qualora la Giunta regionale non deliberi entro il suddetto termine, gli atti diventano esecutivi.
5. La struttura regionale competente in materia può richiedere alle A.I.A.T., entro quindici giorni dal ricevimento degli atti di cui al comma 2, elementi istruttori integrativi. La richiesta interrompe il termine sino al ricevimento degli elementi richiesti. Da tale data decorre un nuovo termine di quindici giorni per l'invio degli atti corredati della relativa proposta motivata e dei pareri acquisiti.
6. In caso di mancata approvazione, le A.I.A.T. si adeguano alle indicazioni della Giunta regionale entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della relativa deliberazione giuntale.
7. La Giunta regionale può richiedere in qualsiasi momento l'invio di qualunque atto adottato dalle A.I.A.T. e disporre ispezioni e controlli.
8. In caso di inottemperanza alla disposizione di cui al comma 5, ovvero di inosservanza dei termini previsti da norme di legge per l'assunzione di atti obbligatori, la Giunta regionale, previa diffida con fissazione di un termine per adempiere, provvede alla nomina di un Commissario ad acta.
9. La Giunta regionale, per accertate gravi violazioni di legge, per persistenti inadempienze ad atti dovuti, per gravi irregolarità nella gestione, ovvero per impossibilità di funzionamento, delibera la revoca del Direttore e provvede alla nomina di un Commissario per la provvisoria gestione delle A.I.A.T., il quale si sostituisce con pienezza di poteri al Direttore per il tempo strettamente necessario alla sua sostituzione e comunque per un periodo di tempo non superiore a sei mesi.
------------------------
Art. 22
Stato giuridico e trattamento economico del personale.
1. Il personale delle A.I.A.T. fa parte del ruolo unico regionale.
------------------------
Art. 23
Norma transitoria.
1. Gli organi in carica delle Aziende di promozione turistica sono sostituiti, all'entrata in vigore della presente legge, da Commissari nominati con deliberazione della Giunta regionale.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono nominati i Direttori e i Collegi dei revisori contabili delle A.I.A.T., l'insediamento dei quali avviene non oltre il ventesimo giorno successivo alla data di nomina.
------------------------
Art. 24
Uffici di informazione e accoglienza turistica.
1. Le A.I.A.T. possono istituire IAT, anche ad apertura stagionale, in località che presentino strutture ricettive significative e attrattive di particolare interesse turistico, previo nullaosta della Giunta regionale.
2. Al fine di consentire la continuità operativa degli uffici di informazione e accoglienza turistica esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il nullaosta di cui al comma 1 si intende automaticamente rilasciato.
3. Gli IAT assicurano i seguenti servizi, anche avvalendosi del personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli-Venezia Giulia, istituito ai sensi dell'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, e, mediante apposite convenzioni, di personale di associazioni Pro-loco:
a) informazione sulle opportunità turistiche e sulle disponibilità ricettive della località;
b) distribuzione di materiale informativo;
c) assistenza al turista;
d) gestione di uno sportello per la tutela del turista (8).
4. Le A.I.A.T. sovrintendono al funzionamento degli IAT e ne coordinano l'attività.
------------------------
(8) Comma così sostituito dall'art. 52, L.R. 5 dicembre 2003, n. 18. Il testo originario era così formulato: «3. Gli IAT assicurano i seguenti servizi, anche avvalendosi del personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli-Venezia Giulia, istituito ai sensi dell'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, e mediante apposite convenzioni, senza oneri aggiuntivi per le A.I.A.T., di personale di associazioni Pro-loco:
a) informazione sulle opportunità turistiche e sulle disponibilità ricettive della località;
b) distribuzione di materiale informativo;
c) assistenza al turista;
d) gestione di uno sportello per la tutela del turista.».
Capo IV - Comuni e province
Art. 25
Competenze.
1. I Comuni esercitano le competenze ad essi espressamente attribuite in materia di strutture ricettive turistiche e di agenzie di viaggio e turismo. In particolare:
a) svolgono attività di vigilanza e controllo nelle materie disciplinate dal Titolo IV;
b) svolgono attività di vigilanza e controllo sulle agenzie di viaggio e turismo in collaborazione con gli uffici regionali competenti al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
c) svolgono tutte le funzioni amministrative in materia di rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive turistiche e alla loro classificazione;
d) provvedono alla raccolta dei dati statistici relativi ai flussi turistici ai fini e con le modalità di cui all'articolo 94;
e) provvedono alla gestione di aree attrezzate a supporto del turismo itinerante ai fini e con le modalità di cui all'articolo 107.
2. I Comuni e le Province esercitano inoltre:
a) attività di promozione turistica delle località situate nel territorio di competenza;
b) attività di promozione e di gestione di attività economiche turistiche di interesse regionale in àmbito locale, mediante la partecipazione alle società d'area di cui all'articolo 7;
c) promozione e commercializzazione dell'offerta turistica regionale e locale mediante la partecipazione ai Consorzi turistici di cui all'articolo 36;
d) attività di tutela, di informazione e di accoglienza del turista mediante l'istituzione di IAT nel territorio di competenza e in coordinamento con l'attività delle A.I.A.T.
3. Le Province esprimono il proprio parere sui regolamenti di riparto dei contributi regionali nel comparto del turismo. Le assegnazioni definitive dei contributi vengono effettuate su base provinciale, d'intesa con le Province stesse.
------------------------
Capo V - Associazioni pro-loco
Art. 26
Definizione.
1. Le associazioni Pro-loco e loro consorzi, costituiti al fine dello svolgimento coordinato delle attività di promozione turistica, sono soggetti di diritto privato costituiti su base volontaria, aventi il compito di valorizzare le peculiarità storiche, artistiche, culturali, naturalistiche e sociali del territorio in cui operano.
------------------------
Art. 27
Associazione fra le Pro-loco del Friuli-Venezia Giulia.
1. L'Associazione fra le Pro-loco del Friuli-Venezia Giulia rappresenta le associazioni Pro-loco nei rapporti con la Regione.
2. Al fine di consentire la partecipazione delle associazioni Pro-loco alla programmazione e alla gestione delle attività di promozione turistica del territorio regionale, è assicurata la presenza di un rappresentante designato dall'Associazione fra le Pro-loco del Friuli-Venezia Giulia nei gruppi di lavoro, consulte o consigli di emanazione regionale, aventi il compito di elaborare programmi o esprimere pareri in merito alla programmazione turistica.
------------------------
Art. 28
Albo regionale delle associazioni Pro-loco.
