L 29/03/2001 n.135 - Vigente alla G.U. 20/04/2004 n. 92
LEGGE 29 marzo 2001, n. 135 (in Gazz. Uff., 20 aprile, n. 92). -
Riforma della legislazione nazionale del turismo.
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
CAPO I
PRINCIPI, COMPETENZE E STRUTTURE
Articolo 1
(Principi)
1. La presente legge definisce i princìpi
fondamentali e gli strumenti della politica del turismo in attuazione
degli articoli 117 e 118 della Costituzione ed ai sensi dell'articolo 56
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112.
2. La Repubblica:
a) riconosce il ruolo strategico del turismo per lo
sviluppo economico e occupazionale del Paese nel contesto internazionale e
dell'Unione europea, per la crescita culturale e sociale della persona e
della collettività e per favorire le relazioni tra popoli
diversi;
b) favorisce la crescita competitiva dell'offerta del
sistema turistico nazionale, regionale e locale, anche ai fini
dell'attuazione del riequilibrio territoriale delle aree depresse;
c) tutela e valorizza le risorse ambientali, i beni
culturali e le tradizioni locali anche ai fini di uno sviluppo turistico
sostenibile;
d) sostiene il ruolo delle imprese operanti nel
settore turistico con particolare riguardo alle piccole e medie imprese e
al fine di migliorare la qualità dell'organizzazione, delle
strutture e dei servizi;
e) promuove azioni per il superamento degli ostacoli
che si frappongono alla fruizione dei servizi turistici da parte dei
cittadini, con particolare riferimento ai giovani, agli anziani percettori
di redditi minimi ed ai soggetti con ridotte capacità motorie e
sensoriali;
f) tutela i singoli soggetti che accedono ai servizi
turistici anche attraverso l'informazione e la formazione professionale
degli addetti;
g) valorizza il ruolo delle comunità locali,
nelle loro diverse ed autonome espressioni culturali ed associative, e
delle associazioni pro loco;
h) sostiene l'uso strategico degli spazi rurali e
delle economie marginali e tipiche in chiave turistica nel contesto di uno
sviluppo rurale integrato e della vocazione territoriale;
i) promuove la ricerca, i sistemi informativi, la
documentazione e la conoscenza del fenomeno turistico;
l) promuove l'immagine turistica nazionale sui mercati
mondiali, valorizzando le risorse e le caratteristiche dei diversi ambiti
territoriali.
3. Sono fatti salvi poteri e prerogative delle regioni
a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle
materie di cui alla presente legge nel rispetto degli statuti di autonomia
e delle relative norme di attuazione.
Articolo 2
(Competenze)
1. Lo Stato e le regioni riconoscono, sulla base del
principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera
a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il ruolo dei comuni e delle province
nei corrispondenti ambiti territoriali con particolare riguardo
all'attuazione delle politiche intersettoriali ed infrastrutturali
necessarie alla qualificazione dell'offerta turistica; riconoscono
altresì l'apporto dei soggetti privati per la promozione e lo
sviluppo dell'offerta turistica.
2. Le regioni, in attuazione dell'articolo 117 della
Costituzione, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, esercitano le funzioni in materia di
turismo e di industria alberghiera sulla base dei princìpi di cui
all'articolo 1 della presente legge.
3. Le funzioni e i compiti conservati allo Stato in
materia di turismo, fino alla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15
marzo 1997, n. 59, sono svolti dal Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato. Per i fini di cui al presente comma, il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura in particolare il
coordinamento intersettoriale degli interventi statali connessi al
turismo, nonché l'indirizzo e il coordinamento delle
attività promozionali svolte all'estero, aventi esclusivo rilievo
nazionale.
Allo stesso Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato spetta la rappresentanza unitaria in sede di Consiglio
dell'Unione europea in materia di turismo.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri definisce,
ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
con proprio decreto, i princìpi e gli obiettivi per la
valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. Il decreto è
adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite
le associazioni di categoria degli operatori turistici e dei consumatori.
Lo schema di decreto è trasmesso alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica ai fini della espressione del parere da parte
delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.