1. È istituito presso la Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, l'albo regionale delle associazioni Pro-loco, di seguito denominato albo.
2. Possono essere iscritte all'albo le associazioni Pro-loco aventi i seguenti requisiti:
a) previsione nello statuto del fine di valorizzare le peculiarità storiche, artistiche, culturali, naturalistiche e sociali del territorio in cui operano, in conformità a quanto previsto dall'articolo 26;
b) previsione nello statuto della democraticità e gratuità delle cariche, della trasparenza dei bilanci, della possibilità di accesso a tutti i cittadini del Comune di appartenenza, della devoluzione dei beni al Comune competente per territorio o ad altra associazione con fini di utilità sociale in caso di scioglimento (9);
c) costituzione con atto pubblico.
------------------------
(9) Lettera così modificata dall'art. 23, comma 13, L.R. 30 aprile 2003, n. 12.
Art. 29
Modalità ed effetti dell'iscrizione all'albo.
1. Le associazioni Pro-loco presentano all'Amministrazione regionale, tramite l'Associazione fra le Pro-loco del Friuli-Venezia Giulia, la domanda di iscrizione all'albo, corredata della copia dell'atto costitutivo e dello statuto.
2. L'iscrizione diviene esecutiva qualora entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda non sia emanato un provvedimento di diniego.
3. L'iscrizione all'albo è condizione per l'ottenimento dei contributi previsti dagli articoli 31 e 32.
------------------------
Art. 30
Adempimenti, revisioni, cancellazioni.
1. L'Associazione fra le Pro-loco del Friuli-Venezia Giulia presenta all'Amministrazione regionale, entro il 1° marzo di ogni anno, la relazione delle associazioni Pro-loco iscritte all'albo relativa all'attività svolta nell'anno sociale precedente e le eventuali variazioni degli statuti delle medesime.
2. La revisione dell'albo è effettuata annualmente.
3. La cancellazione dall'albo delle associazioni Pro-loco è disposta qualora vengano meno i requisiti di cui all'articolo 28.
------------------------
Art. 31
Contributi a favore delle associazioni Pro-loco.
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuo all'Associazione fra le Pro-loco del Friuli-Venezia Giulia al fine di promuovere l'attività delle associazioni Pro-loco.
2. Il contributo è ripartito dall'Associazione fra le Pro-loco del Friuli-Venezia Giulia tra le associazioni Pro-loco ad essa aderenti, in funzione di programmi di attività adeguatamente documentati con l'indicazione delle spese previste.
3. L'Associazione fra le Pro-loco del Friuli-Venezia Giulia può destinare una quota non superiore al 15 per cento del contributo a copertura delle proprie spese di funzionamento.
------------------------
Art. 32
Contributi a favore dei consorzi delle associazioni Pro-loco.
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione fra le Pro-loco del Friuli-Venezia Giulia contributi per l'insediamento, il funzionamento e l'attività degli uffici sede dei consorzi delle associazioni Pro-loco (10).
------------------------
(10) Articolo così sostituito dall'art. 53, L.R. 5 dicembre 2003, n. 18. Il testo originario era così formulato: «Art. 32. Contributi a favore dei consorzi delle associazioni Pro-loco. 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione fra le Pro-loco del Friuli-Venezia Giulia contributi per l'insediamento e il funzionamento degli uffici sede dei consorzi delle associazioni Pro-loco.».
Art. 33
Concessione ed erogazione dei contributi.
1. L'Associazione fra le Pro-loco del Friuli-Venezia Giulia, entro il 1° marzo di ogni anno, presenta domanda di concessione dei contributi di cui agli articoli 31 e 32, corredata del programma preventivo di attività. La concessione dei contributi è subordinata all'approvazione da parte della Giunta regionale del programma, entro trenta giorni dalla data di presentazione del medesimo. Decorso tale termine il programma si intende approvato.
2. Il contributo è concesso in via anticipata nella misura del 90 per cento. Il saldo è corrisposto previa rendicontazione secondo le modalità di cui all'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.
------------------------
Art. 34
Disposizione transitoria.
1. Le associazioni Pro-loco iscritte all'albo regionale delle associazioni Pro-loco di cui alla legge regionale 11 agosto 1980, n. 34, e successive modificazioni e integrazioni, sono iscritte d'ufficio all'albo. Le stesse devono, entro l'1 gennaio 2003, conseguire i requisiti di cui all'articolo 28 (11).
------------------------
(11) Comma così modificato dall'art. 9, comma 3, L.R. 15 maggio 2002, n .13, il quale ha soppresso talune parole nel primo periodo ed ha aggiunto, al loro posto, il secondo periodo.
Art. 35
Concessione di spazi gratuiti e assistenza tecnica alle manifestazioni aventi rilevanza turistica.
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in uso gratuito all'Associazione fra le Pro-loco del Friuli-Venezia Giulia adeguati spazi nel compendio monumentale di Villa Manin in Passariano, per lo svolgimento dei propri compiti statutari e in considerazione della funzione di pubblico interesse svolta dalla medesima. Gli spazi sono concessi mediante convenzione, con la quale sono stabiliti il numero, l'ampiezza, la dislocazione e l'utilizzo dei medesimi.
------------------------
Capo VI - Consorzi turistici
Art. 36
Consorzi turistici per la gestione, promozione e commercializzazione del prodotto turistico.
1. I Consorzi turistici per la gestione, promozione e commercializzazione del prodotto turistico, di seguito denominati Consorzi turistici, svolgono attività di gestione, promozione e di commercializzazione dell'offerta turistica regionale e locale, attraverso l'elaborazione di piani e progetti di promozione e commercializzazione, nonché attraverso la creazione e l'eventuale gestione di strutture aventi finalità turistiche e di sistemi informativi e informatici a sostegno delle attività turistiche.
2. I Consorzi turistici sono costituiti da soggetti privati operanti nel settore del turismo, del commercio e dei servizi, con l'eventuale partecipazione di enti pubblici.
3. L'Amministrazione regionale e le A.I.A.T. sono autorizzate a stipulare convenzioni con i Consorzi turistici al fine di realizzare i piani e i progetti di cui al comma 1.
4. Possono assumere le funzioni di Consorzi, di cui al presente articolo, anche i Consorzi previsti dalla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3, purché rientrino nel disposto di cui all'articolo 7, comma 4.
------------------------
Art. 37
Finanziamenti.
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti ai Consorzi turistici per le finalità di cui all'articolo 36, qualora:
a) l'atto costitutivo del Consorzio turistico preveda l'assenza del fine di lucro;
b) sia assicurata all'interno del Consorzio turistico la prevalenza numerica di imprese operanti nel settore del turismo;
c) sia assicurata una capacità ricettiva complessiva di almeno:
1) cinquecento posti qualora si tratti di Consorzi turistici operanti negli àmbiti turistici del versante montano;
2) tremila posti qualora si tratti di Consorzi turistici operanti negli àmbiti turistici del versante marino;
3) ottocento posti qualora si tratti di Consorzi turistici operanti negli àmbiti turistici intermedi.
------------------------
TITOLO III
Attività di viaggio e turismo
Capo I - Agenzie di viaggio e turismo
Art. 38
Definizione.
1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione, presentazione e vendita diretta o indiretta, a forfait o a provvigione, di elementi isolati o coordinati di viaggi e soggiorni, nonché attività di intermediazione nei predetti servizi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti.
------------------------
Art. 39
Attività.
1. Le agenzie di viaggio e turismo esercitano le seguenti attività:
a) l'organizzazione di soggiorni, viaggi e crociere con vendita diretta al pubblico;
b) la vendita di soggiorni, viaggi e crociere organizzati da altre agenzie di viaggio e turismo;
c) l'organizzazione e la vendita di soggiorni ad altre agenzie di viaggio;
d) tutte le attività connesse con quelle di cui alle lettere a), b) e c).
2. Qualora le attività di cui al comma 1, lettera d), implichino l'esercizio delle professioni turistiche disciplinate dal Titolo VIII, devono essere svolte dalle corrispondenti figure professionali autorizzate.
------------------------
Art. 40
Autorizzazione.
1. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo, anche stagionale, è subordinato al rilascio dell'autorizzazione regionale secondo le modalità stabilite con regolamento regionale (12).
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione è accertato:
a) il possesso dei requisiti di onorabilità e capacità finanziaria e dei requisiti professionali previsti rispettivamente agli articoli 44 e 45;
b) il possesso dei requisiti strutturali dei locali di cui alla legge regionale 23 agosto 1985, n. 44, e successive modificazioni e integrazioni;
c) che la denominazione prescelta per l'agenzia di viaggio e turismo non sia uguale o tale da confondersi con quella di agenzie di viaggio e turismo già operanti sul territorio nazionale e che non sia uguale a quella di Regioni o Comuni italiani;
d) l'indipendenza dei locali sede dell'agenzia di viaggio e turismo da altre attività commerciali;
e) l'apposizione all'esterno del locale di un'insegna visibile che specifichi la denominazione dell'agenzia.
3. L'apertura e l'esercizio a carattere stagionale di agenzie di viaggio e turismo o di filiali può essere autorizzata per un periodo non inferiore a quattro mesi nel corso dell'anno solare. Le date definitive di apertura e di chiusura sono comunicate alle Amministrazioni regionale e comunale entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
4. L'autorizzazione a persone fisiche o giuridiche straniere, non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, è rilasciata con le modalità previste dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni e integrazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
5. Il trasferimento della titolarità dell'agenzia di viaggio e turismo è subordinato all'aggiornamento della precedente autorizzazione.
6. Il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di nuove agenzie di viaggio e turismo è comunicato ai competenti organi statali.
------------------------
(12) Vedi, al riguardo, il regolamento approvato con D.P.Reg. 7 maggio 2002, n. 0127/Pres.
Art. 41
Filiali.
1. L'apertura e l'esercizio di filiali di un'agenzia di viaggio e turismo non sono soggetti ad autorizzazione, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 40, comma 2, lettera b).
------------------------
Art. 42
Chiusura temporanea.
1. Alle agenzie di viaggio e turismo è consentito un periodo di chiusura non superiore a quaranta giorni nell'arco di un anno solare, previa comunicazione al Comune da effettuarsi almeno sette giorni prima della programmata chiusura.
2. In caso di gravi e comprovati motivi, è consentita la chiusura dell'agenzia di viaggio e turismo per un periodo superiore a quaranta giorni, su domanda e previa autorizzazione del Comune; qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, questa si intende accolta; la chiusura non può essere comunque autorizzata per periodi superiori a sei mesi.
3. Decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2 è obbligatoria la riapertura dell'agenzia di viaggio e turismo.
------------------------
Art. 43
Elenco delle agenzie di viaggio e turismo.
1. L'elenco delle agenzie di viaggio e turismo è pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione.
------------------------
Art. 44
Requisiti di onorabilità e capacità finanziaria.
1. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo, qualora si tratti di impresa individuale, il legale rappresentante, qualora si tratti di società, e, in ogni caso, il Direttore tecnico devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e assenza di fallimento previsti dal decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, e successive modificazioni e integrazioni.
------------------------
Art. 45
Requisiti professionali.
1. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo deve possedere i seguenti requisiti professionali:
a) conoscenza di amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio;
b) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistiche;
c) conoscenza di almeno due lingue straniere.
2. Qualora il titolare non presti con carattere di continuità ed esclusività la propria attività nell'agenzia di viaggio e turismo, o non possieda i requisiti professionali di cui al comma 1, tali requisiti devono essere posseduti da un dipendente dell'agenzia, che assume la qualifica di Direttore tecnico.
3. I Direttori tecnici hanno l'obbligo di prestare la loro opera a favore dell'agenzia di viaggio e turismo con continuità ed esclusività.
------------------------
Art. 46
Accertamento dei requisiti.
1. Il possesso dei requisiti professionali è dimostrato dalla certificazione dell'effettivo esercizio in Italia o all'estero delle attività comprese nell'articolo 39, secondo le modalità di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 392/1991 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Coloro che non sono in grado di dimostrare il possesso dei requisiti professionali previsti dal comma 1 devono superare un esame di idoneità scritto e orale disciplinato con regolamento regionale (13).
3. Ai fini dell'ammissione all'esame di cui al comma 2 è richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.
4. L'Amministrazione regionale promuove, anche in collaborazione con i Centri di assistenza tecnica alle imprese di cui alla legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, l'organizzazione di corsi di formazione professionale per l'esercizio dell'attività di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.
------------------------
(13) Vedi, al riguardo, il regolamento approvato con D.P.Reg. 7 maggio 2002, n. 0127/Pres.
Art. 47
Albo regionale dei Direttori tecnici.
1. Presso la Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario è istituito l'albo regionale dei Direttori tecnici, di seguito denominato albo, cui possono essere iscritti coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 45.