Il decreto, al fine di assicurare l'unitarietà
del comparto turistico e la tutela dei consumatori, delle imprese e delle
professioni turistiche, stabilisce:
a) le terminologie omogenee e lo standard minimo dei
servizi di informazione e di accoglienza ai turisti;
b) l'individuazione delle tipologie di imprese
turistiche operanti nel settore e delle attività di accoglienza non
convenzionale;
c) i criteri e le modalità dell'esercizio su
tutto il territorio nazionale delle imprese turistiche per le quali si
ravvisa la necessità di standard omogenei ed uniformi;
d) gli standard minimi di qualità delle camere
di albergo e delle unità abitative delle residenze
turistico-alberghiere e delle strutture ricettive in generale;
e) gli standard minimi di qualità dei servizi
offerti dalle imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla
classificazione delle strutture ricettive;
f) per le agenzie di viaggio, le organizzazioni e le
associazioni che svolgono attività similare, il livello minimo e
massimo da applicare ad eventuali cauzioni, anche in relazione ad analoghi
standard utilizzati nei Paesi dell'Unione europea;
g) i requisiti e le modalità di esercizio su
tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche per le quali si
ravvisa la necessità di profili omogenei ed uniformi, con
particolare riferimento alle nuove professionalità emergenti nel
settore;
h) i requisiti e gli standard minimi delle
attività ricettive gestite senza scopo di lucro;
i) i requisiti e gli standard minimi delle
attività di accoglienza non convenzionale;
l) i criteri direttivi di gestione dei beni demaniali
e delle loro pertinenze concessi per attività turistico-ricreative,
di determinazione, riscossione e ripartizione dei relativi canoni,
nonché di durata delle concessioni, al fine di garantire termini e
condizioni idonei per l'esercizio e lo sviluppo delle attività
imprenditoriali, assicurando comunque l'invarianza di gettito per lo
Stato;
m) gli standard minimi di qualità dei servizi
forniti dalle imprese che operano nel settore del turismo nautico;
n) i criteri uniformi per l'espletamento degli esami
di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche.
5. Il decreto di cui al comma 4 formula altresì
principi ed obiettivi relativi:
a) allo sviluppo dell'attività economica in
campo turistico di cui deve tenere conto il Comitato interministeriale per
la programmazione economica nello svolgimento dei compiti ad esso
assegnati, con particolare riferimento all'utilizzo dei fondi
comunitari;
b) agli indirizzi generali per la promozione turistica
dell'Italia all'estero;
c) alle azioni dirette allo sviluppo di sistemi
turistici locali, come definiti dall'articolo 5, nonché dei sistemi
o reti di servizi, di strutture e infrastrutture integrate, anche di
valenza interregionale, ivi compresi piani di localizzazione dei porti
turistici e degli approdi turistici di concerto con gli enti locali
interessati;
d) agli indirizzi e alle azioni diretti allo sviluppo
di circuiti qualificati a sostegno dell'attività turistica, quali
campi da golf, impianti a fune, sentieristica attrezzata e simili;
e) agli indirizzi per la integrazione e
l'aggiornamento della Carta dei diritti del turista di cui all'articolo
4;
f) alla realizzazione delle infrastrutture turistiche
di valenza nazionale e allo sviluppo delle attività economiche, in
campo turistico, attraverso l'utilizzo dei fondi nazionali e
comunitari.
6. Nel rispetto dei princìpi di completezza ed
integralità delle modalità attuative, di efficienza,
economicità e semplificazione dell'azione amministrativa, di
sussidiarietà nei rapporti con le autonomie territoriali e
funzionali, ciascuna regione, entro nove mesi dalla data di emanazione del
decreto di cui al comma 4, dà attuazione ai princìpi e agli
obiettivi stabiliti dalla presente legge e contenuti nel decreto di cui al
medesimo comma 4.
7. Allo scopo di tutelare e salvaguardare gli
interessi unitari non frazionabili, in materia di libertà di
impresa e di tutela del consumatore, le disposizioni contenute nel decreto
di cui al comma 4 si applicano, decorsi inutilmente i termini di cui al
comma 6, alle regioni a statuto ordinario, fino alla data di entrata in
vigore di ciascuna disciplina regionale di attuazione delle linee guida,
adottata secondo le modalità di cui al medesimo comma 6.