2. Sono iscritti d'ufficio all'albo coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti all'albo di cui alla legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90, e successive modificazioni e integrazioni.
------------------------
Art. 48
Deposito cauzionale.
1. Il soggetto autorizzato deve costituire, entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del rilascio dell'autorizzazione, idonea cauzione a favore della Regione, vincolata per tutto il periodo di esercizio dell'impresa a garanzia dei danni eventualmente arrecati a terzi.
2. L'ammontare della cauzione è stabilito con decreto del Presidente della Regione.
3. La cauzione è destinata al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 55 in caso di inadempimento del debitore, ovvero, qualora manchi la copertura assicurativa di cui all'articolo 49, al risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio; in tali casi l'ammontare della cauzione è reintegrato a pena di decadenza dall'esercizio dell'attività.
4. Lo svincolo della cauzione è disposto dopo il centottantesimo giorno successivo alla comunicazione di cessazione dell'attività.
------------------------
Art. 49
Assicurazione.
1. Per lo svolgimento dell'attività, le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a stipulare entro il termine di cui all'articolo 48, comma 1, una polizza assicurativa a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio e in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla Convenzione relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111.
2. Le agenzie di viaggio e turismo devono inviare annualmente alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del premio. L'accertata mancanza di copertura assicurativa comporta la revoca dell'autorizzazione.
------------------------
Art. 50
Opuscoli informativi.
1. Gli opuscoli informativi concernenti i pacchetti turistici e quelli concernenti viaggi, crociere, escursioni e soggiorni, ove posti a disposizione del consumatore, sono redatti in conformità a quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 111/1995, e qualora riguardino viaggi collettivi o individuali all'estero, in conformità a quanto previsto dall'articolo 16 della legge 3 agosto 1998, n. 269.
------------------------
Art. 51
Redazione dei programmi di viaggio.
1. I programmi di viaggio, anche se non comprendenti prestazioni relative al soggiorno, predisposti in qualsiasi forma dalle agenzie di viaggio e turismo ai fini della loro pubblicazione o diffusione al pubblico, devono contenere tutti gli elementi stabiliti con regolamento regionale (14).
2. I programmi relativi a viaggi collettivi o individuali in Paesi esteri sono redatti in conformità a quanto previsto dall'articolo 16 della legge n. 269/1998.
------------------------
(14) Vedi, al riguardo, il regolamento approvato con D.P.Reg. 7 maggio 2002, n. 0127/Pres.
Capo II - Associazioni e imprese
Art. 52
Associazioni senza scopo di lucro.
1. Ferma restando l'applicazione degli articoli 49, 50 e 51, le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali possono svolgere l'attività di agenzia di viaggio e turismo, alle seguenti condizioni:
a) assenza di qualunque forma di lucro nell'esercizio delle attività;
b) fruizione dei servizi sociali esclusivamente da parte dei propri associati e loro familiari;
c) indicazione nei programmi di viaggio della esclusività della prestazione a favore degli associati.
2. Le associazioni di cui al comma 1 devono inviare alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario copia dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché copia dell'atto da cui risulti il responsabile delle attività turistiche, in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 12 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione e dall'interessato.
3. Le associazioni operanti a livello regionale o locale, senza scopo di lucro, aventi finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, possono svolgere l'attività di agenzia di viaggio e turismo avvalendosi di agenzie di viaggio e turismo autorizzate ai sensi dell'articolo 40; la pubblicità del viaggio è effettuata esclusivamente a favore degli associati e deve in ogni caso consentire l'individuazione dell'agenzia di viaggio e turismo organizzatrice.
4. Le associazioni di cui al comma 3 possono organizzare, in relazione alle proprie finalità statutarie, gite occasionali di durata non superiore ai tre giorni, riservate esclusivamente ai propri associati e appartenenti.
5. Non sono soggetti alle norme di cui alla presente legge i viaggi e soggiorni organizzati da enti pubblici territoriali e da istituti scolastici, nell'àmbito dello svolgimento delle proprie attività istituzionali.
------------------------
Art. 53
Attività turistiche esercitate dalle imprese di pubblici trasporti e uffici di biglietteria.
1. Le imprese che esercitano attività di trasporto di persone, qualora assumano direttamente anche l'organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi ulteriori rispetto al solo trasporto, sono soggette alle disposizioni del presente titolo.
2. Non sono soggetti alla disciplina del presente titolo gli uffici che si occupano esclusivamente della vendita di biglietti delle Ferrovie dello Stato.
------------------------
Capo III - Incentivi e sanzioni
Art. 54
Incoming.
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi alle agenzie di viaggio e turismo per la vendita di pacchetti turistici in Italia e all'estero finalizzati a incrementare l'ingresso e la permanenza di turisti nel territorio regionale attraverso l'offerta di un prodotto turistico qualificato, con particolare riguardo per le località a minore vocazione turistica. Gli incentivi sono concessi secondo la regola del "de minimis" nel limite massimo del 50 per cento della spesa prevista e comunque nel limite di lire 100.000.000 per intervento (15).
2. L'Amministrazione regionale può altresì concedere incentivi all'Aeroporto Friuli-Venezia Giulia S.p.A., per la realizzazione di azioni promozionali dirette a incrementare il numero di voli in arrivo nell'aeroporto regionale. Gli incentivi sono concessi secondo la regola del "de minimis" nel limite massimo del 50 per cento della spesa prevista e comunque nel limite di lire 100.000.000 per intervento.
------------------------
(15) Con D.P.Reg. 23 settembre 2002, n. 0293/Pres. è stato approvato il regolamento concernente le modalità di concessione degli incentivi alle agenzie di viaggio e turismo per la vendita di pacchetti turistici in Italia e all'estero. L'art. 10 del medesimo regolamento prevede, in sede di prima applicazione, che le domande volte ad ottenere i finanziamenti qui previsti, per l'anno 2002 possano essere presentate entro il 31 ottobre. Dispone, altresì, che restino valide le domande già presentate purché rientranti nelle finalità del suddetto regolamento.
Art. 55
Sanzioni amministrative.
01. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro (16).
1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 40 in materia di autorizzazione è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10.000.000 a lire 30.000.000, nonché con la chiusura dell'attività e il divieto di rilascio dell'autorizzazione per i due anni successivi all'accertamento della violazione.
2. La violazione degli obblighi di prestazione continuativa ed esclusiva di cui all'articolo 45, commi 2 e 3, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 3.000.000; in caso di recidiva è disposta la revoca dell'autorizzazione.
3. La violazione delle disposizioni in materia di redazione degli opuscoli di viaggio e di programmi di viaggio, di cui rispettivamente agli articoli 50 e 51, comporta la diffida ad adempiere entro quindici giorni dall'accertamento della violazione; in caso di inadempimento si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 2.500.000.
4. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 42 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 3.000.000 e, in caso di mancata riapertura decorsi i termini previsti, con la revoca dell'autorizzazione.
5. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, comporta la diffida ad adempiere entro quindici giorni dall'accertamento della violazione; in caso di inadempimento si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 500.000.
6. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 52, commi 3 e 4, comporta la diffida ad adempiere entro quindici giorni dall'accertamento della violazione; in caso di inadempimento si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 3.000.000.
7. In caso di recidiva le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi da 1 a 6 sono raddoppiate. Si ha recidiva qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte nel corso dell'anno solare, anche in caso di avvenuto pagamento della sanzione.
8. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate dall'Amministrazione regionale in conformità alla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1.
------------------------
(16) Comma aggiunto dall'art. 54, comma 1, L.R. 5 dicembre 2003, n. 18. Vedi, anche, il comma 2 del medesimo articolo.
TITOLO IV
Strutture ricettive turistiche
Capo I - Disposizioni generali
Art. 56
Autorizzazione.
1. L'autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive turistiche è rilasciata dal Comune.
2. Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive alberghiere di cui all'articolo 64, commi 3, 4, 5 e 6, delle strutture ricettive all'aria aperta e delle case e appartamenti per vacanze, è subordinato alla loro classificazione. Non sono classificabili le strutture prive dei requisiti minimi qualitativi di cui agli allegati A, B e C, facenti parte integrante della presente legge.
------------------------
Art. 57
Classificazione.
1. Le funzioni amministrative relative alla classificazione sono esercitate dai Comuni.
2. La classificazione ha validità per un quinquennio a partire dal 1° gennaio 2003.
3. Le strutture ricettive che hanno ottenuto la relativa classificazione prima della scadenza del termine di cui al comma 2 conservano la classificazione per la frazione residua del quinquennio in corso.
------------------------
Art. 58
Riclassificazione.
1. Entro il mese di giugno dell'ultimo anno di validità della classificazione, il titolare o gestore deve presentare, con le modalità stabilite con regolamento regionale, una scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi forniti, allegando i documenti comprovanti le eventuali modifiche intervenute.
2. Qualora alla scadenza del quinquennio di validità non siano intervenute modifiche, il titolare o gestore deve presentare la scheda di cui al comma 1, allegando la sola dichiarazione di non intervenuta modifica.
3. Le schede di denuncia sono fornite dal Comune competente per territorio, almeno entro il mese di maggio dell'ultimo anno di validità della classificazione.
------------------------
Art. 59
Variazione delle strutture ricettive.
1. I titolari e i gestori delle strutture ricettive sono tenuti a denunciare al Comune, entro trenta giorni dal verificarsi, le variazioni apportate o intervenute alla struttura ricettiva, anche se dette variazioni non comportano una diversa classificazione o autorizzazione.
------------------------
Art. 60
Ricorsi.
1. Avverso il provvedimento di classificazione, può essere presentato ricorso al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario da parte del titolare o del gestore entro trenta giorni dalla data di notificazione, ovvero da terzi comunque interessati, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni e integrazioni.
------------------------
Art. 61
Denominazione e segno distintivo.
1. L'approvazione della denominazione e il controllo sull'esposizione del segno distintivo delle strutture ricettive è di competenza del Comune.
2. Con il termine "denominazione" si intende qualsiasi nome con il quale si contraddistingue l'immobile o gli immobili che costituiscono la struttura ricettiva.
3. La denominazione delle strutture ricettive è approvata in sede di classificazione o successivamente, a domanda, in conformità a quanto stabilito con il Regolamento di cui all'articolo 62.
------------------------
Art. 62
Regolamenti.
1. Con regolamento regionale (17) sono disciplinate:
a) le modalità di rilascio e i requisiti del provvedimento di classificazione e di autorizzazione, le caratteristiche della denominazione, del segno distintivo e della sua pubblicità;
b) le modalità di fissazione e applicazione dei prezzi da parte dei titolari o dei gestori.
------------------------
(17) Vedi, al riguardo, il regolamento approvato con D.P.Reg. 7 maggio 2002, n. 0128/Pres.
Art. 63
Certificazione di qualità.
1. Allo scopo di stimolare la crescita, la riqualificazione e il miglioramento dell'offerta turistica e del patrimonio ricettivo, l'Amministrazione regionale promuove la realizzazione di un sistema di certificazione di qualità, anche in collaborazione con i Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 8/1999.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede alla nomina di una commissione, che entro sei mesi ha il compito di individuare gli obiettivi generali e i criteri per la realizzazione del sistema di certificazione di qualità. La commissione è composta da:
a) l'Assessore regionale al turismo, che la presiede;
b) il Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario o un suo delegato;
c) un rappresentante delle associazioni di categoria degli operatori turistici maggiormente rappresentative a livello regionale, esperto in gestione di impresa ricettiva turistica;
d) un rappresentante delle associazioni di tutela dei consumatori;
e) un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, con qualifica non inferiore a quella di segretario.
------------------------
Capo II - Strutture ricettive alberghiere
Art. 64
Definizione e tipologia.
1. Sono strutture ricettive alberghiere gli esercizi ricettivi aperti al pubblico che forniscono alloggio, servizi generali centralizzati, ed eventualmente vitto e servizi accessori.
2. Le strutture ricettive alberghiere si dividono in alberghi o hotel, motel, villaggi albergo, residenze turistico alberghiere o aparthotel o hotel residence, e alberghi diffusi.
3. Gli alberghi sono dotati di almeno sette camere o unità abitative o suite, ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile; in ogni caso il numero delle unità abitative o delle suite non deve prevalere sul numero delle camere.
4. I motel sono dotati di almeno sette camere o unità abitative ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile, nonché del servizio di autorimessa con box o parcheggio, per tanti posti macchina o imbarcazioni quante sono le camere o le unità abitative, servizio di assistenza ai turisti motorizzati, di rifornimento carburante, di ristorante o tavola calda e di bar.
5. I villaggi albergo sono dotati di almeno sette unità abitative dislocate in più stabili, in un'unica area perimetrata.