8. Per le successive modifiche e integrazioni al
decreto di cui al comma 4 si applicano le medesime procedure previste
dall'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla
presente legge. I termini previsti da tali disposizioni sono ridotti alla
metà.
Articolo 3
(Conferenza nazionale del turismo)
1. È istituita la Conferenza nazionale del
turismo. La Presidenza del Consiglio dei ministri indìce almeno
ogni due anni la Conferenza, che è organizzata dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Sono convocati per la
Conferenza: i rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni
e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i rappresentanti
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle
province d'Italia (UPI) e dell'Unione nazionale comuni comunità
enti montani (UNCEM), del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
(CNEL) e delle altre autonomie territoriali e funzionali, i rappresentanti
delle associazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori
turistici, dei consumatori, del turismo sociale, delle associazioni pro
loco, delle associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore del
turismo, delle associazioni ambientaliste e delle organizzazioni sindacali
dei lavoratori. La Conferenza esprime orientamenti per la definizione e
gli aggiornamenti del documento contenente le linee guida. La Conferenza,
inoltre, ha lo scopo di verificare l'attuazione delle linee guida, con
particolare riferimento alle politiche turistiche e a quelle
intersettoriali riferite al turismo, e di favorire il confronto tra le
istituzioni e le rappresentanze del settore. Gli atti conclusivi di
ciascuna Conferenza sono trasmessi alle Commissioni parlamentari
competenti.
2. Agli oneri derivanti dal funzionamento della
Conferenza, pari a lire 100 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si
provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Articolo 4
(Promozione dei diritti del turista)
1. La Carta dei diritti del turista, redatta dal
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in almeno
quattro lingue, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali del
settore turistico, nonché le associazioni nazionali di tutela dei
consumatori contiene:
a) informazioni sui diritti del turista per quanto
riguarda la fruizione di servizi turistico-ricettivi, ivi compresi quelli
relativi alla nautica da diporto, comunque effettuata, sulle procedure di
ricorso, sulle forme di arbitrato e di conciliazione per i casi di
inadempienza contrattuale dei fornitori dell'offerta turistica;
b) informazioni sui contratti relativi
all'acquisizione di diritti di godimento a tempo parziale dei beni
immobili a destinazione turistico-ricettiva, di cui all'articolo 1, comma
1, lettera d), del decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, recante
attuazione della direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 ottobre 1994;
c) notizie sui sistemi di classificazione esistenti e
sulla segnaletica;
d) informazioni sui diritti del turista quale utente
dei mezzi di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, delle autostrade e
dei servizi di trasporto su gomma;
e) informazioni sui diritti e sugli obblighi del
turista quale utente delle agenzie di viaggio e turismo, dei viaggi
organizzati e dei pacchetti turistici;
f) informazioni sulle polizze assicurative,
sull'assistenza sanitaria, sulle norme valutarie e doganali;
g) informazioni sui sistemi di tutela dei diritti e
per contattare le relative competenti associazioni;
h) informazioni sulle norme vigenti in materia di
rispetto e tutela del sistema turistico ed artistico nazionale e dei beni
culturali;
i) informazioni concernenti gli usi e le consuetudini
praticati a livello locale e ogni altra informazione che abbia attinenza
con la valorizzazione, la qualificazione e la riconoscibilità del
sistema turistico.
2. Ad integrazione di quanto stabilito alla lettera b)
del comma 1 del presente articolo, al decreto legislativo 9 novembre 1998,
n. 427, di attuazione della direttiva 94/47/CE, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 è
sostituita dalla seguente:
"d) "bene immobile": un immobile, anche con
destinazione alberghiera, o parte di esso, per uso abitazione e per uso
alberghiero o per uso turistico-ricettivo, su cui verte il diritto oggetto
del contratto";
b) l'articolo 7 è sostituito dal
seguente:
"Art. 7. - (Obbligo di fidejussione). - 1. Il
venditore non avente la forma giuridica di società di capitali
ovvero con un capitale sociale versato inferiore a lire 10 miliardi e non
avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello Stato è
obbligato a prestare fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia della
corretta esecuzione del contratto.