6. Le residenze turistico alberghiere sono costituite esclusivamente o in prevalenza da unità abitative.
7. Gli alberghi diffusi sono costituiti da unità abitative dislocate in uno o più stabili separati, integrate fra loro da servizi centralizzati quali ufficio di ricevimento, sala ad uso comune, eventualmente ristorante-bar, allocati in un unico stabile (18).
8. Le suite sono costituite da almeno un vano allestito a salotto e uno a camera da letto e da almeno un bagno.
9. Le unità abitative sono costituite da uno o più locali allestiti a camera da letto e soggiorno, con servizio autonomo di cucina e bagno privato.
9-bis. Nelle camere, nelle suite e nelle unità abitative è consentito aggiungere, in via temporanea e solo su richiesta del cliente, un ulteriore posto letto in deroga ai limiti dimensionali della superficie delle camere stabiliti dalla legislazione regionale vigente in materia, con obbligo di ripristino dei posti letto regolarmente autorizzati alla partenza del cliente (19).
9-ter. La collocazione dei letti provvisoriamente aggiunti su richiesta del cliente è ammessa in deroga alle previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, del D.P.Reg. 7 maggio 2002, n. 128, relativamente alla capacità ricettiva ordinaria dell'esercizio, e quindi del provvedimento di classificazione e dell'autorizzazione all'esercizio della struttura (20).
------------------------
(18) Comma così modificato dall'art. 9, comma 4, L.R. 15 maggio 2002, n. 13.
(19) Comma aggiunto dall'art. 55, L.R. 5 dicembre 2003, n. 18.
(20) Comma aggiunto dall'art. 55, L.R. 5 dicembre 2003, n. 18.
Art. 65
Classificazione.
1. Le strutture ricettive alberghiere di cui all'articolo 64, commi 3, 4, 5 e 6, sono classificate in base ai requisiti minimi qualitativi posseduti e contrassegnate da un numero di stelle rispettivamente da uno a cinque, se trattasi di alberghi, motel, o villaggio albergo, e da due a quattro se trattasi di residenze turistico alberghiere. I requisiti minimi qualitativi ai fini della classificazione sono indicati nell'allegato "A", facente parte integrante della presente legge.
2. Gli alberghi diffusi sono classificati dai Comuni sul cui territorio insistono le strutture o, nel caso in cui la dislocazione interessi più comuni, dal Comune in cui ha sede l'ufficio di ricevimento. I requisiti minimi ai fini della classificazione sono fissati con apposito regolamento comunale. In ogni caso il numero dei posti letto non può essere complessivamente inferiore a ottanta. Le unità abitative devono essere ubicate solo nei comuni amministrativamente confinanti con il Comune in cui ha sede l'ufficio di ricevimento dell'albergo diffuso.
------------------------
Art. 66
Dipendenze.
1. Nelle strutture previste dall'articolo 64, commi 3, 4 e 6, l'attività ricettiva può essere svolta, oltre che nella sede principale ove sono allocati i servizi generali, anche in dipendenze.
2. Le dipendenze possono essere ubicate in immobili diversi purché posti nelle immediate vicinanze di quello ove è posta la sede principale, o anche in una parte separata dallo stesso immobile, quando a esse si accede da un diverso ingresso.
3. Le dipendenze sono classificate in una classe inferiore rispetto a quella della sede principale; possono tuttavia essere classificate nella stessa classe, qualora possiedano i requisiti di quella immediatamente superiore.
------------------------
Capo III - Strutture ricettive all'aria aperta
Art. 67
Definizione e tipologia.
1. Sono strutture ricettive all'aria aperta gli esercizi aperti al pubblico attrezzati per la sosta e il soggiorno di turisti, posti in aree recintate con accesso unico controllabile dal personale di sorveglianza.
2. Le strutture ricettive all'aria aperta si dividono in campeggi e villaggi turistici.
3. I campeggi sono attrezzati per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento, ovvero per l'alloggiamento di turisti in mezzi stabili o mobili messi a disposizione dalla gestione, per una capacità ricettiva non superiore al 30 per cento di quella complessiva; qualora sia superata tale percentuale, la struttura ricettiva viene considerata villaggio turistico.
4. I villaggi turistici sono dotati di allestimenti di piccole dimensioni, per turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.
------------------------
Art. 68
Classificazione.
1. Le strutture ricettive all'aria aperta sono classificate in base ai requisiti minimi qualitativi posseduti e contrassegnate da un numero di stelle, rispettivamente, da uno a quattro se trattasi di campeggi, e da due a quattro se trattasi di villaggi turistici.
2. I requisiti minimi qualitativi ai fini della classificazione sono indicati, per ciascuna tipologia, nell'allegato "B", facente parte integrante della presente legge.
------------------------
Art. 69
Autorizzazione alla somministrazione.
1. Con il provvedimento di autorizzazione all'esercizio di una struttura ricettiva all'aria aperta, può essere autorizzato l'esercizio di vendita di generi alimentari e non alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, limitatamente agli utenti della struttura ricettiva.
------------------------
Art. 70
Campeggi mobili.
1. I campeggi mobili, costituiti da strutture poggiate sul terreno o comunque completamente rimovibili, organizzati per un periodo di tempo non superiore a venti giorni non prorogabili, da enti e associazioni senza scopo di lucro e con finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, sono soggetti ad autorizzazione comunale, previo accertamento dei requisiti igienico-sanitari, dell'osservanza delle norme esistenti a tutela dell'ambiente e di quelle riguardanti la pubblica sicurezza.
------------------------
Capo IV - Strutture ricettive a carattere sociale
Art. 71
Definizione e tipologia.
1. Sono strutture ricettive a carattere sociale gli alberghi o ostelli per la gioventù, le case per ferie, anche organizzate come convitti, pensionati per studenti o case di ospitalità, le foresterie e i centri per soggiorni sociali.
2. Gli alberghi per la gioventù sono strutture attrezzate per ospitare, senza finalità di lucro, giovani turisti in transito, loro accompagnatori e soci dell'Associazione Hostelling International.
3. Le case per ferie sono strutture attrezzate per il soggiorno di persone, gestite da enti pubblici, associazioni, cooperative, consorzi partecipati da enti locali e società di capitale controllate da enti locali o enti religiosi operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, ricreative, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti o loro familiari (21).
4. Le foresterie sono strutture attrezzate presso sedi di enti pubblici, associazioni o aziende o presso impianti di natura turistico sportiva, per ospitare occasionalmente e senza fine di lucro soci, dipendenti o partecipanti alle attività.
5. I centri per soggiorni sociali sono strutture gestite da enti o associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale o locale per finalità ricreative, culturali e sociali, esclusivamente per i propri associati, idonee ad ospitare, in locali attrezzati per il pernottamento, gruppi di persone per soggiorni non inferiori a cinque giorni, a tariffe agevolate.
6. Le strutture ricettive a carattere sociale devono possedere i requisiti e le caratteristiche tecniche indicati nell'allegato "D", facente parte integrante della presente legge.
------------------------
(21) Comma così modificato dall'art. 56, L.R. 5 dicembre 2003, n. 18.
Art. 72
Autorizzazione alla somministrazione.
1. Con il provvedimento di autorizzazione all'esercizio di una struttura ricettiva a carattere sociale può essere autorizzata la vendita di bevande in genere e l'esercizio di ristorazione limitatamente agli utenti della struttura ricettiva.
------------------------
Capo V - Rifugi alpini, rifugi escursionistici e bivacchi
Art. 73
Definizione e tipologia.
1. Sono rifugi alpini le strutture custodite, idonee ad offrire ricovero e ristoro in zone montane di alta quota ed eventualmente utilizzate quali base logistica per operazioni di soccorso alpino, irraggiungibili mediante strade aperte al traffico ordinario o mediante impianti di risalita in servizio pubblico, ad eccezione degli impianti scioviari.
2. Sono rifugi escursionistici le strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro in località isolate di zone montane, servite da strade aperte al traffico ordinario o da impianti di risalita in servizio pubblico.
3. Sono bivacchi i fabbricati siti in luoghi isolati in ambiente di alta montagna, di difficile accesso e senza custode, allestiti con quanto essenziale per il riparo e il soccorso degli alpinisti.
4. Le strutture ricettive ubicate in luoghi adatti ad ascensioni o escursioni quali palestre di roccia, itinerari caratteristici di interesse nazionale o regionale, scuole di speleologia, sono assoggettate alla disciplina dei rifugi escursionistici.
5. I rifugi alpini ed escursionistici devono possedere i requisiti e le caratteristiche tecniche corrispondenti, indicati nell'allegato "E", facente parte integrante della presente legge.
------------------------
Art. 74
Attivazione di un bivacco.
1. L'attivazione di un bivacco è subordinata ad una comunicazione preventiva al Comune competente per territorio. I proprietari di un bivacco devono garantirne la manutenzione e il controllo, da effettuarsi con sopralluoghi in numero di almeno due all'anno.
------------------------
Art. 75
Gestione pubblica.
1. La gestione di rifugi alpini o escursionistici di proprietà di enti pubblici, può essere effettuata direttamente, o affidata a terzi, previo espletamento di apposita gara.
------------------------
Art. 76
Periodo di apertura.
1. I rifugi alpini e i rifugi escursionistici devono essere tenuti aperti per un periodo minimo decorrente dal 20 giugno al 20 settembre di ogni anno.
------------------------
Capo VI - Esercizi di affittacamere
Art. 77
Definizione.
1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere per un massimo di dodici posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati con o senza uso di cucina, situati in uno stesso stabile, che forniscono servizio di alloggio ed, eventualmente, servizi complementari, avvalendosi della normale organizzazione familiare.
2. Il servizio di alloggio comprende:
a) la pulizia quotidiana dei locali;
b) la fornitura e il cambio di biancheria a ogni cambio di cliente e comunque una volta alla settimana;
c) la fornitura di energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento.
3. I locali destinati all'esercizio dell'attività di affittacamere devono possedere i requisiti di cui all'allegato "F", facente parte integrante della presente legge.
------------------------
Art. 78
Attività di somministrazione.
1. Il titolare di un esercizio di affittacamere può somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande.
2. L'attività di affittacamere può essere esercitata in modo complementare all'attività di somministrazione di alimenti e bevande qualora sia svolta da uno stesso titolare in uno stesso immobile.
------------------------
Art. 79
Destinazione d'uso.
1. Ai fini urbanistici, l'esercizio dell'attività di affittacamere non comporta modifica della destinazione d'uso degli immobili utilizzati.
------------------------
Art. 80
Inizio attività.
1. Coloro che intendono esercitare l'attività di affittacamere comunicano l'avvio dell'attività al Comune ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il Comune prende atto della comunicazione e provvede all'iscrizione dell'affittacamere in un apposito elenco.
2. Un medesimo soggetto non può essere titolare di più di un esercizio di affittacamere.
------------------------
Capo VII - Bed and breakfast
Art. 81
Disciplina.
1. L'attività di bed and breakfast è esercitata da coloro i quali, nell'àmbito della propria residenza, comprese le pertinenze, offrono occasionalmente alloggio e prima colazione, in non più di tre camere e con un massimo di sei posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo, esclusivamente a chi è alloggiato, alimenti e bevande confezionati per la prima colazione.
2. Coloro che intendono esercitare l'attività di bed and breakfast comunicano l'avvio dell'attività al Comune ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241/1990.
3. I Comuni effettuano sopralluoghi al fine di verificare l'idoneità dei locali all'esercizio dell'attività.
------------------------
Art. 82
Elenco.
1. I Comuni istituiscono e aggiornano l'elenco degli operatori bed and breakfast e provvedono alla sua pubblicità.
------------------------
Capo VIII - Case e appartamenti per vacanze
Art. 83
Definizione (22).
1. Sono case e appartamenti per vacanze le strutture ricettive composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonoma, gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a cinque mesi consecutivi, senza offerta di servizi centralizzati e senza somministrazione di alimenti e bevande.
2. Si considera in forma imprenditoriale la gestione organizzata e non occasionale di almeno due case o appartamenti per vacanze, nel medesimo Comune, svolta in modo professionale in una sede adibita all'organizzazione e al ricevimento degli ospiti (23).
------------------------
(22) Ai sensi dell'art. 57, L.R. 5 dicembre 2003, n. 18 le case ed appartamenti per vacanze, come definite dal presente articolo mantengono la classificazione in atto nell'anno 2002 fino al 31 dicembre 2004.
(23) Comma così modificato dall'art. 58, L.R. 5 dicembre 2003, n. 18.
Art. 84
Classificazione.
1. Le case e appartamenti per vacanze sono classificati in base al punteggio ottenuto secondo quanto previsto nell'allegato "C", facente parte integrante della presente legge.