2. Il venditore è in ogni caso obbligato a
prestare fidejussione bancaria o assicurativa allorquando l'immobile
oggetto del contratto sia in corso di costruzione, a garanzia
dell'ultimazione dei lavori.
3. Delle fidejussioni deve farsi espressa menzione nel
contratto a pena di nullità.
4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono
imporre all'acquirente la preventiva escussione del venditore".
3. Le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, singolarmente o in forma associata ai sensi dell'articolo 2,
comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, costituiscono
le commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle
controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti inerenti la
fornitura di servizi turistici. È fatta salva la facoltà
degli utenti, in caso di conciliazione per la risoluzione di controversie
con le imprese turistiche, di avvalersi delle associazioni dei
consumatori.
Articolo 5
(Sistemi turistici locali)
1. Si definiscono sistemi turistici locali i contesti
turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali
appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall'offerta
integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche,
compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, o
dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate.
2. Gli enti locali o soggetti privati, singoli o
associati, promuovono i sistemi turistici locali attraverso forme di
concertazione con gli enti funzionali, con le associazioni di categoria
che concorrono alla formazione dell'offerta turistica, nonché con i
soggetti pubblici e privati interessati.
3. Nell'ambito delle proprie funzioni di
programmazione e per favorire l'integrazione tra politiche del turismo e
politiche di governo del territorio e di sviluppo economico, le regioni
provvedono, ai sensi del capo V del titolo II della parte I del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e del titolo II, capo III, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a riconoscere i sistemi
turistici locali di cui al presente articolo.
4. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina
comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, le regioni, nei
limiti delle risorse rivenienti dal Fondo di cui all'articolo 6 della
presente legge, definiscono le modalità e la misura del
finanziamento dei progetti di sviluppo dei sistemi turistici locali,
predisposti da soggetti pubblici o privati, in forma singola o associata,
che perseguono, in particolare, le seguenti finalità:
a) sostenere attività e processi di
aggregazione e di integrazione tra le imprese turistiche, anche in forma
cooperativa, consortile e di affiliazione;
b) attuare interventi intersettoriali ed
infrastrutturali necessari alla qualificazione dell'offerta turistica e
alla riqualificazione urbana e territoriale delle località ad alta
intensità di insediamenti turistico-ricettivi;
c) sostenere l'innovazione tecnologica degli uffici di
informazione e di accoglienza ai turisti, con particolare riguardo alla
promozione degli standard dei servizi al turista, di cui all'articolo 2,
comma 4, lettera a);
d) sostenere la riqualificazione delle imprese
turistiche, con priorità per gli adeguamenti dovuti a normative di
sicurezza, per la classificazione e la standardizzazione dei servizi
turistici, con particolare riferimento allo sviluppo di marchi di
qualità, di certificazione ecologica e di qualità, e di club
di prodotto, nonché alla tutela dell'immagine del prodotto
turistico locale;
e) promuovere il marketing telematico dei progetti
turistici tipici, per l'ottimizzazione della relativa commercializzazione
in Italia e all'estero.
5. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2001, nell'ambito
delle disponibilità assegnate dalla legge finanziaria al Fondo
unico per gli incentivi alle imprese, di cui all'articolo 52 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, provvede agli interventi di cofinanziamento a
favore dei sistemi turistici locali per i progetti di sviluppo che
prestino ambiti interregionali o sovraregionali. Con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per
la gestione dell'intervento del Fondo unico per gli incentivi alle
imprese.
6. Possono essere destinate ulteriori provvidenze ed
agevolazioni allo sviluppo dei sistemi turistici locali, con particolare
riferimento a quelli di cui fanno parte i comuni caratterizzati da un
afflusso di turisti tale da alterare, in un periodo dell'anno non
inferiore a tre mesi, il parametro dei residenti.
Articolo 6
(Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica)
1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta
turistica, è istituito, presso il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, un apposito Fondo di cofinanziamento,
alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita
dall'articolo 12 per gli interventi di cui all'articolo 5.
2. Le risorse di cui al comma 1 vengono ripartite per
il 70 per cento tra le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano che erogano le somme per gli interventi di cui al medesimo comma.
I criteri e le modalità di ripartizione delle disponibilità
del Fondo sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281.
3. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato ripartisce tra le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano il restante 30 per cento delle risorse del Fondo di
cui al comma 1, con la medesima procedura di cui al comma 2. La suddetta
quota di risorse è da finalizzare al miglioramento della
qualità dell'offerta turistica, ivi compresa la promozione e lo
sviluppo dei sistemi turistici locali di cui all'articolo 5. (1)
4. (Omissis). (2)
(1) Comma modificato dall'art. 30, comma 2, l. 27
dicembre 2002, n. 289.
(2) Comma abrogato dall'art. 30, comma 2, l. 27
dicembre 2002, n. 289.
CAPO II
IMPRESE E PROFESSIONI TURISTICHE
Articolo 7
(Imprese turistiche e attività professionali)
1. Sono imprese turistiche quelle che esercitano
attività economiche, organizzate per la produzione, la
commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di
servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di
esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi
turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta
turistica.
2. L'individuazione delle tipologie di imprese
turistiche di cui al comma 1 è predisposta ai sensi dell'articolo
2, comma 4, lettera b).
3. L'iscrizione al registro delle imprese di cui alla
legge 29 dicembre 1993, n. 580, da effettuare nei termini e secondo le
modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7
dicembre 1995, n. 581, costituisce condizione per l'esercizio
dell'attività turistica.
4. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina
comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, alle imprese
turistiche sono estesi le agevolazioni, i contributi, le sovvenzioni, gli
incentivi e i benefici di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti
per l'industria, così come definita dall'articolo 17 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti delle risorse finanziarie a
tale fine disponibili ed in conformità ai criteri definiti dalla
normativa vigente.
5. Sono professioni turistiche quelle che organizzano
e forniscono servizi di promozione dell'attività turistica,
nonché servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida
dei turisti.
6. Le regioni autorizzano all'esercizio
dell'attività di cui al comma 5. L'autorizzazione, fatta eccezione
per le guide, ha validità su tutto il territorio nazionale, in
conformità ai requisiti e alle modalità previsti ai sensi
dell'articolo 2, comma 4, lettera g).
7. Le imprese turistiche e gli esercenti professioni
turistiche non appartenenti ai Paesi membri dell'Unione europea possono
essere autorizzati a stabilirsi e ad esercitare le loro attività in
Italia, secondo il principio di reciprocità, previa iscrizione
delle imprese nel registro di cui al comma 3, a condizione che posseggano
i requisiti richiesti, nonché previo accertamento, per gli
esercenti le attività professionali del turismo, dei requisiti
richiesti dalle leggi regionali e dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.
8. Sono fatte salve le abilitazioni già
conseguite alla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Le associazioni senza scopo di lucro, che operano
per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, sono
autorizzate ad esercitare le attività di cui al comma 1
esclusivamente per i propri aderenti ed associati anche se appartenenti ad
associazioni straniere aventi finalità analoghe e legate fra di
loro da accordi internazionali di collaborazione. A tal fine le predette
associazioni devono uniformarsi a quanto previsto dalla Convenzione
internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), resa esecutiva con
legge 27 dicembre 1977, n. 1084, dal decreto legislativo 23 novembre 1991,
n. 392, di attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte
concernente gli agenti di viaggio e turismo, e dal decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 111, di attuazione della direttiva n. 90/314/CEE
concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso".
10. Le associazioni senza scopo di lucro che operano
per la promozione del turismo giovanile, culturale, dei disabili e
comunque delle fasce meno abbienti della popolazione, nonché le
associazioni pro loco, sono ammesse, senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato, ai benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n.
390, e successive modificazioni, relativamente ai propri fini
istituzionali.