2. Nelle case e appartamenti per vacanze in ogni caso sono assicurati servizi essenziali quali l'erogazione di energia elettrica, acqua, gas, la sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorati, la pulizia ad ogni cambio di cliente, nonché il riscaldamento nelle strutture site in località poste al di sopra degli 800 mslm.
------------------------
Art. 85
Destinazione d'uso.
1. Ai fini urbanistici, l'esercizio di case e appartamenti per vacanze non comporta modifica di destinazione d'uso degli immobili utilizzati.
------------------------
Art. 86
Affitto in forma non imprenditoriale.
1. L'affitto di alloggi per uso turistico, in forma non imprenditoriale, non è soggetto alla disciplina delle case e appartamenti per vacanze.
2. Ai fini del miglioramento dell'offerta delle strutture ricettive, i proprietari, con apposita istanza, possono richiedere la classificazione dell'immobile in conformità ai criteri di valutazione previsti nell'allegato "C", facente parte integrante della presente legge. In ogni caso l'assenza di classificazione deve essere chiaramente indicata in ogni pubblicazione di interesse turistico o commerciale concernente l'immobile e deve essere posta in evidenza all'interno dello stesso (24).
3. La classificazione di cui al comma 2 ha durata quinquennale, fatta salva la facoltà di rinuncia al termine di ogni anno solare.
4. Le funzioni amministrative relative alla classificazione di cui al comma 2 sono esercitate dai Comuni che provvedono a predisporre gli appositi moduli e a determinare le modalità di comunicazione delle modifiche intervenute nel corso del quinquennio.
5. Ai soli fini statistici, è in ogni caso fatto obbligo ai proprietari degli immobili di cui al comma 1, di presentare al Comune una dichiarazione dalla quale risultino la capacità ricettiva dell'immobile, con riferimento al numero delle camere, dei letti, dei locali da bagno, e le condizioni generali di conservazione.
6. I Comuni aggiornano annualmente i dati di cui al comma 5.
------------------------
(24) Il secondo periodo è stato aggiunto dall'art. 9, comma 5, L.R. 15 maggio 2002, n. 13.
Capo IX - Requisiti di accesso all'attività di impresa ricettiva
Art. 87
Iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.
1. I titolari o gestori delle strutture ricettive alberghiere, delle strutture ricettive all'aria aperta, delle case e appartamenti per vacanze, dei rifugi alpini ed escursionistici, ovvero degli esercizi di affittacamere ove l'attività venga svolta in forma complementare all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, siano essi persone fisiche o giuridiche, sono tenuti ad iscriversi al registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni e integrazioni.
2. L'iscrizione nel registro delle imprese abilita l'iscritto che venga autorizzato ad esercitare l'attività ricettiva, ad effettuare, a favore delle persone alloggiate, la somministrazione di alimenti e bevande, la fornitura di giornali, riviste, pellicole per la riproduzione, cartoline e francobolli, nonché a realizzare strutture e attrezzature a carattere ricreativo a utilizzo esclusivo degli alloggiati. La realizzazione di strutture e attrezzature a carattere ricreativo è subordinata al rispetto della normativa statale, regionale e comunale in materia di requisiti igienico-sanitari e prevenzione degli incendi.
3. La sezione speciale del registro degli esercenti il commercio, istituita dall'articolo 5, secondo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, è soppressa dalla data di entrata in vigore della presente legge.
------------------------
Art. 88
Requisiti professionali.
1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di impresa ricettiva, e in relazione alla tutela dei consumatori, il titolare o il legale rappresentante ovvero il rappresentante di cui all'articolo 93 del regio decreto n. 773/1931, devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) aver superato l'esame di idoneità all'esercizio di attività d'impresa ricettiva di cui all'articolo 89, ovvero essere in possesso dell'idoneità all'esercizio d'impresa ricettiva ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera e), della legge regionale 18 aprile 1997, n. 17, al momento dell'entrata in vigore della presente legge;
b) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio nella sezione speciale del registro degli esercenti il commercio istituita dall'articolo 5, secondo comma, della legge n. 217/1983, ovvero al ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sezione agenti immobiliari e agenti muniti di mandato a titolo oneroso, limitatamente all'attività di gestione di case e appartamenti per vacanze;
c) essere in possesso del diploma di laurea in un corso della facoltà di scienze economiche, ovvero di diploma di ragioniere, perito commerciale o perito turistico.
------------------------
Art. 89
Ammissione agli esami di idoneità.
1. Ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità all'esercizio di impresa ricettiva, gli interessati devono presentare domanda alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dichiarando, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver raggiunto la maggiore età, ad eccezione del minore emancipato, autorizzato all'esercizio di attività commerciale;
b) essere in possesso della licenza della scuola dell'obbligo in base all'età scolare;
c) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2, commi 4 e 5, della legge 25 agosto 1991, n. 287.
------------------------
Art. 90
Commissione e materie d'esame.
1. Presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione è istituita una commissione giudicatrice per l'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di impresa ricettiva, nominata dalla Giunta camerale.
2. La composizione e il funzionamento della commissione giudicatrice, nonché le materie dell'esame di idoneità, sono stabiliti con regolamento regionale (25).
3. La Giunta camerale indica, nell'àmbito delle materie d'esame, gli argomenti che formano oggetto delle prove d'esame, stabilendo i termini e le modalità per la loro effettuazione.
------------------------
(25) Vedi, al riguardo, il regolamento approvato con D.P.Reg. 7 maggio 2002, n. 0128/Pres.
Art. 91
Corsi di formazione professionale.
1. L'Amministrazione regionale promuove l'organizzazione di specifici corsi di formazione professionale per la preparazione all'esame di idoneità di cui all'articolo 89, anche in collaborazione con i Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali di cui alla legge regionale n. 8/1999, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente della Regione.
------------------------
Capo X - Norme comuni
Art. 92
Gestione.
1. Le strutture ricettive sono gestite unitariamente, in via diretta ed esclusiva, dal titolare dell'autorizzazione, ovvero dal gestore.
------------------------
Art. 93
Requisiti igienico-sanitari ed edilizi.
1. Le strutture ricettive all'aria aperta e le strutture ricettive a carattere sociale devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dalla legge regionale n. 44/1985.
2. I locali destinati all'esercizio dell'attività di affittacamere devono possedere i requisiti strutturali ed edilizi previsti dalla normativa regionale e comunale per i locali di civile abitazione, nonché i requisiti igienico-sanitari previsti dalla legge regionale n. 44/1985.