CAPO III
SEMPLIFICAZIONE DI NORME E FONDO DI ROTAZIONE PER IL
PRESTITO E IL RISPARMIO TURISTICO
Articolo 8
(Modifiche all'articolo 109 del testo unico approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773)
1. L'articolo 109 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 109. - 1. I gestori di esercizi alberghieri e di
altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in
tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di
appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di
strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini
inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia
autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della
carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne
l'identità secondo le norme vigenti.
2. Per gli stranieri extracomunitari è
sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia
considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali,
purché munito della fotografia del titolare.
3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i
propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti una scheda di
dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal
Ministero dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del
gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e
per i gruppi guidati la sottoscrizione può essere effettuata da uno
dei coniugi anche per gli altri familiari, e dal capogruppo anche per i
componenti del gruppo. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì
tenuti a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le
generalità delle persone alloggiate, mediante consegna di copia
della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. In
alternativa, il gestore può scegliere di effettuare tale
comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle questure
territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con
mezzi informatici o telematici o mediante fax secondo le modalità
stabilite con decreto del Ministro dell'interno".
Articolo 9
(Semplificazioni)
1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi
ricettivi sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del
comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio. Il rilascio
dell'autorizzazione abilita ad effettuare, unitamente alla prestazione del
servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone
alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura
ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La
medesima autorizzazione abilita altresì alla fornitura di giornali,
riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva,
cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché ad
installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a
carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente
disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è
rilasciata anche ai fini di cui all'articolo 86 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773. Le attività ricettive devono essere esercitate nel rispetto
delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia,
urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza, nonché di
quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.
3. Nel caso di chiusura dell'esercizio ricettivo per
un periodo superiore agli otto giorni, il titolare dell'autorizzazione
è tenuto a darne comunicazione al sindaco.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 è
revocata dal sindaco:
a) qualora il titolare dell'autorizzazione, salvo
proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio
entro centottanta giorni dalla data del rilascio della stessa ovvero ne
sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
b) qualora il titolare dell'autorizzazione non risulti
più iscritto nel registro di cui al comma 3 dell'articolo 7;
c) qualora, accertato il venir meno della rispondenza
dello stato dei locali ai criteri stabiliti per l'esercizio
dell'attività dalle regioni o alle vigenti norme, prescrizioni e
autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria,
nonché a quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli
edifici, il titolare sospeso dall'attività ai sensi dell'articolo
17-ter del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo modificato dal comma
5 del presente articolo, non abbia provveduto alla regolarizzazione nei
tempi stabiliti.
5. Il comma 3 dell'articolo 17-ter del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"3. Entro cinque giorni dalla ricezione della
comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1
ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività
condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle
prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo
occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un
periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma
4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica
incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto
trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà
comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora
l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato
le relative procedure amministrative".
6. I procedimenti amministrativi per il rilascio di
licenze, autorizzazioni e nulla osta riguardanti le attività e le
professioni turistiche si conformano ai princìpi di speditezza,
unicità e semplificazione, ivi compresa l'introduzione degli
sportelli unici, e si uniformano alle procedure previste in materia di
autorizzazione delle altre attività produttive, se più
favorevoli. Le regioni provvedono a dare attuazione al presente comma. I
comuni esercitano le loro funzioni in materia tenendo conto della
necessità di ricondurre ad unità i procedimenti
autorizzatori per le attività e professioni turistiche, attribuendo
ad un'unica struttura organizzativa la responsabilità del
procedimento, fatto salvo quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n.
394. È estesa alle imprese turistiche la disciplina recata dagli
articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dal
relativo regolamento attuativo.
Articolo 10
(Fondo di rotazione per il prestito e il risparmio
turistico)
1. È istituito presso il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato un Fondo di rotazione per
il prestito ed il risparmio turistico, di seguito denominato "Fondo", al
quale affluiscono:
a) risparmi costituiti da individui, imprese,
istituzioni o associazioni private quali circoli aziendali, associazioni
non-profit, banche, società finanziarie;
b) risorse derivanti da finanziamenti, donazioni e
liberalità, erogati da soggetti pubblici o privati.
2. Il Fondo eroga prestiti turistici a tassi agevolati
e favorisce il risparmio turistico delle famiglie e dei singoli con
reddito al di sotto di un limite fissato ogni tre anni con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo i
criteri di valutazione individuati nel decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 109. Le agevolazioni sono prioritariamente finalizzate al sostegno di
pacchetti vacanza relativi al territorio nazionale e preferibilmente
localizzati in periodi di bassa stagione, in modo da concretizzare
strategie per destagionalizzare i flussi turistici. Hanno inoltre
priorità nell'assegnazione delle agevolazioni le istanze relative a
pacchetti di vacanza localizzati nell'ambito delle aree depresse.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, allo scopo di collegare il Fondo con un sistema di buoni
vacanza gestito a livello nazionale dalle associazioni non-profit, dalle
associazioni delle imprese turistiche e dalle istituzioni bancarie e
finanziarie, previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
provvede con decreto a stabilire:
a) i criteri e le modalità di organizzazione e
di gestione del Fondo;
b) la tipologia delle agevolazioni e dei servizi
erogati;
c) i soggetti che possono usufruire delle
agevolazioni;
d) le modalità di utilizzo degli eventuali
utili derivanti dalla gestione per interventi di solidarietà a
favore dei soggetti più bisognosi.
4. Al fine di consentire l'avvio della gestione del
Fondo di cui al comma 1 è autorizzato un conferimento entro il
limite di lire 7 miliardi annue nel triennio 2000- 2002.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in lire 7 miliardi annue nel triennio 2000-2002, si fa
fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
CAPO IV
ABROGAZIONI, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E
FINANZIARIE
Articolo 11
(Abrogazioni e disposizioni transitorie)
1. È abrogato il regio decreto-legge 24 ottobre
1935, n. 2049, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 1936,
n. 526, e successive modificazioni.
2. Alle imprese ricettive non si applica l'articolo 99
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773.
3. È abrogato l'articolo 266 del regolamento di
esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Le disposizioni degli articoli
152, 153, 154 e 180 del medesimo regolamento non si applicano alle
autorizzazioni di cui all'articolo 9 della presente legge.
4. La sezione speciale del registro degli esercenti il
commercio, istituita dall'articolo 5, comma 2, della legge 17 maggio 1983,
n. 217, è soppressa.
5. Sono abrogate le seguenti disposizioni del
decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 maggio 1995, n. 203:
a) l'articolo 1, commi 6, 7, 8 e 9;
b) l'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), per quanto
di competenza del settore del turismo;
c) l'articolo 10, comma 14;
d) l'articolo 11;
e) l'articolo 12.
6. La legge 17 maggio 1983, n. 217, è abrogata
a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
all'articolo 2, comma 4, della presente legge.
7. Fino alla data di entrata in vigore della
disciplina regionale di adeguamento al documento contenente le linee guida
di cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge si applica la
disciplina riguardante le superfici e i volumi minimi delle camere
d'albergo prevista dall'articolo 4 del regio decreto 24 maggio 1925, n.
1102, e successive modificazioni, e dalla lettera a) del comma 1
dell'articolo 7 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, come modificata dal
comma 7 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266.
8. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 7
cessano di avere applicazione le disposizioni, ad esclusione del comma 2
dell'articolo 01, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, relative a
concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative,
che risultino incompatibili con la nuova disciplina recata dal documento
contenente le linee guida di cui all'articolo 2, comma 4, lettera l),
della presente legge e con la disciplina regionale di recepimento o di
adeguamento alle stesse linee guida.
Articolo 12
(Copertura finanziaria)
1. Per il finanziamento del Fondo di cui all'articolo
6, è autorizzata la spesa di lire 270 miliardi per l'anno 2000, di
lire 80 miliardi per l'anno 2001, di lire 55 miliardi per l'anno 2002 e di
lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 2003.
2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede, per
l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo,
e, per il triennio 2001-2003, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
medesimo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
3. A decorrere dall'anno 2004 lo stanziamento
complessivo del Fondo di cui all'articolo 6 è determinato dalla
legge finanziaria con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3,
lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.